C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 20/10/2022 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti tesserati tutti per la Società A.S.D. Atletico Maremma: – Teglia Luca, Presidente, – Marino Damiani, Dirigente, – Bertocchi Leonardo, Dirigente, – Guidi Cristian, Calciatore, – la Società A.S.D. Atletico Maremma per la conseguente responsabilità di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S..

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti tesserati tutti per la Società A.S.D. Atletico Maremma: - Teglia Luca, Presidente, - Marino Damiani, Dirigente, - Bertocchi Leonardo, Dirigente, - Guidi Cristian, Calciatore, - la Società A.S.D. Atletico Maremma per la conseguente responsabilità di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S..

Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Grosseto, nell’esaminare il reclamo prodotto dalla Società A.S.D. Invictasauro in ordine all’esito della gara Atletico Maremma / Invictasauro disputata nell’ambito del Campionato U. 17 Allievi Provinciali in data 13.03.2022, ha rilevato la posizione irregolare del Calciatore Guidi Cristian per avere egli scontato solo parzialmente la squalifica inflittagli con provvedimento pubblicato in data 10.11.2021 (C.U. n. 21 del 10.11.2021) e confermato dalla C.S.A.T. della Toscana come da C.U. n.38 in data 02.12.2021. Quanto rilevato ha indotto il G.S.T. ad inviare gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, come indicato con il C.U. n. 42 del 30.03.2022. L’Ufficio, acquisita la documentazione ufficiale relativa alle gare che il Calciatore ha disputato dal 10.11.2021 alla data del 13.03.2022 nelle fila della Società A.S.D. Atletico Maremma e precisamente: Atletico Maremma / Roselle in data 23.02.2022; Atletico Maremma A /Atletico Maremma B del 27.02.2022 e Aurora Pitigliano / Atletico Maremma in data 06.03.2022, ha trasmesso gli atti dell’indagine a questo Tribunale deferendo il Calciatore, i Dirigenti accompagnatori, il Presidente in proprio e quale legale rappresentante della Società A.S.D. Atletico Maremma. Fissata l’udienza di trattazione per la data odierna e datane comunicazione rituale alle parti interessate, il Collegio dà atto della presenza del Presidente della Società Atletico Maremma mentre risultano assenti tutti gli altri tesserati deferiti. La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto, il quale, in apertura di dibattimento, chiede la conferma dell’atto di incolpazione emergendo le violazioni contestate da prova documentale. Chiede, pertanto, che il Tribunale infligga le seguenti sanzioni: - al Presidente Luca Teglia, inibizione per mesi 5 (cinque); - al Dirigente Marino Damiani, inibizione per mesi 4 (quattro); - al Dirigente Bertocchi Leonardo, inibizione per mesi 3 (tre); - al Calciatore Guidi Cristian, squalifica per 5 (cinque) giornate di gara; - alla Società A.S.D. Atletico Maremma, ammenda di € 400,00 (quattrocento) oltre la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica. Il Presidente Teglia, intervenendo a difesa, si riporta alla memoria a suo tempo inviata alla Procura Federale, ribadendo essersi trattato di un mero errore nel far scontare al Calciatore la sanzione inflittagli. Chiede che il Tribunale tenga conto, nell’emettere la decisione, dell’assoluta buona fede della Società. Esaurita la fase dibattimentale e rilevato che i Tesserati deferiti sono stati raggiunti, in data 15.7.2022 dalla comunicazione della conclusione delle indagini, il Collegio si riunisce in Camera di consiglio per la decisione. Esaminati gli atti delle gare in questione si è potuto accertare che, nell’effettuare il computo delle cinque giornate di squalifica inflitte al Calciatore Guidi dal G.S.T. della Delegazione di Grosseto, la Società non ha fatto scendere in campo il Calciatore Guidi in occasione delle gare disputate dalla squadra di appartenenza del Guidi nelle date: 14.11.2021; 21.11.2021; 27.11.2021; 5.12.2021; 12.12.2021 ritenendo in tal modo di aver fatto scontare al calciatore la squalifica per cinque giornate inflittegli dal G.S.T. di Grosseto con delibera pubblicata sul C.U. n. 21/2021 del 10.11.2021, confermata dalla C.S.A.T. in data 26.11.02021 con il C.U. n. 38/2021. Il G.S.T. ha emesso, come già indicato, la propria decisione in data 10.11.2021 ed è quindi da questa data che il Calciatore – secondo i conteggi effettuati dalla Società – ha iniziato a scontare la sanzione definitivamente inflittagli dagli Organi della Giustizia Sportiva.

