C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 18 del 05/09/2022 – Delibera – Ricorso della Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. ex art. 30 del C.G.S. – C.O.N.I. ed art. 79 C.G.S. -F.I.G.C. avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.102 del 30/06/2022 del C.R.T. nella parte in cui esclude la predetta dalla partecipazione al Campionato Allievi Regionali per la stagione sportiva 2022/2023.

 

Ricorso della Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. ex art. 30 del C.G.S. – C.O.N.I. ed art. 79 C.G.S. -F.I.G.C. avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.102 del 30/06/2022 del C.R.T. nella parte in cui esclude la predetta dalla partecipazione al Campionato Allievi Regionali per la stagione sportiva 2022/2023.

La Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. – di seguito anche Poliziana – ricorre avverso la decisione del C.R.T. di escluderla dalla partecipazione al Campionato Allievi Regionali per la stagione sportiva 2022/2023. Il ricorso molto articolato ed argomentato si compone di due momenti salienti ovvero la presa in considerazione della problematica relativa alla competenza funzionale del Tribunale Federale Territoriale per la Toscana e successivamente l’analisi del merito del ricorso. In punto di competenza funzionale, la ricorrente ritiene, confortata da una recente autorevole giurisprudenza ed anche da riferimenti normativi, che il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana sia competente in primo grado mentre il Collegio di Garanzia dello Sport funga da Organo di appello. L’individuazione della competenza non è stata sempre pacifica in quanto in più occasioni il Collegio di Garanzia dello Sport è stato ritenuto l’unico Organo titolato a decidere sulla questione in oggetto. Nel merito la ricorrente ritiene di avere diritto alla partecipazione al campionato Allievi Regionali in quanto vincitrice del proprio campionato Giovanissimi Regionali sia pure in virtù di un accordo di collaborazione con la società Pianese. Sul punto evidenzia che a mezzo lettera del 10/09/2021 la Poliziana e la U.S. Pianese -poi anche soltanto Pianese- hanno sottoscritto un accordo di collaborazione fra loro per la partecipazione al campionato Giovanissimi Regionali per la stagione 2021/2022 con la denominazione U.S. Pianese. La ricorrente evidenzia altresì che tale accordo è stato correttamente comunicato al Comitato Provinciale di Siena della F.I.G.C. senza ottenere alcuna risposta sia positiva che negativa, pertanto, nel silenzio, ha ritento valido quanto concordato con la società Pianese partecipando sotto l’egida predetta al campionato di competenza. La vittoria del campionato predetto, secondo la tesi della Poliziana le darebbe diritto alla partecipazione al campionato Allievi Regionali dell’anno successivo così come stabilito dalle norme della F.I.G.C. A sostegno della propria tesi la Poliziana deduce: 1)Il fine ultimo dell’Ordinamento Sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo per cui gli esiti dei campionati devono essere presi in considerazione al fine di redigere i gironi dei campionati di competenza e, nella fattispecie, quello degli Allievi Regionali. 2)La vittoria del campionato giovanissimi regionali, in virtù dell’accordo con la società Pianese, conferma il diritto della Poliziana alla partecipazione del campionato Allievi Regionali 2022/2023. La validità dell’accordo è sancita dalla comunicazione fatta alla F.I.G.C. la quale non ha posto diniego, per cui lo stesso deve ritenersi valido a tutti gli effetti. 3)Il diritto della ricorrente a partecipare al campionato Allievi Regionali 2022/2023 è dato altresì dal legittimo affidamento riposto negli Uffici Federali a seguito del deposito del già citato accordo di collaborazione per cui in applicazione del principio giuridico del favor rei deve essere riconosciuta la buona fede della società Poliziana. 