F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 110/TFN – SD del 25 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 13938/117 pf22-23/GC/GR/ff del 7 dicembre 2022, nei confronti del sig. Pierpaolo De Blasi e della società ASD Atletico Grosseto 2015 – Reg. Prot. 96/TFN-SD

Decisione/0110/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0096/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Gaia Golia – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13938/117 pf22-23/GC/GR/ff del 7 dicembre 2022 nei confronti del sig. Pierpaolo De Blasi e della società ASD Atletico Grosseto 2015,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 13938/117 pf22-23/GC/GR/ff del 6 dicembre 2022 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

- il sig. Pierpaolo De Blasi, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, al termine della gara Atletico Grosseto 2015 – Aldobrandesca Arcidosso del 10 aprile 2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, colpito con pugni e calci il sig. Velaj Astrit, padre del calciatore Velaj Gianluca tesserato all’epoca dei fatti con l’ASD Atletico Grosseto 2015 e che aveva prima rivolto al tecnico ironici apprezzamenti causa il mancato impiego in campo del figlio, costringendolo a recarsi al locale P.S. laddove gli veniva diagnostica “policontusione: trauma facciale con sospetta infrazione delle ossa nasali; contusione ATM sx, contusione costale emotorace sx” e prognosi di “giorni clinici 10”.

- la Società ASD Atletico Grosseto 2015, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, in relazione al comportamento posto in essere dal sig. Pierpaolo De Blasi, tesserato all’epoca dei fatti, così come riportato nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dall’esposto del 19.05.2022 trasmesso a mezzo raccomandata alla Lega Nazionale Dilettanti Toscana dal sig. Velaj Astrit, padre del calciatore Velaj Gianluca. Il Velaj dichiarava di aver subito in data 10.04.2022 al termine della partita valida per il torneo di Terza Categoria tra ASD Atletico Grosseto 2015 e Aldobrandesca Arcidosso, nel parcheggio antistante il campo, un’aggressione fisica da parte del sig. Pierpaolo de Blasi, allenatore della società ASD Atletico Grosseto 2015 dove militava il figlio; di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto dove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico con sospetta infrazione delle ossa nasali” e di aver successivamente presentato denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Grosseto. Il denunciante riferiva di aver incontrato il De Blasi al termine della partita e di essersi rivolto a lui dicendo “Mister, complimenti, non hai fatto giocare i ragazzi” riferendosi ai giocatori rimasti in panchina, tra i quali il figlio Gianluca, scatenando in tal modo la reazione violenta dell’allenatore che lo aggrediva con calci e pugni.

Esperita l’attività istruttoria, la Procura Federale notificava in data 25 ottobre 2022 la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- per il sig. Pierpaolo De Blasi, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, al termine della gara Atletico Grosseto 2015 – Aldobrandesca Arcidosso del 10 aprile 2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, colpito con pugni e calci il sig. Velaj Astrit, padre del calciatore Velaj Gianluca tesserato all’epoca dei fatti con l’ASD Atletico Grosseto 2015 e che aveva prima rivolto al tecnico ironici apprezzamenti causa il mancato impiego in campo del figlio, costringendolo a recarsi al locale P.S. laddove gli veniva diagnostica “policontusione: trauma facciale con sospetta infrazione delle ossa nasali; contusione ATM sx, contusione costale emotorace sx” e prognosi di “giorni clinici 10”.

- per la Società ASD Atletico Grosseto 2015, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, in relazione al comportamento posto in essere dal sig. Pierpaolo De Blasi, tesserato all’epoca dei fatti, così come riportato nel precedente capo. È seguita, pertanto, in data 07.12.2022 la notifica del deferimento in oggetto al sig. Pierpaolo De Blasi ed alla società ASD Atletico Grosseto 2015.

La fase predibattimentale

Il sig. De Blasi in data 28.10.2022 formulava istanza di audizione, in data 04.11.2022 chiedevano di essere auditi anche il sig. Forino Pasquale, Presidente della ASD Atletico Grosseto ed il sig. Pace Bernardo, dirigente della società.

