C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 12/12/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Drovandi Andrea, tesserato quale Dirigente della Società C.S.D. Poggio a Caiano al quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. in relazione alla normativa regolamentare indicata dai CC.UU. del C.R.T. numeri 77 e 78 della Stagione 2021/2022; – la Società C.S.D. Poggio a Caiano 1909 per quanto disposto dall’art. 6, c. 2, del C.G.S..

Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Drovandi Andrea, tesserato quale Dirigente della Società C.S.D. Poggio a Caiano al quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. in relazione alla normativa regolamentare indicata dai CC.UU. del C.R.T. numeri 77 e 78 della Stagione 2021/2022; - la Società C.S.D. Poggio a Caiano 1909 per quanto disposto dall’art. 6, c. 2, del C.G.S..

L’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Mezzana inviava alla Procura Federale, in data 4 maggio 2022, esposto con il quale si chiedeva la non omologazione del risultato della gara tra le Società Poggio a Caiano e Lanciotto Campi S.V.D., disputata in data 1 maggio 2022 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciale B, perché svoltasi in maniera irregolare. A tal fine, richiamata la normativa federale vigente in tema di disputa delle gare e rilevato che la gara in questione, programmata per le ore 10,30, è iniziata con cospicuo ritardo, l’istante ha affermato di aver subito notevole danno in considerazione del fatto che la lotta per la permanenza nella categoria di appartenenza nella stagione 2022/2023 vedeva coinvolte direttamente le tre squadre ultime in classifica – G.S. Mezzana, G.S. la Pietà 2004, Poggio a Caiano 1909 – aventi tutte 18 punti, alle quali si aggiungeva la Società Lanciotto Campi V.S.D. a 21 punti e che queste erano chiamate a disputare l’ultima giornata di Campionato (il giorno 1 maggio 2022) secondo il seguente calendario: Mezzana A.S.D. / Fortis Juventus 1909; G.S. Pietà 2004 / Settignanese A.S.D; C.S.D. Poggio a Caiano 1909 / Lanciotto Campi V.S.D.. L’aver iniziato il C.S.D. Poggio a Caiano 1909, società ospitante, la propria gara in ritardo ha consentito alle squadre Poggio a Caiano e Lanciotto Campi di essere a conoscenza, per tutta la durata del II tempo, dei risultati definitivi delle altre gare, in primis dalla sconfitta del G.S. Mezzana, potendo così maturare la certezza che il risultato di parità avrebbe loro assicurato la non retrocessione e quindi la permanenza nel campionato di categoria. (C. U. n. 70 del 9.4.2022). La Procura Federale: - analizzati gli esiti delle gare concernenti la questione attraverso l’esame dei relativi atti; - acquisite le dichiarazioni degli Arbitri della gara Poggio a Caiano / Lanciotto, valida per il Campionato Giovanissimi Regionali prevista per le ore 10,30 e della gara Poggio a Caiano / Galcianese, la cui disputa è stata fissata per le ore 9.00 del medesimo giorno sul medesimo campo nell’ambito questa del Campionato Allievi Provinciale B; - ascoltati dodici tesserati appartenenti alle quattro Società coinvolte; - disposta la comunicazione alle parti dell’avvenuta conclusione delle indagini, ha effettuato il presente deferimento trasmettendo gli atti a questo Tribunale. Disposta la trattazione per la data odierna, previa comunicazione ai Tesserati deferiti, il Collegio rileva la presenza delle parti: - Drovandi Andrea, tesserato quale Dirigente della Società C.S.D. Poggio a Caiano 1909; - Ballerini Bruno, Presidente e legale rappresentante della Società poco sopra indicata. Entrambi i soggetti deferiti vengono assistiti dal legale di fiducia, congiuntamente nominato, come da mandato in atti. Il Sostituto procuratore avvocato Mario Taddeucci Sassolini interviene in rappresentanza della Procura Federale.

