C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 13/10/2022 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. AUDACE ISOLA D’ELBA AVVERSO REGOLARITA’ GARA LITORALE PISANO/AUDACE ISOLA D’ELBA DEL 24.09.2022 (1-1).

RECLAMO DELL'A.S.D. AUDACE ISOLA D'ELBA AVVERSO REGOLARITA' GARA LITORALE PISANO/AUDACE ISOLA D'ELBA DEL 24.09.2022 (1-1).

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 29 settembre 2022 ; letto il ricorso proposto dall'A.S.D. Audace Isola d'Elba relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. Litorale Pisano la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avrebbe impiegato n. 5 giocatori fuori quota - nati nell'anno 2003- precisamente i calciatori Franco Mattia nato il 7/07/2003, Mara Noberini Daiber Jesus nato il 18/12/2003, Marchetti Filippo nato il 19/09/2003, Trombacco Lorenzo nato il 21/12/2003 e Zaccagna Alessio nato il 25/09/2003; rilevato che il ricorso è stato proposto nei termini regolamentari; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato richiesto l'addebito sul proprio conto del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto che l'A.S.D. Litorale Pisano non ha inviato le proprie deduzioni; rilevato che l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che la società A.S.D. Litorale Pisano ha fatto prendere effettivamente parte all'incontro i calciatori Franco Mattia nato il 7/07/2003, Mara Noberini Daiber Jesusnato il 18/12/2003, Marchetti Filippo nato il 19/09/2003, Trombacco Lorenzo nato il 21/12/2003 e dal 17º del secondo tempo anche il calciatore Zaccagna Alessio nato il 25/09/2003; considerato , pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto; visto quanto dispostoin ordine ai limiti di età per la partecipazione al Campionato Regionale Juniores Under 19 di cui al Com. Uff. n. 101 del 23.06.2022; visto l'art. 10 del C.G.S. ; delibera 1) accogliere il ricorso e infliggere alla società A.S.D. Litorale Pisano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) infliggere alla stessa l'ammenda di Euro 70,00 (Settanta/00) per distinta di gara compilata non correttamente ai fini dell'individuazione dei calciatori titolari e riserve nonché infliggere l'ammenda di Euro 70,00 (Settanta/00) per mancata presentazione all'arbitro dell'avvenuta richiesta della forza pubblica; 3) non addebitare alla società reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

 

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