F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 116/TFN – SD del 27 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 13664/263pf22-23/GC/gb del 1 dicembre 2022 nei confronti del sig. Luis Fernando Muriel Fruto – Reg. Prot. 94/TFN-SD

Decisione/0116/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0094/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13664/263pf22-23/GC/gb del 1 dicembre 2022 nei confronti del sig. Luis Fernando Muriel Fruto,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con atto del 1.12.2022 deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

“- il Sig. Luis Fernando Muriel Fruto, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto calciatore tesserato per la corrente stagione sportiva per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.P.A., per rispondere:

- della violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del C.G.S. per aver lo stesso, al termine della gara Atalanta vs Napoli disputata in data 05.11.2022 e valevole per la 13^giornata del Campionato di Serie A TIM della corrente stagione sportiva, espresso – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (luisfmuriel9) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. M. Mariani della Sez. AIA di Aprilia), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando le seguenti testuali parole: <Se devi arbitrare alle 18:00, Non mettere la cena alle 20:00 che poi non fai in tempo ad arrivare>”.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva a seguito di notizie stampa che riportavano la pubblicazione sul social network Instagram di dichiarazioni disciplinarmente rilevanti in quanto lesive della onorabilità della classe arbitrale e, in particolare, di due articoli di stampa dal titolo «Muriel punge Mariani sul recupero: “Se arbitri alle 18 non mettere la cena alle 20...”» e «Muriel polemico con Mariani: “Non mettere la cena alle 20 se devi arbitrare alle 18”, poi rimuove post» apparsi in data 5.11.2022 sulle testate giornalistiche online, rispettivamente, “gazzetta.it” e “TuttoNapoli.net”, contenente, il secondo, anche la riproduzione fotografica della “storia”.

Sulla base di quanto riportato nei predetti articoli di stampa la Procura Federale trasmetteva, in data 9.11.2022, comunicazione di conclusione indagini nei confronti del Sig. Luis Fernando Muriel Fruto, contestando al giocatore di aver “espresso – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (luisfmuriel9) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. M. Mariani della Sez. AIA di Aprilia), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando le seguenti testuali parole: <Se devi arbitrare alle 18:00, Non mettere la cena alle 20:00 che poi non fai in tempo ad arrivare>”.

In particolare, la Procura Federale evidenziava che la predetta affermazione, da un lato, sarebbe stata direttamente lesiva della reputazione e del prestigio sia dell’A.E. Sig. M. Mariani, sia della intera classe arbitrale, in quanto intesa a revocare in dubbio l’imparzialità e il conseguente rispetto e ossequio assoluti propri e dovuti a chi sui campi rappresenta l’istituzione federale, mentre, da un altro lato, avrebbe travalicato qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di satira. Tra l’altro, la Procura Federale sottolineava, altresì, che il calciatore non avrebbe neppure provveduto a pubblicare rettifiche o smentite, essendosi limitato a rimuovere la storia in parola.

In data 24.11.2022, gli avv.ti Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi e Lorenzo Vigasio, in qualità di difensori del sig. Luis Fernando Muriel Fruto, impossibilitato a partecipare all’audizione, depositavano memoria difensiva, con la quale chiedevano l’archiviazione del procedimento, stante l’assenza di qualsivoglia intento lesivo della reputazione del Direttore di Gara e della classe arbitrale, avendo il calciatore voluto soltanto commentare, con tono scherzoso (come sottolineato dall’uso di due emoticon), una condotta ritenuta anomala configurabile nella circostanza che l’A.E. sig. M. Mariani al termine della partita non si sarebbe intrattenuto a salutare i tesserati dirigendosi “frettolosamente” negli spogliatoi (circostanza tra l’altro sottolineata anche da quotidiani nazionali). Inoltre, i difensori del giocatore ritenevano la condotta rientrante nel legittimo esercizio di critica e diritto di satira, anche alla luce della maggior benevolenza con la quale devono essere lette le dichiarazioni contenute sui social network. In ultimo, con la memoria si rappresentava che la storia sarebbe stata “prontamente rimossa” (entro una decina di minuti).

