F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 114/TFN – SD del 27 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12998/103pf22-23/GC/CAMS/mg del 22 novembre 2022 nei confronti del sig. Cicchetti Franco e della società FC Rieti Srl- Reg. Prot. 91/TFN-SD
Decisione/0114/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0091/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Rotondo – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Valentino Fedeli – Componente (Relatore)
Fabio Micali – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 24 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12998/103pf22-23/GC/CAMS/mg del 25 novembre 2022, nei confronti del sig. Franco Cicchetti e della società FC Rieti Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Collegio arbitrale FIGC – LND, con tre distinte decisioni, rese il 24/30 maggio 2022 a seguito di altrettante vertenze, pubblicate sul C.U. n. 2/2022, aveva accolto i ricorsi promossi contro la Società FC Rieti Srl dai sigg.ri Matteo Bonavolontà (prot. 67/12), Leonardo Mencio (prot. 95/12) e Francesco Mazzarani (prot. 125/12), parzialmente in un caso e totalmente negli altri due e, per l’effetto, aveva obbligato la Società a pagare al Bonavolontà € 7.597,33, al Mencio € 18.474,00 ed al Mazzarani € 2.638,00. Costoro nei ricorsi introduttivi avevano dedotto di essere stati tesserati della Società di cui sopra nella stagione sportiva 2021/2022, di aver svolto attività di allenatori il Bonavolontà dei portieri della prima squadra militante nel Campionato di Serie D, il Mencio di allenatore in seconda della stessa rappresentativa di Serie D ed il Mazzarani della squadra partecipante al campionato Juniores, ma che non erano stati pagati in conformità degli accordi economici che avevano sottoscritto con la Società.
La Società FC Rieti Srl, per quanto richiesta dalla Segreteria del Collegio arbitrale, non si costituiva, né forniva deduzioni scritte. Il Collegio arbitrale il 30 maggio 2022 comunicava alla Società le decisioni di cui sopra, inappellabili ed immediatamente esecutive ed invitava la Società a pagare le somme dovute ai ricorrenti entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione (che era stata inviata alla PEC della Società) e ad attestare l’avvenuto adempimento della obbligazione (liberatoria), da comunicarsi alla competente articolazione della LND ed allo stesso Collegio arbitrale.
Si evidenziava che, in caso di inadempimento, era prevista la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell’art. 8 comma 9 CGS e che, persistendo l’inadempimento avente natura di morosità, la Società non sarebbe stata ammessa al campionato della stagione successiva; inoltre, in casi particolarmente gravi e di recidiva, fermo l’obbligo di adempimento, sarebbe stata prevista l’esclusione dal campionato di competenza (art. 8 comma 5 CGS), la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza (o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria), la non assegnazione o revoca dei titoli nel frattempo conseguiti (C.U. FIGC n. 45/A del 30 gennaio 2019).
In data 4 luglio 2022 la Segreteria della LND – Serie D informava la Procura Federale che la Società FC Rieti Srl non aveva inviato nei termini stabiliti le relative liberatorie, per cui risultavano violati gli artt. 94 ter comma 11 NOIF ed 8 CGS, sicché la Procura, aperto il fascicolo e svolte le opportune indagini, dopo aver notificato alla Società FC Rieti Srl ed al suo presidente e legale rappresentante sig. Franco Cicchetti la comunicazione di conclusione indagini (CCI) , che non riceveva alcun cenno di riscontro (i destinatari dell’atto non avevano chiesto di essere sentiti, né avevano trasmesso all’Organo inquirente scritti difensivi), in data 22 novembre 2022 deferiva a questo Tribunale il sig. Franco Cicchetti, nella qualità, a cui contestava la violazione degli artt. 4 comma 1 e 31 commi 6 e 7 CGS, sia in via autonoma, che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter comma 13 NOIF, per non aver pagato agli allenatori Bonavolontà, Mencio e Mazzarani, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, le somme che erano state accertate dal Collegio arbitrale FIGC – LND.
Veniva altresì deferita la Società FC Rieti Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS a motivo dei comportamenti tenuti dal proprio presidente e rappresentante legale.
Il dibattimento
Alla udienza del 24 gennaio 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2022 e così fissata in seguito al rinvio del dibattimento dalla precedente udienza del 21 dicembre 2022, disposto con ordinanza di questo Tribunale n. 0030/TFN-SD di pari data, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Luca Sanzi, il quale, riepilogati i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Franco Cicchetti, nella qualità, l’inibizione di mesi 12 (dodici); per la Società FC Rieti Srl 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00).
I deferiti non si sono collegati, né hanno fatto pervenire scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Risulta acquisita agli atti del procedimento, in quanto fornita dalla stessa Procura Federale, ampia documentazione strettamente attinente al caso in esame, che può così essere riassunta: copia dei ricorsi presentati dai tre allenatori, unitamente ai verbali d’udienza innanzi il Collegio arbitrale e le decisioni assunte da tale organo; la comunicazione inviata alla Società in merito alle decisioni del Collegio arbitrale, con le avvertenze che si sono sopra riportate; la informativa pervenuta alla Procura Federale dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale della LND; i fogli di censimento, i verbali d’assemblea e l’organigramma della Società, che indicava il Cicchetti in qualità di presidente.
Da tale documentazione ed in considerazione dell’inerzia del Cicchetti, che non si è difeso e del fatto che la Società non è attiva, stante la sua mancata iscrizione ai campionati della corrente stagione sportiva, può ragionevolmente dedursi che essa non ha adempiuto all’obbligo di pagamento che era stato sancito dalle tre decisioni del Collegio arbitrale e che non l’aveva fatto neppure dopo la scadenza del termine perentorio dei trenta giorni utili per l’esecuzione. L’inattività della Società, alla quale può essere legata l’incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, conforta il convincimento di questo Tribunale sulla colpevolezza del Cicchetti e di conseguenza della Società, peraltro già accertata e sanzionata da questo Tribunale a mezzo della decisione n. 92 del 17 gennaio 2023.
Fondato il merito del deferimento, va riconsiderata entro limiti di minore entità la sanzione a carico del Cicchetti, che appare equo ridurre a mesi 6 (sei) di inibizione rispetto al chiesto della Procura Federale, mentre vanno confermate ed adottate le sanzioni a carico della Società, come dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Franco Cicchetti, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società FC Rieti Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, ed euro 1.800,00 (milleottocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Giuseppe Rotondo
Depositato in data 27 gennaio 2023.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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