C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società Atletico Etruria chiamata a rispondere, ai sensi dell’art.6, c. 2, del C.G.S., del comportamento tenuto dal Calciatore Yuri Bucchioni nei confronti di un avversario nel corso di una gara. Durante la disputa della gara A.S.D. Atletico Etruria / Atletico Piombino S.S.D. s.r.l., effettuata in data 9.04.2022 nell’ambito del Campionato Juniores regionali U. 19, venivano rivolte ad un calciatore della Società Atletico Piombino, da parte dei calciatori sedenti sulla panchina dell’Atletico Etruria, frasi come:” vai a casa nero di m…..; vai a mangiare le noccioline” ed altre dello stesso tenore.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società Atletico Etruria chiamata a rispondere, ai sensi dell’art.6, c. 2, del C.G.S., del comportamento tenuto dal Calciatore Yuri Bucchioni nei confronti di un avversario nel corso di una gara. Durante la disputa della gara A.S.D. Atletico Etruria / Atletico Piombino S.S.D. s.r.l., effettuata in data 9.04.2022 nell’ambito del Campionato Juniores regionali U. 19, venivano rivolte ad un calciatore della Società Atletico Piombino, da parte dei calciatori sedenti sulla panchina dell’Atletico Etruria, frasi come:” vai a casa nero di m…..; vai a mangiare le noccioline” ed altre dello stesso tenore.

Il fatto veniva segnalato dalla Società Atletico Piombino al C.R.T della Toscana e da questi posto a conoscenza della Procura Federale che effettuava le necessarie indagini acquisendo le dichiarazioni di numerosi tesserati presenti alla competizione. Al termine dell’istruttoria l’Ufficio assumeva di aver identificato, tra i tesserati ascoltati, il colpevole nella persona del Calciatore Yuri Bucchioni al quale veniva notificato, unitamente alla Società di appartenenza, in data 2 agosto c.a., l’avviso di conclusione delle indagini. Il Calciatore in data 8.08.2022 proponeva istanza di definizione ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., istanza che veniva accolta – con il consenso della F.I.G.C. – in data 30 agosto u.s. mentre nulla assumeva la Società Atletico Etruria La Procura Federale ha quindi deferito la Società Atletico Etruria a questo Tribunale che ha disposto l’esame dell’atto di incolpazione per la data odierna, previa rituale comunicazione alla Società deferita. Sono oggi pertanto presenti: - l’A.S.D. Atletico Etruria in persona del legale rappresentante Signor Luca Turelli che viene assistito dal proprio legale; - la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Loredana Fardello. Il rappresentante della Procura, richiamate le numerose audizioni di tesserati di entrambe le squadre partecipanti alla gara, rileva che il deferimento ha riguardato il Calciatore Bucchioni e di conseguenza la Società di appartenenza per quanto disposto dall’art. 6, c. 2, del C.G.S.. Afferma che la violazione contestata è stata ampiamente provata e chiede di conseguenza che venga inflitta alla Società deferita la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 1.000 (mille) nonché l’obbligo di disputare due gare a porte chiuse. Il rappresentante della Società Atletico Etruria, intervenendo attraverso il difensore di fiducia, dopo aver riconosciuto che la Società debba essere assoggetta all’applicazione del principio di responsabilità oggettiva, afferma che quanto ha determinato il deferimento è costituito da due frasi: “vai a raccogliere le noccioline” e “vai a casa negro di m. ” delle quali solo quest’ultima è a carattere discriminatorio razziale ma che non esiste alcuna prova che esse (in particolare quest’ultima) siano state effettivamente pronunciate. In proposito ricorda che nella propria deposizione il massaggiatore Bruni ha affermato che le frasi sono state pronunciate a voce talmente alta che sono state, a dire di questi, indubbiamente percepite da tutti, Arbitro compreso, ma che il fatto non emerge dal rapporto di gara.

Con riferimento all’entità delle sanzioni richieste dalla Procura la difesa richiama il contenuto dell’art. 28, c. 4, del C.G.S. il quale prevede la cumulabilità dell’ammenda con la disputa di una o più gare a porte chiuse solo nel caso in cui si verifichino, per effetto di cori o grida a scopo di discriminazione razziale, fatti particolarmente gravi e rilevanti, cosa che nella fattispecie non è accaduta: l’unica frase passibile di sanzione è la prima (vai a raccogliere le noccioline) e non altro. Ritiene quindi che, tutt’al più, la sanzione applicabile alla fattispecie è quella dell’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse, con esclusione dell’ammenda, arrivando ad affermare che se così fosse stato, la Società sarebbe stata remissiva al provvedimento anche se la sanzione fosse stata più grave di quella richiesta. La rappresentante della Procura Federale contesta le affermazioni della parte ricordando le testimonianze acquisite dall’ufficio in sede istruttoria e che le affermazioni a difesa sono prive di riscontro. Chiuso il dibattimento il Collegio in Camera di consiglio, considerato che si verte in tema di responsabilità oggettiva e che il responsabile della violazione ha definito in via breve il contesto, con ciò confermando il fondamento del deferimento, ritiene fondato il deferimento e quindi da accogliere. I comportamenti discriminatori tenuti da pubblico e tesserati nel corso di una gara sono regolamentati dall’art. 28 del C.G.S. il quale, ai fini della determinazione dell’entità d sanzioni da applicare, fa esplicito riferimento all’art. 8 del medesimo Codice il quale, dopo aver premesso che le Società resesi responsabili della violazione “sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi” indica analiticamente, e in forma di progressione quantitativa riferita questa a seconda che si tratti di persona fisica o ente, la sanzione da applicare iniziando dall’ammonizione per giungere alla revoca del titolo ed al divieto di tesseramento dei calciatori per due periodi. La semplice lettura della norma induce il Collegio alle seguenti considerazioni. L’applicazione dell’ammenda può ben coesistere con la disputa di gare a porte chiuse e ciò vanifica la tesi difensiva circa l’applicabilità alla fattispecie unicamente della gara a porte chiuse il che legittima, in via teorica, la richiesta della Procura Federale. Tuttavia, con prassi costantemente applicata, questo Collegio ha ritenuto che, nell’ambito della L.N.D., l’applicazione alle Società dilettantistiche di tale tipo di sanzione non riveste quel carattere di afflittività richiesto dall’art.44, al comma 5, del C.G.S. e costantemente riaffermata dalle pronunce degli organi della Giustizia Sportiva. Infatti la non afflittività dell’applicazione di tale tipo di sanzione in ambito dilettantistico risiede sia nel mancato deterrente costituito dagli incassi per biglietti venduti (raramente e solo per le massime categorie si raggiungono le 100 presenze di paganti) sia nell’impossibilità dell’attuazione pratica della sanzione stante la particolare struttura che la maggior parte degli impianti sportivi della L.N.D. hanno, costituiti per lo più da una tribunetta e da una rete di recinzione. P. Q. M . il T.F.T della Toscana accoglie il deferimento e per l’effetto infligge alla Società A.S.D. Atletico Etruria la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina, tenuto conto della avvenuta definizione del contesto da parte del calciatore, nell’ammontare di € 700,00 (settecento). Dichiara chiuso il procedimento.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it