In apertura di seduta il Sostituto Procuratore chiede la integrale conferma del deferimento essendo stata accertata la violazione delle disposizioni del C.R. Toscana di cui ai C.U. nn. 77 e 78/2022, in relazione all’art. 54 delle N.O.I.F., da parte del Dirigente Andrea Drovandi responsabile dell’organizzazione delle gare di tutte le squadre della Società Poggio a Caiano 1909. Analizzando la norma violata, quale quella dell’obbligo per determinati campionati della contemporaneità della loro disputa, ne rileva l’assoluta rigidità dovuta alla necessità di garantire lo svolgimento corretto dei Campionati. Imputa quindi alle parti deferite di non aver tenuto conto nella calendarizzazione delle gare della giornata di possibili ritardi. Rileva ancora che la gara del Campionato Allievi Provinciali programmata per le ore 9,00 del giorno 1.05.2022 avrebbe potuto disputarsi, mancando per questa ogni vincolo temporale, in data ed orari diversi. Chiede di conseguenza che il Tribunale irroghi le seguenti sanzioni: - a Drovandi Andrea, tesserato quale Dirigente della Società C.S.D. Poggio a Caiano, l’inibizione per mesi 2 (due); - alla Società C.S.D. Poggio a Caiano, in applicazione del principio di cui all’art. 6, c. 2, del C.G.S., la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 400,00 (quattrocento). Il difensore dei tesserati deferiti contesta le richieste della Procura significando che la Società programma di norma le gare delle squadre Allievi A e Allievi B in giorni diversi ma che, trovandosi nella necessità di dover far giuocare in quel fine settimana quattro gare (Juniores, Allievi A, Allievi B e Giovanissimi Regionali), ha programmato l’incontro della squadra Allievi Provinciali B per le ore 9,00 e la squadra dei Giovanissimi Regionali per le ore 10,30 (orario quest’ultimo tassativamente stabilito dal C.R.T) ritenendo non sussistere nel caso de quo i rischi di un ritardo. Afferma inoltre che lo spostamento della gara all’unica altra possibilità esistente in altra giornata non avrebbe escluso la coincidenza della fine di una gara con l’inizio di altra, e che, comunque, ha informato della propria decisione gli Uffici federali senza che in proposito fossero sollevate eccezioni. Riportandosi infine al contenuto della memoria rileva ancora come del ritardo non possa essere chiamato a rispondere il Dirigente, quindi la Società, essendo stato esso causato dal, sia pure involontario, ritardo con il quale l’Arbitro ha dato inizio alla gara delle ore 9,00. Rileva ancora come la Procura Federale non abbia tenuto in alcun conto la circostanza che anche la gara Mezzana / Fortis Juventus che avrebbe dovuto disputarsi contemporaneamente ha avuto inizio con quattordici minuti di ritardo e che la stessa si è protratta fino alle ore 12,24 a causa della necessità di fare intervenire un’ambulanza per il malore che ha colto un calciatore durante l’intervallo. Gli accadimenti citati valgono ad escludere qualsiasi responsabilità da parte dei propri assistiti e quindi nulla può essere addebitato al Dirigente che deve essere rilevato indenne da ogni addebito a ciò conseguendo la inesistenza di qualsiasi ulteriore tipo di responsabilità da parte della Società. Chiusa la fase dibattimentale il Collegio, riunito in Camera di consiglio, passa a decisione. Ciò che la Procura Federale contesta unicamente al Dirigente Drovandi, quindi alla Società Poggio Caiano, è l’inosservanza dell’invito rivolto dal C.R. Toscana alle Società con riferimento alla stretta osservanza degli orari fissati dal calendario per la disputa delle gare (vedasi C.U. nn. 77 e 78/2022) con ciò violando la norma generale di cui all’art. 54 delle N.O.I.F: Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara e dell’invito rivolto dal C.R. Toscana con i due succitati C.U. alle Società in occasione della disputa delle due ultime giornate di Campionato. Questo Tribunale esaminata la complessa istruttoria compiuta, ascoltate le parti, non può che condividere l’assunto della Procura Federale. Infatti è oggettivamente accertato, per tabulas, il ritardo maturato nella disputa dell’incontro Poggio a Caiano / Galcianese, fissato per le ore 9,00, con ciò causando l’impossibilità a che la gara Poggio a Caiano / Lanciotto Campi venisse disputata alle ore 10,30 con conseguente violazione della norma che – disposta al fine di garantire il corretto svolgersi dei campionati – non prevede alcuna deroga destinata, com’è, a porre le squadre tutte sullo stesso piano. Viene in buona sostanza contestato agli odierni deferiti di non aver posto in essere, al fine di osservare l’obbligo imposto in ordine al contemporaneo inizio delle gare del Campionato Giovanissimi Regionale, tutti i comportamenti necessari ad evitare il verificarsi di un ritardo ponendo due gare una a ridosso dell’altra senza soluzione di continuità e senza tener conto, per la prima gara, del previsto, per ciò stesso prevedibile, tempo di attesa e non tenendo conto del tempo necessario – definito dai deferiti “ fisiologico” – relativo alla eventuale sistemazione del campo di giuoco.

E’ rilevante a tal fine la precisazione formulata nella relazione conclusiva dalla Procura Federale in ordine al fatto che il ritardo non è stato causa di alcun danno non essendo emersa, nel corso delle indagini, alcuna certezza in ordine a che l’esito della gara disputata tra le Società Poggio a Caiano e Lanciotto Campi in data 1 maggio 2022 sia stato concordato tra le due squadre. Osserva ancora il Collegio che, come dichiarato dal deferito Drovandi in istruttoria, la gara delle ore 9,00 (Allievi Provinciali B) avrebbe potuto essere disputata anche il giorno precedente, a qualsiasi ora, non essendo vincolata, in alcun modo, al rispetto di termini orari. Il comportamento tenuto dai deferiti, oggettivamente riscontrato, deve essere sanzionato secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del C.G.S. i quali prevedono rispettivamente la applicazione di sanzioni a società e tesserati, graduandole, per la semplice violazione di una delle norme dello Statuto, del Codice, e dei Regolamenti. Irrilevante appare il richiamo, riportato in memoria e ribadito in questa sede, a quanto accaduto in occasione della gara G.S. Mezzana / Fortis Juventus 1909, disputata lo stesso giorno 1° maggio per il medesimo Campionato, perché costituente fattispecie diversa rispetto a quella in esame. Infatti non risulta che detta gara sia stata preceduta, senza soluzione di continuità da altra e comunque si è trattato di malore improvviso a calciatore nell’intervallo assolutamente imprevedibile. E’ accertato che la violazione contestata, è stata posta in essere dal Dirigente Andrea Drovandi il quale ha programmato per le ore 9,00 la gara del Campionato Allievi Provinciali B: Poggio a Caiano / Galcianese e, senza soluzione di continuità, per le ore 10,30 la gara del Campionato Giovanissimi Regionale under 15, Poggio a Caiano / Lanciotto Campi. Lo stesso Drovandi ha affermato essere l’unico responsabile della programmazione di tutte le gare riguardanti la Società. P.Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e infligge le seguenti sanzioni: - al Dirigente Andrea Drovandi, inibizione per mesi 2 (due); - Società C.S.D Poggio a Caiano, ammenda di € 300,00 (trecento). Dichiara chiuso il dibattimento.

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