F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 112/TFN – SD del 26 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 9741/874 pf 21-22/GC/CAMS/mg depositato il 20 ottobre 2022 nei confronti del sig. Franco Cicchetti e della società FC Rieti Srl – Reg. Prot. 71/TFN-SD

Decisione/0112/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0071/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valeria Ciervo – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9741/874 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 20 ottobre 2022 nei confronti del sig. Franco Cicchetti e della società FC Rieti Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Vengono deferiti innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: - il sig. Franco Cicchetti:

- per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per aver omesso di pagare al calciatore Gianluca Gualtieri le somme stabilite dalla decisione della Commissione Accordi Economici – riunione del 30.03.2022 nel termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione avvenuta il 22.04.2022;

- la società FC Rieti Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Franco Cicchetti, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 27 giugno 2022 ha iscritto al n. 874 PF21-22 il procedimento avente a oggetto “Mancato pagamento da parte della società FC Rieti delle somme dovute al calciatore Gianluca Gualtieri nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della delibera emessa dalla Commissione Accordi Economici (CU n. 28 del 22 aprile 2022)”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento con la documentazione rilevante tra cui la Copia della pronuncia Commissione Accordi Economici del 22.04.2022, Prot. 20 TRIS-cae 21/22, pubblicata con CU n. 28 del 22 aprile 2022 e comunicata in pari data alla società FC Rieti a mezzo PEC e la Segnalazione di FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pervenuta alla Procura Federale in data 30 maggio 2022.

All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini al sig. Franco Cicchetti e alla società FC Rieti Srl.

Gli incolpati non hanno presentato memorie difensive o altri atti.

La Procura ha, dunque, notificato il deferimento al sig. Franco Cicchetti all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società FC Rieti Srl, per aver omesso di pagare al calciatore Gianluca Gualtieri le somme stabilite dalla decisione della Commissione Accordi Economici - riunione del 30.03.2022 nel termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione avvenuta il 22.04.2022.

In data 21 ottobre 2022, il Tribunale ha notificato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza del giorno 10 novembre 2022.

Il dibattimento

A seguito di diversi rinvii, all’udienza del 17 gennaio 2023, la Procura Federale, dopo aver insistito nella tesi sostenuta in deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Franco Cicchetti, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società FC Rieti Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro  1.000,00 (mille/00) di ammenda.

La decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il presente procedimento prende avvio dalla segnalazione inviata dalla Lega Nazionale Dilettanti alla Procura Federale, nella quale si evidenziava il mancato pagamento da parte della società oggi deferita della somma pari a 600,00 (seicento/00) dovuta al calciatore Gianluca Gualtieri, secondo quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici con conseguente violazione da parte del sig. Cicchetti dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF.

Quest’ultima norma prevede che “il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”.

Nel caso di specie, l’attività istruttoria svolta ha consentito di accertare per tabulas come detto pagamento non sia mai avvenuto, come attestato dal Segretario del Dipartimento Interregionale della Lega nazionale Dilettanti, con nota del 30 maggio 2022. Ne deriva la responsabilità del sig. Cicchetti e conseguentemente la responsabilità diretta della società deferita per le condotte oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

L’art. 31, commi 6 e 7 CGS, a mente del quale il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11 NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, comporta l’applicazione, a carico dei dirigenti, dei soci e non soci e dei collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, della sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi. Con riferimento alla responsabilità della società, la medesima disposizione al comma 6 prevede la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

In particolare, poi, con riferimento alla richiesta sanzione per il sodalizio societario il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Franco Cicchetti, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società FC Rieti Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                        Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 26 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it