C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 27/10/2022 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: – il Calciatore Bianchi Lapo, tesserato per la Società A.C. Fucecchio, contestandogli la violazione dell’art. 4, c. 1, e dell’art. 28, c. 1, del C.G.S., per aver rivolto espressione di carattere razziale a calciatore avversario; – la Società A.C. Fucecchio A.S.D. per la conseguente violazione dell’art. 6, c. 2, del C.G.S..

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: - il Calciatore Bianchi Lapo, tesserato per la Società A.C. Fucecchio, contestandogli la violazione dell’art. 4, c. 1, e dell’art. 28, c. 1, del C.G.S., per aver rivolto espressione di carattere razziale a calciatore avversario; - la Società A.C. Fucecchio A.S.D. per la conseguente violazione dell’art. 6, c. 2, del C.G.S..

L’Arbitro della gara A.C. Fucecchio / U.C.D Cuoiopelli, disputata in data 9.10.2021. nell’ambito del Campionato U. 19 Regionale, ha indicato sul proprio rapporto di aver espulso “al 52 del II tempo il Sig. Iaia Jarno perché dalla panchina entrava sul terreno di gioco e rivolgeva la seguente frase ad un avversario: vai a casa nero di…..”. In conseguenza di ciò il G.S.T. della Toscana, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 28 del C.G.S., infliggeva al Calciatore Iaia Jarno, indicato dall’Arbitro quale autore della violazione, la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate di gara così motivando:” Per aver rivolto espressione discriminatoria per motivi di colore” (C.U. n. 27 del 14.10.2021). Il provvedimento veniva impugnato dalla Società Fucecchio innanzi la Commissione Sportiva di Appello Territoriale della Toscana la quale, riteneva inammissibili, in punto di diritto, per vizio di forma a norma dell’art. 60 del C.G.S. che cita per intero, le dichiarazioni testimoniali: “…. E' evidente che tale stringente regolamentazione - sia della fase di ammissione che di quella di acquisizione della prova testimoniale - non può essere “aggirata” con deposizioni scritte che consentirebbe di introdurre (sotto forma di documenti) illegittime dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo in deroga alle disposizioni generali. Pertanto, le stesse, devono essere dichiarate inammissibili.