In data 09.11.2022 l’avv. Roberto Cerboni depositava memoria difensiva nell’interesse del sig. Pierpaolo De Blasi evidenziando preliminarmente come in data 19.09.2022, in occasione dell’audizione del De Blasi da parte della Procura in fase di indagini, la difesa avesse prodotto il provvedimento di archiviazione formulato il 30.05.2022 dal Dirigente Dr. Clementucci della Questura di Grosseto al termine del procedimento amministrativo finalizzato all’emissione di DASPO in ragione degli eventi del 10.04.2022 di cui al presente procedimento disciplinare “non essendo emersi elementi di responsabilità riconducibili alla Sua persona”. L’istruttoria svolta dalla Questura, infatti, grazie soprattutto ai quattro testimoni auditi e tutti presenti sul posto al momento dei fatti, confermava la ricostruzione della vicenda fornita dall’allenatore, ben diversa rispetto a quanto riferito dal sig. Velaj e in particolare: non appena oltrepassato il cancello al termine della gara, diretto verso la propria auto, il De Blasi intravedeva il sig. Velaj che lo stava aspettando nel parcheggio e che cominciava a indirizzargli una serie di epiteti offensivi “Chi *** pensi di essere? Sei un

allenatore di merda. Non capisci un ***, che *** porti a fare i ragazzi in panchina se poi non li usi?”; il De Blasi in ragione dell'antica conoscenza, lo invitava a tacere dicendogli “Velaj, non è giornata, lasciami stare”, sentendosi rispondere: “E perché sennò che *** fai?”; il Velaj nel mentre si avvicinava con fare aggressivo al De Blasi il quale tendeva un braccio per allontanarlo e con la parte esterna della mano cercava di sospingerlo indietro, urtandogli il mento. Il Velaj tentava allora nuovamente di gettarsi addosso all’allenatore il quale, per difendersi, non potendo fuggire in quanto spalle al muro, lo colpiva con un calcio per allontanarlo facendolo cadere a terra. Mentre il De Blasi si allontanava per rientrare in campo al sicuro in attesa dell’arrivo della polizia, giungeva nel parcheggio Gianluca Velaj che iniziava a gridare al padre: “Babbo, ma come ti permetti? Mi devi sempre rovinare tutto, ti metti sempre in mezzo!”, il padre lo allontanava dicendo “Lasciami stare, io chiamo la polizia, lo rovino”. La difesa evidenziava, quindi, in sede di memoria, come tali circostanze fattuali erano state tutte unanimemente confermate presso la Questura di Grosseto dai quattro testi ascoltati di cui si allegavano le deposizioni.

In data 10.11.2022 il Presidente Forino, in sede di audizione, dichiarava al rappresentante della Procura Federale: “In merito ai fatti addebitati in data 25 ottobre u,s, relativi alla responsabilità oggettiva attribuita alla società di cui sono Presidente relativa alla questione De Blasi, ritengo che la stessa sia stata applicata ed interpretata in modo molto rigido e restrittivo nei confronti di una società dilettantistica che con enormi sforzi, sia economici che personali, partecipa al campionato di terza categoria e che non ha né la struttura, né il personale, né la forza economica per poter controllare le cosiddette "aree adiacenti". ln particolare, il diverbio in questione è avvenuto circa un'ora dopo il termine della gara, quando tutti, compreso la squadra ospite, avevano già lasciato il campo sportivo e, comunque, il tutto in un'area di proprietà comunale. Il De Blasi, alla fine dell'incontro, ha salutato tutti noi dirigenti ed è uscito dal nostro impianto sportivo per fare rientro alla propria abitazione. L'episodio in trattazione ci è stato riportato, sul momento, da una persona esterna e subito un nostro dirigente si è recato all'esterno a verificare quanto stava accadendo, è prontamente intervenuto per dirimere l'alterco che, tra l'altro, è stato un episodio talmente inaspettato e non immaginabile da tutti noi, in quanto è avvenuto tra due persone che notoriamente erano amici e di lunga frequentazione. Difatti, a comprova di quanto sto dichiarando, posso affermare che il calciatore Gianluca Velaj è stato tesserato proprio su espressa richiesta del Pierpaolo De Blasi, che lo ha voluto portare nella nostra società, anche su richiesta del padre Astrit. Vorrei evidenziare che, tra l'altro, durante lo svolgimento della gara, non c'è stato alcun tipo di episodio che potesse minimamente far presumere anche a noi dirigenti quello che poi è avvenuto all'esterno del nostro impianto sportivo”.

Il sig. Pace in data 10.11.2022 in sede di audizione dichiarava: “ In merito ai fatti addebitati alla società della quale sono Dirigente, desidero esprimere il fatto di essere pienamente a conoscenza della norma federale inerente la responsabilità delle società sportive in merito alle c.d. "aree adiacenti", ma che la stessa norma, tenuto conto che si sta parlando di una società calcistica di terza categoria, con una struttura economica e strutturale piuttosto debole, debba essere applicata in maniera meno coercitiva. Tra l'altro, vorrei rappresentare a codesta Procura che l'episodio in argomento è avvenuto comunque in un’area non di nostro controllo in quanto area comunale, e che lo stesso è avvenuto non tra un tesserato della nostra società e un genitore di un nostro giocatore, bensì si tratta di un litigio avvenuto tra due amici lunga data, così come risaputo da tutti, anche perché il Gianluca Velaj e stato da noi tesserato unicamente solo su esplicita richiesta del Pierpaolo De Blasi, all'epoca dei fatti, nostro allenatore”.