Che la Società sia incorsa in errore è evidente dall’esame delle date nelle quali il Calciatore non è sceso in campo e che combaciano esattamente con le cinque giornate di campionato successive all’ assunzione della decisione del G.S.T., errore derivante dal fatto di avere ritenuto scontata la squalifica inflitta al Calciatore anche in occasione della gara Atletico Maremma A / Atletico Maremma B, disputata il 14/11/2021, senza tener conto che le gare che vengono disputate contro quest’ultima squadra non hanno rilevanza agli effetti della classifica e quindi non costituiscono, come correttamente rilevato dal G.S.T. di Grosseto nella propria decisione, le “gare ufficiali” richieste dall’art. 21 del C.G.S.. In sostanza nel periodo ottobre-dicembre 2021 il calciatore ha scontato 4 giornate di squalifica ed avrebbe dovuto scontare la quinta giornata non partecipando alla prima gara utile post pandemia ovvero alla gara del 23/02/2022. Il Collegio deve rilevare come i Campionati di settore risultano per effetto della pandemia Covid 19 essere stati così disputati: - Campionato 2019/2020, sospeso in data 9/3/2020 per essere, successivamente, definitivamente interrotto; - in data 11/10/2021 si svolgeva la prima gara del Campionato 2020/2021 alla quale non faceva seguito alcuna altra competizione; - in data 3/10/2021 iniziava il Campionato 2021/2022; - la Delegazione Provinciale di Grosseto infine, con il C.U. n.29 del 5/1.2022 disponeva la sospensione del Campionato che ci riguarda indicando nella data del 29/30 gennaio 2022 il momento della ripresa; - le gare venivano nuovamente sospese dalla Delegazione di Grosseto, per quanto di propria competenza, fino alla data del 12 – 13/2/2022 ed il calendario delle gare degli Allievi Giovanissimi Provinciali prevedendo che le squadre della Società riprendessero la propria attività dal 19.02.2022,”ripartendo con le giornate di gara che avrebbero dovuto svolgersi nel fine settimana 8 – 9/1/2022” per cui la prima gara utile agli effetti della sanzione post pandemia è diventata la gara Atletico Maremma / A.C. Roselle disputata in data 23.2.2022, come individuato dalla Procura Federale. Le violazioni contestate dalla Procura Federale sono quindi fondate e da accogliere per cui vengono chiamati a rispondere in proprio il Presidente, i Dirigenti Accompagnatori, il Calciatore, mentre la Società A.S.D. è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta per quanto riguarda il comportamento del Presidente, e per responsabilità oggettiva per quanto compiuto dai tesserati deferiti. Ciò accertato al Collegio non rimane che procedere all’irrogazione di sanzioni ritenendo di dover tenere conto nella loro determinazione di due elementi in favore dei soggetti deferiti: - la piena ammissione della violazione da parte della società, costituente attenuante; - l’ottimo comportamento processuale tenuto dal Presidente della Società nel corso del dibattimento. P.Q.M. Il T.F.T.T. commina le seguenti sanzioni: - al Presidente Luca Teglia, l’inibizione per mesi 3 (tre); - al Dirigente Marino Damiani, inibizione per mesi 2 (due); - al Dirigente Bertocchi Leonardo, inibizione per mesi 1 (uno); - a Guidi Cristian, Calciatore, squalifica per 3 (tre) giornate di gara; - alla Società A.S.D. Atletico Maremma, in applicazione di quanto contestato a tutti i suddetti tesserati, ammenda di € 200,00 (duecento) oltre la penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nel campionato in corso: Dichiara chiuso il procedimento.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it