C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 30/12/2022 – Delibera – RECLAMO DELLA S.P.D. AUDAX RUFINA AVVERSO REGOLARITA’ GARA AUDAX RUFINA/ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO DEL 10.12.2022 (1-2).

RECLAMO DELLA S.P.D. AUDAX RUFINA AVVERSO REGOLARITA' GARA AUDAX RUFINA/ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO DEL 10.12.2022 (1-2).

 Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 43 del 16.12.2022; -il Giudice Sportivo, visto il preannuncio e relativo reclamo della S.P.D. Audax Rufina, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali avverso la regolarità della gara in oggetto, terminata col risultato di 1 a 2 a favore del C.S. Alleanza Giovanile Dicomano, supponendo l'esistenza di un errore nel quale sarebbero incorsi l'arbitro e l'A.A. n.1 in occasione dell'espulsione di un proprio giocatore, osserva e delibera quanto segue. Il reclamo, pur privo di un chiaro e puntuale "petitum" che ne potrebbe determinare già di per sé l'irricevibilità, è comunque da ritenersi e dichiararsi inammissibile in quanto volto a chiedere al G.S.T. di sindacare la decisione disciplinare assunta nel corso della partita dagli ufficiali di gara. Si ricorda, viceversa, che il Giudice Sportivo giudica, ex art. 65 lett. b) del C.G.S. in prima istanza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore dell'arbitro è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento di Giuoco, che può essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva laddove non riguardi decisioni di natura tecnica o disciplinare assunte dal Direttore di Gara nel corso della stessa. Nella fattispecie in esame le circostanze riferite nel reclamo sono sottratte al giudizio del Giudice Sportivo perché riguardano, appunto, decisioni squisitamente disciplinari assunte dal Direttore di Gara nel corso della stessa. Il Giudice Sportivo si limiterà ad assumere i conseguenti provvedimenti sanzionatori nei confronti dei tesserati coinvolti, in base sempre alle risultanze degli atti ufficiali. Tutto quanto sopra riferito e considerato, e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari pubblicati sul Com. Uff. n.42, DELIBERA a) di respingere il reclamo della S.P.D. Audax Rufina di Rufina (Firenze) dichiarandolo inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) conseguentemente di convalidare ed omologare il risultato conseguito sul campo.

 

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