C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 13/10/2022 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. CAPEZZANO PIANORE AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA CAPEZZANO PIANORE/FOLGOR MARLIA DEL 24.09.2022 (1-2).

RECLAMO DELL'A.S.D. CAPEZZANO PIANORE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA CAPEZZANO PIANORE/FOLGOR MARLIA DEL 24.09.2022 (1-2).

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 29 settembre 2022 ; letto il ricorso proposto dall'A.S.D. Capezzano Pianore relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D.Folgor Marlia la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avrebbe impiegato n. 5 giocatori fuori quota - nati nell'anno 2003- precisamente i calciatori Mosso Matteo nato il 15/10/2003, Fortini Edoardo nato il 13/06/2003, Franco Alessandro nato il 5/02/2003, Antoni Jacopo nato il 2/07/2003 e Franco Lorenzo nato il 5/02/2003; rilevato che il ricorso è stato proposto nei termini regolamentari; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato richiesto l'addebito sul proprio conto del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto che l'A.S.D. Folgor Marlia non ha inviato le proprie deduzioni; rilevato che l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che la società A.S.D.Folgor Marlia ha fatto prendere effettivamente parte all'incontro i calciatori Antoni Jacopo nato il 2/07/2003, Fortini Edoardo nato il 13/06/2003, Franco Alessandro nato il 5/02/2003, Mosso Matteo nato il 15/10/2003 e dal 27º del secondo tempo anche il calciatore Franco Lorenzo nato il 5/02/2003; considerato , pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto; visto quanto disposto in ordine ai limiti di etàper la partecipazione al Campionato Regionale Juniores Under 19 di cui al Com. Uff. n. 101 del 23.06.2022 ; visto l'art. 10 del C.G.S. ;delibera 1) accogliere il ricorso e infliggere alla società A.S.D. Folgor Marlia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) non addebitare alla società reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

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