C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 27/10/2022 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale – Mucciarelli Cristiano, Calciatore tesserato per la Società A.C.D. Amiata, al quale viene addebitata la violazione degli artt. 4, c. 1, e 36 del C.G.S.; – la Società A.C.D. Amiata in applicazione del disposto dell’art. 6, c. 2, del medesimo Codice.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale - Mucciarelli Cristiano, Calciatore tesserato per la Società A.C.D. Amiata, al quale viene addebitata la violazione degli artt. 4, c. 1, e 36 del C.G.S.; - la Società A.C.D. Amiata in applicazione del disposto dell’art. 6, c. 2, del medesimo Codice.

Il G.S.T. della Toscana nell’esaminare il rapporto arbitrale relativo alla gara del Campionato Regionale di I Categoria Girone H Amiata / Sorano disputata in data 6.03.2022, ha rilevato, dopo aver sanzionato le violazioni emergenti da quel documento, la sussistenza di un episodio, accaduto nel sottopasso degli spogliatoi, per il quale ha richiesto alla Procura Federale di accertare quanto effettivamente accaduto. L’Arbitro infatti riportava sul documento di essere stato colpito – all’imbocco degli spogliatoi – da una pallonata al braccio destro che gli procurava un dolore molto forte, anche se temporaneo, e di non aver potuto identificare l’autore della violenza dato che, giratosi immediatamente, non ha avuto dai due calciatori del Sorano ed un calciatore dell’Amiata che si trovavano alle sue spalle alcuna indicazione circa l’autore dell’atto di violenza. Soggiungeva ancora il D.G. che sedutosi, perché dolorante, sui gradini del sottopassaggio veniva raggiunto dal Calciatore Cristiano Mucciarelli il quale minimizzando l’accaduto (dai che non è nulla, è solo una pallonata) gli gettava davanti un sacchetto con del ghiaccio dicendogli” ecco prendilo” comportamento sanzionato dal G.S.T. con la squalifica per tre giornate di gara con il C.U. n. 63/2022. (n.d.r.). La Procura Federale avviava le indagini interpellando il D.G., un Dirigente della Società Amiata ed il Calciatore Mucciarelli, il quale dichiarava spontaneamente di essere stato lui a scagliare il pallone contro l’Arbitro giustificando il gesto con un tentativo di scaricare la particolare tensione emotiva cui era in quel momento sottoposto per motivi di carattere familiare. Escludeva comunque di aver avuto intenzione di colpire l’Arbitro avendo tentato di indirizzare il pallone verso la Tribuna. Chiuse le indagini e datane comunicazione ai Tesserati inquisiti, la Procura ha disposto, inviando per competenza gli atti a questo Tribunale, il deferimento nei confronti di: - Mucciarelli Cristiano, Calciatore; - dell’A.C.D. Amiata, Società per la quale il Mucciarelli era tesserato al momento dei fatti. Convocate le parti per la data odierna si dà atto della presenza del legale di fiducia del Tesserato Cristiani Mucciarelli . Assente, all’ora della discussione, la Società A.C.D. Amiata ritualmente avvertita. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore Loredana Fardello la quale, riportandosi a quanto emerso in sede di istruttoria, chiede la conferma dell’atto di incolpazione dato che esso trova fondamento nelle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati e, ancor più, dalla dichiarazione resa dal Calciatore in quella sede, avente carattere di piena confessione. Precisa che dall’istruttoria compiuta è emerso che la gara si è svolta senza alcuna animosità e che i calciatori tutti si sono comportati in maniera tranquilla ad eccezione del Calciatore Mucciarelli che ha sempre protestato con l’Arbitro in occasione delle decisioni tecniche prese. Chiede di conseguenza che vengano applicate, le seguenti sanzioni: - al Calciatore Cristiano Mucciarelli, la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara; - alla Società A.C.D. Amiata, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 600,00 (seicento) Il difensore di fiducia del calciatore conferma i fatti come accertati dalla Procura Federale, anche in base alle dichiarazioni dallo stesso calciatore rese al Collaboratore della Procura Federale, atteggiamento questo del quale tenere conto agli effetti del giudizio. Precisa che il calciatore non aveva alcuna intenzione di colpire l’Arbitro e che il pallone veniva calciato verso la Tribuna e che solo fortuitamente ha raggiunto l’Arbitro che, ricorda, si trovava unitamente ad altre persone all’interno del rettangolo di giuoco.

Esclude quindi l’esistenza del dolo eventuale e ancor meno del principio dell’accettazione del rischio per cui conclude chiedendo il proscioglimento per il proprio assistito. Chiuso il dibattimento il Collegio, riepilogando i fatti, ritiene dover precisare che il G.S.T. ha squalificato per tre giornate il Calciatore Mucciarelli per le offese da questi rivolte, dopo il termine della gara, al D.G. e da questi riportate con precisione sul rapporto di gara. Non ha invece potuto assumere alcun provvedimento in ordine al gesto di violenza subìto dall’Arbitro il quale, pur avendo dei sospetti sul suo autore, ha correttamente dichiarato di non potere indicare il colpevole per non aver visto direttamente chi lo abbia compiuto. La questione si è dipanata in sede istruttoria allorché il Calciatore Mucciarelli ha spontaneamente dichiarato di esserne l’autore, a nulla rilevando le affermazioni rese dalla difesa in sede di udienza in ordine all’assenza di volontarietà nel gesto compiuto dal Calciatore che sono del tutto prive di qualsiasi riscontro concreto. Il deferimento è quindi fondato e come tale il Calciatore è da sanzionare. Sul punto il Collegio rileva che l’art. 35 del C.G.S. definisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da una volontaria aggressività… che è quanto posto in essere dal Calciatore come risulta evidente dalle dichiarazioni che lo stesso ha reso in sede di indagine. La sussistenza del fatto determina inoltre la responsabilità della Società quale riconosciuta dall’art. 6, c. 2, del C.G.S. . P. Q. M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e, tenuto conto delle risultanze processuali irroga le seguenti sanzioni: - al Calciatore Mucciarelli Cristiano, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara; - alla Società A.C.D. Amiata, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 600,00 (seicento). Dichiara chiuso il procedimento.

 

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