C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 06/10/2022 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. RIBOLLA AVVERSO REGOLARITA’ GARA PORTO AZZURRO/RIBOLLA DEL 18.09.2022 (1-1).

RECLAMO DELL'A.S.D. RIBOLLA AVVERSO REGOLARITA' GARA PORTO AZZURRO/RIBOLLA DEL 18.09.2022 (1-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 24 del 22.09.2022; Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Ribolla con il quale si deduce la posizione irregolare del calciatore Arenga Andrea, tesserato società Porto Azzurro, in seguito ad una squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di Livorno nel corso della passata edizione del Campionato di 3^ categoria; OSSERVA Il reclamo è fondato e va accolto. Il calciatore Arenga Andrea, lo scorso anno tesserato per la società Porto Azzurro, nella gara Guasticce - Porto Azzurro, si rese colpevole di ammonizione (la V ) e fu squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione così come si evince dal Com. Uff. n. 54 del 25/05/2022 della Delegazione di Livorno. La squalifica non fu scontata nella passata passata stagione avendo la società Porto Azzurro , dopo tale suindicata gara, terminato il proprio campionato. L'art. 21 comma 6 del C.G.S., cita testualmente, "le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, debbono essere scontate anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive" facendo poi riferimento, per la fattispecie, all' art. 19 comma 1 dello stesso codice. Il calciatore Arenga Andrea (Porto Azzurro) non aveva, pertanto, titolo per partecipare alla gara di cui in epigrafe. Visto l'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S.; P.Q.M. Delibera: di comminare alla società Porto Azzurro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di Euro 350,00; di inibire il dirigente accompagnatore Cinganelli Luca (Porto Azzurro) fino al 16.10.2022; di squalificare il calciatore Arenga Andrea per un'ulteriore gara effettiva. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.

 

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