F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 119/CSA pubblicata del 26 Gennaio 2023 – FC Francavilla S.S.D a r.l.

Decisione n. 119/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 126/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore) 

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 126/CSA/2022-2023, proposto dalla società FC Francavilla S.S.D a r.l. in data 27.12.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.01.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società FC Francavilla S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Nole Angelo Raffaele, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 71 del 20.12.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Francavilla/Casarano, del 17.12.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione a una giornata di squalifica e, in via subordinata, a due giornate.

Secondo la società Francavilla, nel comportamento del calciatore sanzionato sarebbe ravvisabile una semplice foga agonistica, da ricondurre nell'alveo della condotta meramente o, al massimo, gravemente, antisportiva, non potendosi configurare gli estremi della violenza, mancando quel quid che integri gli estremi della volontaria aggressività finalizzata a produrre una lesione personale o essere inserita in un'attività impetuosa e incontrollata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 gennaio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In particolare, ai fini della decisione della presente controversia occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto operata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta, ex art.38 C.G.S., ovvero se piuttosto non si debba ritenere che la condotta posta in essere dal calciatore Nole sia qualificabile come gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, C.G.S., e, come tale, sanzionabile con la squalifica per due giornate effettive di gara.

A tal fine soccorre la refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61, C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, dalla quale emerge che “Al 44St Il capitano Nolé a gioco fermo durante una mass confrontation urlava parole non comprensibili e spintonava In modo veemente il capitano del Casarano Signor Marsili”.

Gli elementi emergenti dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, inducono a ritenere che nel caso di specie non si sia realizzata da parte del Nole una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’atleta avversario e, quindi, che la fattispecie concreta non integri quella astrattamente prevista, disciplinata e sanzionata dall’art. 38 C.G.S.

La condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante, può, piuttosto essere configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che si è concretizzata in uno spintonamento, peraltro reciprocamente perpetrato con l’avversario Massimiliano Marsili, anch’egli destinatario della medesima sanzione, che non ha determinato neanche la caduta dei contendenti. Depone in tal senso anche l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, con successiva regolare prosecuzione della gara da parte di entrambi i calciatori, il cui comportamento risulta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, C.G.S., stante la natura gravemente antisportiva del gesto e la partecipazione di entrambi ad una mass confrontation.

Sulla base di quanto precede l’appello proposto dalla società FC Francavilla S.S.D. a r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara. 

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                   Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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