L’11.11.2022 veniva audito dalla Procura Federale il sig. De Blasi il quale riferiva quanto segue: “In relazione ai fatti accaduti in data 10 aprile 2022 che mi hanno visto coinvolto ed oggetto di addebito da parte di codesta procura Federale, in data odierna confermo tutto quanto esposto nella memoria difensiva prodotta con il mio legale di fiducia, avv. Roberto Cerboni del Foro di Grosseto, - ex art. 123 CGS - da me sottoscritta in data 8 novembre 2022, tra l'altro, già in vostro possesso in quanto trasmessa dal citato avvocato in data 9 novembre u.s.. Mi preme sottolineare quanto emerso anche durante le indagini svolte dalla Questura di Grosseto che hanno evidenziato il fatto che il comportamento da me tenuto nell'episodio non è nella maniera più assoluta un comportamento di aggressione nei confronti del sig. Velaj Astrit, bensì si tratta unicamente di una mia difesa all'attacco gratuito e premeditato da me subito e che il contatto avvenuto tra me e il citato Velaj si tratta solo di un mio movimento col braccio per mia difesa in quanto impossibilitato a sfuggire alla sua azione e che il colpo da me dato allo stesso con il dorso della mano è stato solo un movimento istintivo di autodifesa. Anche il successivo calcio da me dato, è stato inferto solo per allontanare il citato soggetto il quale mi si era nuovamente avventato contro, con l'intendimento di colpirmi e sfogare la sua rabbia. Tali fatti che vi sto illustrando, possono trovare palese conferma anche dalle testimonianze oculari dei soggetti presenti al fatto e che sono stati successivamente sentiti in atti dalla Polizia di Stato di Grosseto e che dimostrano ulteriormente la mia assoluta volontà di evitare comportamenti violenti che non sono nella mia indole, ma solo un mero atto di difesa personale".

Il dibattimento

All’udienza del 17.01.2023 per la Procura Federale è comparso l’avv. Luca Sanzi, il quale si è riportato all’atto di deferimento, esponendo origine e fatti di cui è causa, chiedendone l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Pierpaolo De Blasi, mesi 6 (sei) di squalifica;

- nei confronti della società ASD Atletico Grosseto 2015, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

L’avv. Roberto Cerboni, in rappresentanza del sig. Pierpaolo De Blasi, ha svolto le proprie difese ricostruendo l’accaduto e sottolineando, con riferimento alla condotta del suo assistito, che si è trattato di mera difesa in ragione dell’aggressione subita. Ha concluso in conformità chiedendo il proscioglimento.

È, quindi, intervenuto il sig. De Blasi per rappresentare al Collegio le proprie ragioni.

Sono comparsi personalmente i signori Pasquale Forino e Bernardo Pace, nelle rispettive qualità di Presidente e Dirigente Accompagnatore della società ASD Atletico Grosseto 2015. Il sig. Pace ha insistito nell’affermare la non imputabilità dell’accaduto alla società deferita a titolo di responsabilità oggettiva, trattandosi di episodio verificatosi lontano dalla struttura sportiva, senza che fosse presente alcun rappresentante della società ad oltre un’ora dalla fine della partita quando la squadra aveva già lasciato il campo. Ha concluso chiedendo il proscioglimento della società.

La decisione

La documentazione versata in atti e, in particolare, le testimonianze univocamente rese presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Arezzo da parte di tre calciatori dell’Atletico Grosseto 2015 e di un soggetto estraneo alla società presente sul posto in attesa di incontrare una persona al termine della partita, hanno permesso di ricostruire più dettagliatamente i fatti.

