C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 03/11/2022 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. SAN VINCENZO CALCIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA SANVINCENZO CALCIO – ORBETELLO DEL 2.10.2022 (1-1).

 

RECLAMO DELL'A.S.D. SAN VINCENZO CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA SANVINCENZO CALCIO - ORBETELLO DEL 2.10.2022 (1-1).

Con tempestivo e rituale reclamo, preannunciato nei termini di rito, la società A.S.D. San Vincenzo Calcio ha contestato la regolarita' della gara in epigrafe supponendo l'esistenza di un errore tecnico da parte del Direttore di Gara, chiedendo così la ripetizione della partita. La società ricorrente motiva il proprio ricorso descrivendo i fatti accaduti al 25º minuto del secondo tempo, allorché il proprio portiere, infortunatosi durante un'azione di gioco, scagliava il pallone oltre la linea laterale per interrompere il gioco e consentirei ricorrere alle cure del caso. Successivamente il gioco sarebbe ripreso con la rimessa laterale in favore della squadra avversaria, che serviva un proprio calciatore il quale calciava verso la porta dell'A.S.D. San Vincenzo segnando una rete. A quel punto il Direttore di Gara avrebbe annullato la segnatura, senza dare spiegazioni e facendo rimettere la palla dal fondo al portiere del San Vincenzo. La ricorrente, apparentemente avvantaggiata dalla decisione arbitrale, tuttavia lamenta che in seguito a tale errore grossolano si sarebbe ingenerata una forte irritazione da parte dei calciatori e dei sostenitori dell’U.S. Orbetello, rendendo la partita particolarmente nervosa. Da qui, appunto, la richiesta di ripetizione della gara. Questo G.S.T., a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 26 del6.10.2022, esaminati gli atti ufficiali, chiesti gli opportuni chiarimenti al Direttore di Gara, visto il codice di giustizia sportiva, respinge il ricorso, per le motivazioni che seguono. Il ricorso presentato dalla società A.S.D. San Vincenzo Calcio fonderebbe i suoi presupposti normativi sulla previsione di cui all'art. 10 comma 5 lett. c del CGS, il quale appunto prevede che Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara si possa ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Nel caso di specie, tuttavia, questo G.S.T. non ravvisa, anche sulla base della giurisprudenza sportiva, un fatto idoneo a rilevare l'irregolarità di svolgimento della gara perché, al di là della insindacabilità della decisione tecnica del Direttore di Gara in ordine all'annullamento della segnatura ove questa fosse realmente avvenuta, in seguito ai chiarimenti forniti dall'Arbitro la ricostruzione fornita dalla ricorrente appare viziata dalla mancata circostanza che, invero, il Direttore di Gara - come dallo stesso dichiarato - aveva fischiato l'interruzione del gioco prima che il pallone fosse uscito dalla linea laterale, proprio per permettere il soccorso al portiere del San Vincenzo. Di conseguenza, errata - come tale inficiante tutta l'azione seguente che si era conclusa con la segnatura della rete - era stata la ripresa del gioco da parte dell'U.S. Orbetello tramite la rimessa laterale. Ecco che pertanto non si può parlare propriamente di annullamento della segnatura ma di una segnatura inesistente perché conseguente ad una scorretta ripresa del gioco, tanto che poi il Direttore di Gara - accortosi dell'errore - fa riprendere il gioco dal punto in cui era stato interrotto. Di conseguenza questo chiarimento dirimente, associato alla circostanza che la segnatura era stata subita dalla stessa ricorrente, che quindi ha poi beneficiato dell'immediato ravvedimento del Direttore di Gara, fa ritenere insussistente il requisito previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per poter ritenere tale fatto influente ai fini del regolare svolgimento della gara, tale da poterne dichiarare la ripetizione. Il generico riferimento, nelle motivazioni del ricorso, ad una eccessiva animosità tra i calciatori e sugli spalti successivamente all'episodio incriminato, non appare idoneo e concretamente sufficiente ad assolvere al rigoroso onere probatorio per determinare una decisione cosi grave ed eccezionale come quella della ripetizione di una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, rimettendo in discussione cosi il risultato conseguito sul campo. P.Q.M. Il G.S.T., sciogliendo la riserva assunta nel C.U. 26 del 6.10.2022 e definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. San Vincenzo Calcio avverso la regolarità della gara in epigrafe del 2.10.2022, omologandone il risultato di 1-1 acquisito sul campo. Ordina addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante.

 

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