C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 17/05/2021 – Delibera – 11/ P – Stagione Sportiva 2020/2021 Deferimento della Procura Federale a carico dell’A.E. Silvestri Nicholas, iscritto nei ruoli della Sez. A.I.A. di Livorno, al quale viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S..
11/ P – Stagione Sportiva 2020/2021 Deferimento della Procura Federale a carico dell’A.E. Silvestri Nicholas, iscritto nei ruoli della Sez. A.I.A. di Livorno, al quale viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S..
La C.S.A.T. della Toscana ha accolto, con il C.U. n. 54/2020, il reclamo proposto dal Calciatore Marco Mariani avverso la decisione con la quale il G.S. Territoriale della Toscana gli aveva inflitto la sanzione della squalifica fino al 23.07.2022 “per aver colpito il D.G. all’altezza di un orecchio con un pugno procurandogli forte dolore e forte giramento di testa”. L’episodio si sarebbe verificato nel corso della gara Filattierese / Sporting Viareggio 86 disputata nell’ambito del Campionato di II Categoria in data 5.1.2020 ed è emerso dall’esame del rapporto di gara con il quale l’Arbitro Silvestri, deputato alla direzione, affermava di aver sospeso l’incontro, al 50’ del secondo tempo, poiché nell’ambito di una serie di proteste rivoltegli dai calciatori della Società Filattierese, per non aver loro concesso un calcio di rigore a favore, veniva raggiunto da un pugno infertogli “da un calciatore che non riconoscevo” all’orecchio destro con conseguente dolore e giramento di testa che gli impediva di proseguire la competizione. In sede di altro supplemento, richiestogli questa volta dal G.S.T. in sede di reclamo proposto dal Mariani che nelle more della vicenda ha scontato 83 giorni di squalifica, l’Arbitro dichiarava di aver emesso un “fischio dal tono flebile” per concedere alla Filattierese il calcio di rigore fischio che a suo dire non veniva percepito dai giocatori di detta squadra che lo accerchiavano protestando, ricevendo in quell’occasione il colpo descritto.
Detto supplemento inoltre indicava di aver “individuato” nel Calciatore Mariani il colpevole dell’atto di violenza sulla scorta di un video mostratogli dai CC. Di Pontremoli che si erano autonomamente interessati al caso. In conseguenza di tale precisazione il G.S.T., riqualificando il Capitano della squadra squalificato a norma dell’art.5, c. 2, del C.G.S. sanzionava il Calciatore Mariani che impugnava il provvedimento con reclamo proposto all’attenzione della C.S.A.T. che lo accoglieva. Nelle more dell’istruttoria compiuta quel Giudice ha infatti ritenuto sussistere l’impossibilità di attribuire con certezza il gesto di violenza al Calciatore Mariani, ed ha inoltre accertato, documentalmente, che il riconoscimento è stato effettuato dal D.G. non direttamente ma solo a seguito della visione, a posteriori, di un filmato mostratogli dai Carabinieri territorialmente competenti che si erano interessati al caso. La C.S.A.T. ha quindi ritenuto opportuno interessare della vicenda la Procura Federale al fine di poter accertare con certezza eventuali responsabilità da parte di tesserati. L’Ufficio inquirente, attraverso una complessa istruttoria consistita nella visione di un video della durata di 1’e 46’’(del quale non è dato conoscere l’origine e venuto in possesso del Comando Carabinieri competente); nell’acquisizione delle testimonianze dell’Arbitro, di tre calciatori e di un collaboratore tesserati per la Società Filatteriese, nonché di quelle rese da due calciatori della Società Sporting Viareggio, dopo aver comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini in data 28.12.2020, ha proposto il deferimento. Ritualmente avvisate le parti sono oggi 07/05/2021 così presenti: - l’A.E. Nicholas Silvestri, iscritto nei ruoli A.I.A. della Sezione di Livorno in proprio; - l’Avvocato Tullio Cristaudo Sostituto Procuratore, rappresentante della Procura Federale. Dichiarato aperto il dibattimento il sig. Silvestri, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale dal quale si rileva che è stata concordata fra le parti una sanzione consistente nella squalifica del sig. Silvestri di mesi sei che, per effetto del rito, vengono a determinarsi in mesi quattro sempre di squalifica. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto fra le parti. P.Q.M. In accoglimento del patteggiamento fra le parti, ritenuta equa e corretta la sanzione concordata, squalifica per mesi quattro il sig. Silvestri Nicolas inibendolo dal prendere parte a qualsiasi attività federale in tale periodo.
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