Tutte le persone sentite e presenti il 10 aprile 2022, ad eccezione del denunciante sig. Velaj Astrit, hanno riferito di aver visto quest’ultimo in uno stato di palese alterazione a bordo della propria auto effettuare ripetute sgommate e manovre spericolate alzando nuvole di polvere nel parcheggio sterrato antistante il campo al termine della partita. Di particolare significato quanto dichiarato dal teste non tesserato proprio in quanto del tutto disinteressato alla vicenda: “in quel momento stavano uscendo due calciatori e un signore vestito in modo distinto che all'aspetto mi è sembrato il Fiorino. L'ho guardato con attenzione proprio perché mi apprestavo a rivolgergli la parola. Ho visto allora che il guidatore dell'auto color argento che avevo notato prima scendeva dall'auto e si dirigeva precipitosamente verso l'uomo uscito dallo stadio. Il guidatore urlava e sbraitava contro l'altro uomo, proferendo le seguenti parole: “Sei un testa di ***! Di pallone non capisci un ***! È meglio che te ne vai!” L'uomo che credevo essere il Fiorino si è mosso sulla difensiva, cercando di smorzare i toni, dicendo all'altro “Lasciami stare. Non è giornata. Vattene via” L'altro, con fare minaccioso, si è ulteriormente avvicinato all'antagonista, arrivandogli proprio vicino alla faccia e urlandogli “Sennò che fai?” L'altro uomo, che aveva il muro alle spalle e non poteva indietreggiare, si è visto costretto a spingere via l'aggressore per allontanarlo dalla sua persona. L'aggressore è tornato alla carica in modo ancora più minaccioso, e a questo punto, l'altro per difendersi lo ha tenuto lontano alzando la gamba. L'aggressore ha perso l'equilibrio e si è buttato a terra in modo plateale. Ha cominciato ad urlare come se stesse accusando un dolore indicibile e ha detto: “Testa di ***. Ti rovino. Ti faccio passare un mare di guai” Nel frattempo accorrevano altre persone tra cui un ragazzo giovane che si avvicinava all'uomo a terra e gli diceva:

“Papà dove ci sei tu ci sono sempre guai”.

Il Collegio, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie ritiene che il Velaj abbia assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dell’odierno deferito, reo, ai suoi occhi, di non aver fatto giocare il figlio nella partita persa durante il recupero; già prima dell’arrivo del De Blasi il Velaj si mostrava irrequieto e nervoso, effettuando ripetuti testacoda con la propria autovettura sotto gli occhi dei presenti; non appena lo vedeva sopraggiungere, poi, gli andava incontro con fare minaccioso, aggredendolo verbalmente con ripetuti epiteti offensivi.

La minaccia incombente di subire un’offesa diretta e ingiusta ed il timore ingenerato nel De Blasi dall’aggressione verbale e dallo stato d’ira del Velaj che gli si avventava contro, forniscono la logica spiegazione alla sua conseguente reazione difensiva.

Tuttavia questo Tribunale reputa che, affinché possa ritenersi la condotta difensiva pienamente scriminata occorre che la reazione sia proporzionata ed adeguata alla minaccia incombente, proporzionalità che in questo caso pare essere stata valicata.

Tale concetto, in quanto espressione di un principio generale che trova ampio spazio nel diritto civile e penale (art.2044 c.c. e artt. 52 e 55 c.p. cui si rimanda), deve trovare applicazione anche nel diritto sportivo, liddove le fattispecie disciplinari sono necessariamente correlate a comportamenti contrari ai principi basilari di civiltà, fra i quali rientra, senza dubbio, anche quello della non violenza.

Le lesioni riportate dal Velaj, come risultanti dal verbale di accesso al Pronto Soccorso richiamato nell’atto di deferimento consistite in una “policontusione: trauma facciale con sospetta infrazione delle ossa nasali; contusione ATM sx, contusione costale emotorace sx” e prognosi di “giorni clinici 10”, sono infatti incompatibili con una reazione meramente difensiva e proporzionata rispetto ad un’aggressione verbale, tale da ingenerare un timore legittimo di degenerazione violenta, ma che, tuttavia, ancora non ne presentava i connotati. I fatti documentati in atti testimoniano che l’allontanamento dell’aggressore da parte del De Blasi è avvenuto con un pugno prima e con un calcio poi, dichiarato dallo stesso De Blasi e dagli altri testimoni, seppure attenuandone i contorni.

Il Tribunale ritiene, pertanto, che il comportamento del De Blasi non sia stato finalizzato esclusivamente a respingere l’offesa subita.

Si deve ritenere, quindi, che l’agente, seppur correttamente valutando la situazione di pericolo imminente in cui versava, abbia ecceduto nella reazione difensiva producendo un evento dannoso più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare, condotta che, ad avviso di questo Collegio, non può restare impunita configurandosi una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 37 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico.

Quanto alla posizione della società deferita i fatti violenti di cui al deferimento imputabili ad un proprio tesserato sono avvenuti nell’imminenza dello svolgimento della gara in uno spazio adiacente il terreno di gioco, la società ASD Atletico Grosseto ne risponde quindi a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque, in assenza di previsioni edittali, le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pierpaolo De Blasi, mesi 3 (tre) di squalifica;

- per la società ASD Atletico Grosseto 2015, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                           Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 25 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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