4) Il diritto della ricorrente a partecipare al campionato allievi regionali 2022/2023 è dato, in ultima e residuale ipotesi, dalla presenza di un eventuale errore scusabile così come evidenziato anche dalla giurisprudenza citata in atti. Da quanto esposto e argomentato la Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. conclude: nel merito per l’annullamento e/o la revoca della delibera pubblicata sul C.U. C.R.T. n.102 del 30/06/2022 nella parte in cui esclude la Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. dalla partecipazione al campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2022/2023; annullare e/o revocare il provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico in data 22/07/2022; annullare e/o revocare la delibera pubblicata sul C.U. C.R.T. n.2 del 07/07/2022 nella parte in cui non è indicata tra le società ammesse al campionato Allievi Regionali 2022/2023 la Unione Polisportiva Poliziana A.S.D.; annullare e/o revocare tutti gli atri presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti compresa la Nota del S.G.S Prot. N.19882/SS 21-22 il C.U. n.6 Settore Giovanile e Scolastico del 29/07/2021 ed il C.U. C.R.T. n.22 del 30/09/2021 limitatamente ai criteri di preclusione dalla partecipazione ai campionati regionali per la stagione 2022/2023 salva la loro disapplicazione per i motivi esposti in narrativa e per l’effetto ordinare al C.R.T. – L.N.D. di disporre l’inserimento nell’organico del Campionato Regionale Allievi per la stagione sportiva 2022/2023 della Unione Polisportiva Poliziana A.D.D. In ipotesi, accertare la ricorrenza dei requisiti e/o l’assenza di preclusioni in capo alla Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. per l’assegnazione del titolo sportivo per la partecipazione.al campionato Allievi Regionali 2022/2023 e per l’effetto ordinare al C.R.T. – L.N.D. di disporre l’inserimento nell’organico del Campionato Regionale Allievi per la stagione sportiva 2022/2023 della Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. anche in sovrannumero. In ulteriore ipotesi, accertare l’esistenza dell’errore scusabile per le motivazioni esposte in narrativa e per l’effetto ordinare al C.R.T. – L.N.D. di disporre l’inserimento nell’organico del Campionato Regionale Allievi per la stagione sportiva 2022/2023 della Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. anche in sovrannumero. IL Collegio, all’udienza del 02/09/2022, ha reso edotto il difensore della Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. della necessità di risolvere la problematica della competenza funzionale del Tribunale Federale Territoriale per la Toscana, per cui si è ritirato in Camera di Consiglio per deliberare sul punto. Al termine della predetta è stato comunicato al difensore della reclamante che il Collegio si ritiene competente a decidere nel merito del reclamo. Il difensore della Poliziana, preso atto della decisione del Collegio circa la competenza a decidere, ha ripercorso le tesi esposte nel reclamo e in quelle esposte nella memoria integrativa depositata nelle more prima dell’udienza, aggiungendo in questa sede un documento ove si riporta una decisione giurisprudenziale che ha ritenuto utile alla causa. Il difensore, al termine della propria esposizione ha confermato le tesi difensive riportandosi alle conclusioni in atti. Il Collegio esaminati gli atti ufficiali, udito il difensore della reclamante, passa in decisione. Il Collegio, risolta con ordinanza la questione della competenza funzionale in capo al Tribunale Federale Territoriale, passa ad esaminare il merito del reclamo. A parere del Giudicante l’origine di tutta la problematica oggi all’esame sta nella lettera del 10/09/2022 denominata “Collaborazione cat. Giovanissimi” sottoscritta dai Presidenti della U.S. Pianese e dalla Unione Poliziana. Il testo della citata è estremamente sintetico: “Per la stagione 2021-2022 la Categoria Giovanissimi verrà effettuata in collaborazione tra le due Società a NOME U.S. Pianese e disputerà il Campionato Regionale cat. Giovanissimi”.

