F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 117/CSA pubblicata del 26 Gennaio 2023 – SSD ARL Football Club Matese
Decisione n. 117/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 123/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 123/CSA/2022-2023, proposto dalla società SSD ARL Football Club Matese,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –
Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.12.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.01.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo inoltrato il 21.12.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società SSD ARL Football Club Matese (di seguito anche F.C. Matese) ha impugnato la decisione in epigrafe, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 “per la indebita presenza, al termine della gara, di una decina di persone riconducibili alla società che entravano sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale”.
Episodio accaduto al termine dell’incontro Cynthialbalonga – Football Club Matese del
17.12.2022, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone F.
La reclamante lamenta in primo luogo la mancata applicazione, da parte del Giudice Sportivo, del disposto di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., il quale non avrebbe considerato che la F.C. Matese giocava in trasferta e non aveva avuto alcuna possibilità di controllare e presidiare il terreno di gioco, all’interno del quale si erano portati i soggetti che avevano pronunciato le espressioni ingiuriose all’indirizzo del Direttore di Gara.
In secondo luogo la reclamante, pur non negando le espressioni “offensive ed irriguardose” rivolte al Direttore di Gara, sostiene che non vi era stata alcuna intenzione di ledere la dignità di quest’ultimo, trattandosi invece soltanto di una colorita protesta, seppure contraddistinta da toni accesi imputabili alla tensione del dopo partita.
Conclude quindi per un’equa riduzione dell’ammenda comminata dal Giudice Sportivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è solo in parte fondato.
Si legge nel referto arbitrale che “a partita terminata, appena dopo il mio triplice fischio, accedevano al terreno di gioco circa una decina di persone non in distinta tra cui alcune chiaramente riconducibili alla società Football Club Matese, e questi ultimi venivano verso di me ed i miei Assistenti mentre lasciavamo il terreno di gioco e fino alla zona spogliatoi urlandoci insulti …”.
Gli insulti sono dettagliatamente riferiti e non lasciano alcun dubbio circa la loro oggettiva portata offensiva (peraltro riconosciuta dalla stessa reclamante, indipendentemente dalle intenzioni di coloro che li avrebbero profferiti), con la conseguente pacifica responsabilità disciplinare ascrivibile ad essa società.
Quanto invece all’indebito accesso al terreno di gioco da parte di persone non inserite in distinta, non vi è dubbio che ciò è potuto avvenire anche grazie e soprattutto al comportamento omissivo della società ospitante, la quale non ha adeguatamente vigilato, come era invece suo dovere e responsabilità fare, sui cancelli di ingresso e sulle relative modalità di apertura e chiusura, proprio al fine di evitare che persone non autorizzate potessero accedere al terreno di gioco. Tale circostanza, seppure non integra specificamente l’invocata attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., comunque merita di essere considerata ai fini di un ridimensionamento della responsabilità, sul punto, della F.C. Matese, con conseguente riduzione dell’ammenda ad € 1.000,00.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce