C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – GARA: F.C. PONSACCO 1920/A.S.D. INVICTASAURO DEL 20 NOVEMBRE 2022 (sospesa al 27º del s.t. sul risultato di 0-2).

GARA: F.C. PONSACCO 1920/A.S.D. INVICTASAURO DEL 20 NOVEMBRE 2022 (sospesa al 27º del s.t. sul risultato di 0-2).

Il Giudice Sportivo Territoriale osserva come dalle risultanze probatorie acquisite nella lettura degli atti ufficiali è emerso che in data 20 novembre 2022, durante lo svolgimento della gara in argomento, nel secondo tempo, dagli spalti dell'impianto sportivo, e più precisamente dal settore occupato dalla tifoseria locale, veniva lanciato in campo un fumogeno acceso. Tale fumogeno, dopo una iniziale incertezza, veniva rimosso da un dirigente ma poi, lo stesso, veniva nuovamente lanciato in campo da detti sostenitori. Seguivano atti di contestazione nei confronti della stessa società accompagnati dal lancio di circa 15 bottiglie di vetro all'interno del terreno di gioco, mettendo a rischio l'incolumità della terna e dei calciatori. In relazione a ciò, allenatore e giocatori locali si adoperavano per riportare alla normalità la situazione mentre la gara subiva una interruzione per 7 minuti. Ripreso il gioco però, dopo due minuti, i sostenitori locali lanciavano ancora sul terreno di gioco un grosso petardo, la cui forte esplosione (avvenuta nei pressi della posizione dell'A.A. n.1) causava allo stesso, raggiunto da parte di esso al costato, intenso dolore e lieve arrossamento. Episodio questo che, tra l’altro determinava la sospensione anticipata e definitiva dell'incontro da parte dell'arbitro. Veniva quindi trasmesso unitamente al rapporto di gara referto del Pronto Soccorso P.O. di Pontedera al quale l'A.A. n.1 successivamente si recava per accertamenti. Premesso ciò, osserva questo G.S.T. come l'art. 64 comma2 N.O.I.F. disponga che: "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli dell'incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico". Dalla ricostruzione dei fatti che si sono verificati nel corso della gara anepigrafe, nonché dalle circostanze descritte dall'arbitro e assistenti nel proprio rapporto di gara, è evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, che si sia venuta a configurare una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la perdita della gara alla società ospitante secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1) C.G.S.. P.Q.M. Il G.S.T. delibera di infliggere al F.C. Ponsacco 1920 di Ponsacco (Pisa) la perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di Euro 700,00 (Settecento/00) nonché la squalifica per UNA giornata del campo di gioco. Restano fermi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati pubblicati in separata ma contestuale parte del presente Comunicato Ufficiale. Si pone a carico della Società oggettivamente responsabile l'eventuale risarcimento dei danni materiali subiti dall'ufficiale di gara se richiesti e documentati.

 

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