C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 05/01/2023 – Delibera – RECLAMO DEL G.S. MEZZANA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA CSL PRATO SOCIAL CLUB/MEZZANA DEL 3.12.2022 (3-2).

RECLAMO DEL G.S. MEZZANA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA CSL PRATO SOCIAL CLUB/MEZZANA DEL 3.12.2022 (3-2).

 Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 40 del 7.12.2022; -il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo della società G.S. Mezzana, preceduto dal tempestivo preannuncio, con il quale si chiede l'applicazione dell'art. 10 commi 6)-7) C.G.S. in danno della società CSL Prato Social Club per avere sostituito, durante la gara in epigrafe, un calciatore con altro atleta che indossava una maglia senza numero, mentre in distinta risultavano indicati i nominativi dei calciatori con i numeri di maglia da 1 a 20 , chiedendo così l'applicazione della perdita della gara per la società CSL Prato Social Club col risultato di 0-3, osserva e dispone quanto segue. Preso atto delle argomentazioni del reclamo il G.S.T. richiedeva un supplemento di rapporto al Direttore di Gara, il quale confermava che al 1' del secondo tempo la Societa' CSL Prato Social Club effettuava la sostituzione del calciatore n. 5 Pecchioli Sebastiano con altro calciatore indossante una maglia senza numero. In particolare però il direttore di gara ha precisato di essere stato preventivamente informato dal dirigente accompagnatore della società, prima dell'inizio della gara, che il giocatore indicato in distinta col numero 20 in realtà sarebbe stato eventualmente impiegato con maglia senza numero e di averlo indubbiamente identificato col calciatore Florulli Flavio indicato nella distinta con la maglia n. 20. A tale proposito va ricordato che a norma dell'art. 71 delle NOIF l'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Il Direttore di gara deve, altresì, provvedere ad identificarli in uno dei modi previsti dal regolamento. Nella gara in esame é stato certamente provato che sono scesi in campoi calciatori indicati nella relativa lista di gara, così come dichiarato dall'arbitro nel suo supplemento richiesto da questo G.S.T., sebbene effettivamente la società CSL Prato Social Club abbia omesso di annotare che il calciatore Florulli Flavio avrebbe indossato una maglia senza numero anziché la numero 20 indicata nella distinta di gara. E' però doveroso precisare che anche in presenza di un caso di discrepanza sulla numerazione non si può automaticamente ritenere che tale irregolarità travolga ed infici il regolare svolgimento della gara. Infatti, se è vero che un'irregolare numerazione riportata nella lista di gara dovrà certamente essere sanzionata in quanto spettava alla reclamata, secondo la chiara dizione dell'art. 61.3 delle N.O.I.F., provvedere alla trascrizione della variazione dal n. 20 allaSN (senza numero) riportandola anche sulle altre copie dell'elenco di gara, spetta al G.S.T. stabilire, in concreto, se l'irregolarità formale abbia anche alterato il regolare svolgimento dell'incontro, applicando la più grave sanzione della perdita della gara. In realtà, si ritiene che nel caso di specie la società CSL Prato Social Club abbia violato gli adempimenti formali che rientrano nella previsione di cui agli artt. 8 comma 1 lett. b) - 9 comma 1 lett. c) - 11 comma 1) lett. c) C.G.S. e di ciò ne deve rispondere con l'inibizione del Dirigente Accompagnatore e con adeguata ammenda. Altra e ben più autorevole giurisprudenza ha statuito che le irregolarità formali, se pur sussistenti, potranno avere conseguenze disciplinari, ma non possono viziare il risultato della gara a meno che all'irregolarità non si accompagnino l'allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona ovvero di partecipazione alla gara di un giocatore diverso da quello indicato in distinta (C.A.F. C.U. nr. 30/C del 23/03/1984). Nel caso di specie, in realtà il calciatore Florulli Flavio e' stato identificato dall'arbitro all'atto dell'appello ed era stato inserito in distinta con il n. 20 ma in virtù della indisponibilità della maglia con tale numero gli era stata assegnata una maglia priva di numerazione. Inoltre ulteriori accertamenti sono stati espletati da questo G.S.T. presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R.T. (circa la posizione del calciatore Florulli Flavio nato il 9/11/2004 in distinta con il n.20) senza rilevare alcuna irregolarità e, pertanto, tale discrepanza nella distinta consegnata all'altra squadra non ha influito sulla regolarità della gara, in quanto i giocatori impiegati dalla società reclamata sono stati quelli effettivamente indicati in distinta e tutti regolarmente identificati dall'Arbitro prima del loro impiego. Giova infine sottolineare come, la società reclamante, all'atto della constatazione dell'entrata in campo sin dall'inizio del secondo tempo di un calciatore con la maglia senza numero (non esistente nella propria distinta) era posta tranquillamente nelle condizioni di controllarne con certezza l'identità e la regolarità della sua posizione ricorrendo al termine della gara allo stesso arbitro per una necessaria verifica. Procedura che invece non ha ritenuto di attuare. Il vizio riscontrato quindi è solo formale ed irrilevante nell'ottica di regolarità della gara quando sia certa la corrispondenza fra atleta impiegato e quello indicato in lista e quando ricorra il requisito della titolarità. Pertanto, le considerazioni di cui sopra, la regola basilare della prevalenza assoluta della sostanza sulla forma, nonché i precedenti specifici di questo Giudice, portano a conclusioni diverse dalle richieste della odierna reclamante. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo proposto dal G.S. Mezzana di Prato, omologa il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: CSL Prato Social Club-Mezzana 3-2, addebita la tassa reclamo alla società Mezzana, inibisce il Dirigente Accompagnatore della Soc. CSL Prato Social Club Sig. Di Biase Donato in relazione al dispositivo di cui all'art. 11 comma 1 lett. c) C.G.S.fino al 15/01/2023 ed infligge alla società CSL Prato Social Club l'ammenda di Euro 100,00 (Cento/00).

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