C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 27/10/2022 – Delibera – GARA: CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D /G.S. PIETA’ 2004 DEL 23 OTTOBRE 2022 (sospesa al 29º del s.t. sul risultato di 1-2).

GARA: CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D /G.S. PIETA' 2004 DEL 23 OTTOBRE 2022 (sospesa al 29º del s.t. sul risultato di 1-2).

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la stessa è stata sospesa in via definitiva al 29º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo e per diversi minuti molti calciatori presenti in campo di entrambe le Società, dirigenti ed alcuni sostenitori penetrati sul terreno di gioco. L'Arbitro ha altresì segnalato che la rissa ha avuto inizio in quanto un calciatore della società Club Sportivo Firenze P.D. da terra colpiva volontariamente con un calcio al volto un calciatore avversario procurandogli una ferita sulla fronte. Per tal motivo si scatenava una rissa, alla quale, segnala il direttore di gara, si univano attivamente ai contendenti alcuni dirigenti e sostenitori delle due società. L'Arbitro ha identificato i partecipanti alla rissa ed ha potuto distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima. Constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro, sia perché si susseguivano schiaffi, pugni, calci e spintoni tra i tesserati, sia perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente decideva, di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 29º minuto del secondo tempo. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art. 10 comma 3 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri tesserati, causa determinante della chiusura anticipata della gara. E la (allora) C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che ".. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto d’avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata" (C.A.F. in C.U. nº27 del 19-05-1994). P.Q.M. IL G.S.T. DELIBERA a) di comminare alle Società Club Sportivo Firenze P.D. e G.S. Pietà 2004 la sanzione della perdita della gara per 0-3; b) si dà atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente ed odierno Comunicato Ufficiale del quale la presente decisione fa parte integrante.

 

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