In punto di fatto quel Collegio, preso atto di quanto asseverato dal D.G. con il rapporto di gara e, ancor più con il supplemento di rapporto richiesto in quella sede che affermava dapprima di aver udito la frase (In tale occasione avendo udito la frase e riconosciuto il calciatore di riserva colpevole…… …..mi dirigevo verso lo stesso calciatore di riserva colpevole mostrando il provvedimento disciplinare, cartellino rosso, il quale indossava indumenti riportanti chiaramente il numero 15) per concludere ”………non posso che confermare quanto riportato sul referto di gara inviato al giudice Sportivo competente” L’assoluta certezza con la qual l’Arbitro ha affermato di aver riconosciuto il colpevole induceva il Giudicante a respingere - ex art. 1 del C.G.S. - il reclamo proposto confermando la decisione impugnata. In data 19 febbraio 2022, il Calciatore Iaia, rappresentato dagli esercenti la potestà genitoriale in quanto minore, chiedeva alla Segreteria della F.I.G.C. l’autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti dell’Arbitro ritenendolo responsabile della lesione del proprio onore e decoro. La Federazione, con provvedimento in data 4 aprile 2022, respingeva la richiesta disponendo, nel contempo, gli atti alla Procura Federale “per i provvedimenti di competenza”. In sede requirente l’Ufficio, escusso oltre ad alcuni Tesserati delle squadre partecipanti anche l’Arbitro della gara, ha trasmesso gli atti, costituenti il deferimento, a questo Tribunale che ha disposto la discussione per la data odierna. Al dibattimento nessuno dei Tesserati deferiti è presente. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Procuratore Loredana Fardello la quale, avviando il dibattimento, ha ripercorso le fasi dell’istruttoria concludendo con la richiesta di accoglimento del deferimento e proponendo l’applicazione, nei confronti del Calciatore Bianchi, della sanzione della squalifica per 12 (dodici) giornate di gara. Alla Società Fucecchio l’ammenda che determina nella misura di € 800,00 (ottocento). Chiuso il dibattimento, non essendo stata svolta alcuna attività a difesa, il Collegio decide. La lunga e complessa indagine svolta dalla Procura Federale al fine di identificare il calciatore che ha rivolto offesa di carattere razziale ad un avversario conduce ad escludere ogni coinvolgimento da parte del Calciatore Jarno Iaia nell’episodio. Le testimonianze di alcuni tesserati di entrambe le squadre acquisite dalla Procura Federale in sede di indagine, fra queste anche quella resa dal calciatore Bianchi, escludono infatti in maniera categorica che il responsabile possa essere lo Iaia. E’ inoltre pacifico, per le dichiarazioni rese sia dallo Iaia che dal Bianchi e confermate dal Dirigente Lastrucci, che il Bianchi sedeva in panchina indossando la pettorina recante il numero 15 consegnatagli dallo Iaia al momento (22’del II tempo) di entrare in campo proprio per sostituirlo. Si osserva ancora che l’Arbitro, nel redigere il rapporto di gara ed il supplemento a questo richiestogli dalla C.S.A.T., ha indicato, con pervicacia, nel Calciatore Iaia il colpevole della frase offensiva per averlo identificato attraverso il numero 15 apposto sui pantaloncini per cui appare più che probabile l’errata compilazione del rapporto di gara, circostanza esclusa dapprima con estrema pervicacia dal D.G.. Infatti si chiede il Collegio come potesse il colpevole, sedente in panchina, indossare il pantaloncino recante il numero 15 se questi erano indossati dallo Iaia che, invece, si trovava sul campo ed era stato identificato dal D.G. che quindi aveva controllato anche la regolarità della sua divisa di gioco. A chiudere la vicenda è comunque lo stesso Arbitro allorché, in sede di audizione innanzi i Collaboratori della Procura Federale, afferma: “In relazione a tali dichiarazioni ed anche in relazione alle fotografie che mi avete posto in visione posso dire “che mi pare molto chiaro che in effetti si è trattato di un errore, non era il numero 15 colui che avrebbe dovuto essere raggiunto dal provvedimento di espulsione, voglio aggiungere che l’errore potrebbe essere stato determinato da varie circostanze…….” ed ancora “Voglio anche precisare che gli errori da me commessi sono totalmente in buona fede” Affermata l’estraneità dello Iaia, rimane da accertare chi abbia pronunciato le offese che indubbiamente sono state profferite, come viene dichiarato dal D.G., inducendolo ad assumere il provvedimento di espulsione. Le offese vengono confermate con certezza dal calciatore destinatario delle stesse; da altro calciatore della Società Tuttocuoio (Denis Schiavone); dal Dirigente della Società Tuttocuoio Birindelli anche se questi afferma di averle udite ma senza saperne indicare il contenuto (!!!!). Appare certo che: - il colpevole sia proprio il Bianchi come appare evidente dall’essere egli l’unico calciatore della Società Fucecchio espulso nel corso della gara; - come indicato dal D.G. sul rapporto di gara, in quest’occasione credibile, il Calciatore è stato espulso nell‘immediatezza del fatto dal D.G. che, quindi non ha avuto alcun dubbio né sulla sussistenza del fatto né nell’identificare il responsabile; - la sua espulsione è confermata dalle attestazioni di Iaia, Lastrucci, Dell’Agnello, tutti tesserati per la stessa Società (Fucecchio) cui appartiene il Bianchi.

Deve rilevare ancora il Collegio come alcune dichiarazioni rese dai tesserati della Società Tuttocuoio (Birindelli, Denis Schiavone) e, soprattutto, quelle del Dirigente della Società Fucecchio in ordine all’avergli il D.G. affermato di aver espulso il Bianchi per offese profferite nei di lui confronti, appaiono più che altro volte ad attenuare, sotto l’aspetto sanzionatorio, la posizione del Bianchi. All’accertata responsabilità del Calciatore consegue, in applicazione di quanto dispone l’art. 6, c. 2, del C.G.S. la responsabilità della società. P . Q . M . Il Tribunale Federale della Toscana accoglie il deferimento riconoscendo nel Calciatore Lapo Bianchi l’autore delle offese a carattere discriminatorio razziale rivolte a Calciatore avversario e infligge ai Tesserati deferiti le seguenti sanzioni: - al Calciatore Lapo Bianchi la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate di gara con esclusivo riferimento alla frase a carattere razziale pronunciata; - alla Società A.C. Fucecchio, la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina in € 400,00 (quattrocento). Dichiara chiuso il dibattimento.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it