Esaminando attentamente lo scritto emergono due elementi che vale la pena evidenziare: la valenza ed il significato del termine “collaborazione” ed in secondo luogo la denominazione che viene ad assumere la squadra che parteciperà in seguito al campionato Giovanissimi Regionali. Quanto al termine “collaborazione” si rileva che lo stesso è estremamente generico e privo di idonea specificazione: cosa intendevano i sottoscrittori del documento? Forse una collaborazione in tema di uso degli impianti sportivi? Forse una collaborazione in merito allo scambio di calciatori? Forse una collaborazione a livello dirigenziale? Tutti questi interrogativi non trovano riposta nel documento de quo e da ciò si desume che la genericità dello scritto non permette di individuare con certezza la tipologia di questa indicata collaborazione. In secondo luogo, sempre nel documento citato, si evince invece con estrema chiarezza che il campionato Giovanissimi Regionali per la stagione 2021/2022 verrà, così come poi è stato, disputato dalla società Pianese e non dalla società Poliziana. Non può esservi altra interpretazione esaminando il testo in senso letterale. Se questa interpretazione è quella reale, ed altra soluzione non può esservi in quanto su tutti i documenti ufficiali emerge il nome della Pianese e mai della Poliziana, il concetto finale che ne deriva è quello di prendere atto che la Poliziana mai abbia partecipato al campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022 con una propria squadra. Da ciò ne deriva come immediato corollario che la vincitrice del torneo è la società Pianese la quale, unica e sola, ha acquisito il diritto di partecipare quale vincitrice del Campionato Regionale Giovanissimi al campionato Allievi Regionali per la stagione 2022/2023. In altri termini, la Poliziana non può vantare alcun diritto quale vincitrice della Campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022 in quanto non vi ha partecipato con la propria denominazione ed a nulla vale l’accordo più volte citato che, oltre ad essere assolutamente generico come evidenziato, di fatto e di diritto ha permesso alla società Pianese di partecipare con il proprio nome e numero di matricola federale al campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022. Le dotte e ottimamente articolate difese della Poliziana non possono trovare albergo in questo giudizio in quanto fuori dalla materia del contendere stante la mancata partecipazione della società Poliziana al Campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022. In punto di documentazione Federale, il Collegio evidenzia che il C.U. n.22 del 30/09/2021 detta con chiarezza i criteri di esclusione dai campionati regionali Giovanissimi e Allievi, allorché al punto n.1 delle preclusioni individua l’esclusione nella “mancata partecipazione nella precedente stagione sportiva (2021/2022) ai campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini”. Non solo, ma tale mancanza è stata segnalata con mail del 31/10/21 alla Poliziana dalla F.I.G.C. -S.G.S. ove si fa presente che “da un controllo, faccio presente che ad oggi risultano tesserati 0 calciatori della categoria Giovanissimi (a fronte di un minimo previsto di 18) = Calciatori della categoria Piccoli Amici (a fronte di un minimo di 10) 4 calciatori della categoria Primi Calci (a fronte di un minimo previsto di 10)”. Da quanto esposto se ne deduce chiaramente che la Poliziana non ha tesserato calciatori per la categoria giovanissimi, quindi non ha partecipato al campionato di riferimento. Sull’assunto si potrebbe obbiettare che la squadra che ha partecipato al campionato Giovanissimi Regionali è di fatto quella che lo ha disputato sotto i colori della Pianese con l’ausilio (collaborazione) della Poliziana ma questo non sposta il problema in quanto formalmente la Poliziana non ha preso parte alla competizione citata con il proprio numero di matricola federale, né sui C.U. appare la sua denominazione sociale. Di particolare pregio risulta la lettera 16/6/2022 inviata dalla F.I.G.C. – SGS di Roma alla Poliziana ove in risposta alla richiesta datata 10/06/22 di iscrizione al campionato Regionale Allievi per la S.S. 2022/2023 viene confermato il criterio di ammissione ai Campionati Giovanili per quanto attiene il C.R.T. evidenziando che “non può essere presa in considerazione la partecipazione alla categoria Giovanissimi di altra società seppur in accordo di collaborazione che non ha effetti ai fini dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali SGS”. Il Collegio ritiene poi di rigettare la contestazione mossa dalla difesa della Poliziana circa il mancato riscontro all’invio del documento di collaborazione fra società: orbene la F.I.G.C. non doveva rispondere alcunché in quanto il suo compito era soltanto quello di prendere atto del documento onde evitare la nullità dello stesso qualora non fosse stato inviato alla Federazione.

Di nessuna valenza, infine, appare la tesi dell’errore scusabile in quanto non vi è stato alcun errore: le società hanno sottoscritto un documento, lo stesso è stato inviato alla F.I.G.C. e la loro decisione ovvero il contenuto del documento è nel senso di attribuire alla società Poliziana il titolo per partecipare al campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022. Un ultimo rilievo teso a confermare gli assunti precedenti del Collegio: la società Pianese ancorché vincitrice del campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022 non ha chiesto l’iscrizione al campionato Allievi Regionali 2022/2023, ma se lo avesse fatto, avendone titolo, la società Poliziana avrebbe avanzato le richieste di cui al reclamo? Forse la Poliziana si vuole surrogare nel diritto non esercitato dalla Pianese? Quanto al primo interrogativo non è compito del Collegio dare una risposta in quanto non gli compete, mentre per il secondo interrogativo la risposta non può essere che negativa mancando ogni presupposto formale per l’individuazione del surrogante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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