C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 20/10/2022 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il Calciatore Daniel Junio Brunelli tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Casentino Academy imputandogli la violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, commi 1 e 2, del C.G.S.. Viene altresì deferita a titolo di responsabilità oggettiva, in applicazione dell’art. 6, comma 2, del medesimo Codice, anche la Società A.S.D. Casentino Academy per effetto di quanto contestato al Calciatore.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il Calciatore Daniel Junio Brunelli tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Casentino Academy imputandogli la violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, commi 1 e 2, del C.G.S.. Viene altresì deferita a titolo di responsabilità oggettiva, in applicazione dell’art. 6, comma 2, del medesimo Codice, anche la Società A.S.D. Casentino Academy per effetto di quanto contestato al Calciatore.

Il deferimento trae origine dalla segnalazione effettuata alla Procura Federale dal G.S. della Delegazione Provinciale di Arezzo il quale, nell’esaminare gli atti della gara Casentino Academy / Petrarca Calcio valida per il Campionato Juniores Provinciale, disputata in data 26 marzo 2022, ha rilevato il comportamento violento tenuto dal Calciatore deferito nei confronti di un avversario nel corso dell’incontro. L’Ufficio, ascoltati alcuni tesserati delle due squadre, tra essi i due coinvolti nell’episodio denunciato, ha disposto il deferimento in esame a questo Tribunale, il quale lo ha posto in esame per la data odierna dandone rituale notizia agli interessati nessuno dei quali, per quanto ritualmente avvertiti, è presente. L’ Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto, rappresenta la Procura Federale. In apertura di dibattimento l’Avvocato Taddeucci Sassolini chiede che il Tribunale confermi il deferimento dato che esso si fonda, oltre che sulla dichiarazione resa dal Calciatore colpito, sulla testimonianza di altro calciatore e che comunque il fatto trova conferma nelle ammissioni rese dal Brunelli in sede istruttoria. Chiede quindi che il Tribunale infligga: - al calciatore deferito, Brunelli Daniel Junio la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei). - alla Società A.S.D, Casentino Academy, che deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € seicento (600,00). Non avendo rilevato alcuna attività difensiva, il Collegio, riunito in Camera di consiglio, così decide. Il comportamento tenuto dal Brunelli, emergente in maniera evidente dalle risultanze istruttorie fondate sulla testimonianza del calciatore presente all’episodio, nonché sulle dichiarazioni del soggetto colpito, riveste indubbio carattere di violenza e come tale da sanzionare adeguatamente. Si osserva in proposito che l’art. 38 del C.G.S. prevede l’applicazione – nei casi di violenza contro altro calciatore – della sanzione minima della squalifica per tre giornate o a tempo determinato, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, che divengono – sempre come misura minima – cinque in caso di condotta particolarmente violenta per cui, tenendo in debito conto che l’ammissione del Calciatore appare formulata in maniera dubitativa e che dall’esame del referto ospedaliero non emergono danni particolarmente rilevanti, ritiene equo infliggere al Calciatore Brunelli la sanzione della squalifica per due (2) mesi. La responsabilità oggettiva della Società conseguente è da sanzionare con l’ammenda nella misura di € trecento (€ 300,00). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: - al Calciatore Brunelli Daniele Juno, la squalifica per 2 (due) mesi; - alla Società A.S.D. Casentino Academy la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 300,00 (trecento). Dichiara chiuso il procedimento.

 

 

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