In data 1° dicembre 2022 la Procura Federale, senza tener in alcun cale la richiamata memoria difensiva, notificava al sig. Luis Fernando Muriel Fruto il predetto atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 15 dicembre 2022.

La fase predibattimentale

ll deferito, Sig. Luis Fernando Muriel Fruto, si costituiva nel procedimento con gli avv.ti Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi e Lorenzo Vigasio ribadendo le difese e le argomentazioni già dedotte nel corso del procedimento e concludendo per il proscioglimento o, in via subordinata, per l’applicazione della sanzione di più lieve entità.

In data 13.12.2022 la Procura Federale depositava presso il Tribunale una proposta di accordo ex art. 127 CGS, sottoscritta anche dal deferito, che prevedeva l’applicazione di una sanzione di un’ammenda pari a Euro 1.050,00 (calcolata partendo da una sanzione base di Euro 3.000,00).

Il dibattimento

All’udienza del 15.12.2022 erano presenti l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Gian Pietro Bianchi, in rappresentanza del deferito, i quali confermavano la proposta di accordo ex art. 127 CGS.

Il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio per valutare la proposta di accordo ex art. 127 CGS presentata dalle parti.

Ripresa l’Udienza il Presidente dichiarava che il Collegio, dopo un’attenta analisi della proposta di accordo ex art. 127 CGS, riteneva non sussistenti i presupposti previsti dalla citata disposizione per la dichiarazione di efficacia dell’accordo stesso e rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 17 gennaio 2023.

Alla successiva udienza del 17 gennaio 2023, la Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva l’irrogazione nei confronti del sig. Luis Fernando Muriel Fruto della sanzione di un’ammenda pari a euro 2.500,00.

Il difensore del deferito dopo aver sottolineato la non rilevanza ai fini disciplinari della condotta perpetrata dal giocatore, concludeva per il proscioglimento, ovvero in via subordinata per l’applicazione di una sanzione minima, anche in virtù delle circostanze attenuanti.

La decisione

Il Collegio ritiene la condotta contestata al sig. Luis Fernando Muriel Fruto priva di rilevanza disciplinare, stante il palese tono scherzoso utilizzato dal giocatore e l’assenza di qualsivoglia contenuto lesivo del prestigio, della reputazione, dell’onorabilità e della credibilità del Direttore di gara e della classe arbitrale.

Preliminarmente appare doveroso chiarire che la diffusione di una storia su un social network, come nel caso di specie instagram, debba essere qualificata come pubblica, in quanto popolata con modalità tali da rendere le stesse come destinate, sin ab origine, ad essere conosciute nell’immediatezza da una moltitudine generalizzata ed indeterminata di persone.

Del resto, anche se in relazione a una questione diversa, è stato già chiarito che “ i social network, tra cui Facebook o Instagram, non possono essere considerati come siti privati in quanto non sono accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma sono comunque suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti. Ne discende che la collocazione di immagini o testi su di essi implica una possibile diffusione di tali contenuti ad un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e, quindi, vanno considerati, sia pure con alcuni limiti, come siti pubblici (in tal senso, TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, 12.12.2016 n. 562; sul tema anche: Cass. civ., Sezione Lav., 27.4.2018, n. 10280, ove si sottolinea la “potenziale capacità del social di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”)” (CFA, I, 2019/2020, n. 38).

Né si può ritenere come affermato dalle difese del deferito che “i contenuti sui social network, per loro natura, devono essere letti con maggior “benevolenza” in quanto divulgati attraverso un mezzo di comunicazione “immediata e senza filtri””.

Il principio che governa la materia, invero, è che ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online, senza che sia possibile alcuna attenuazione di responsabilità in virtù dell’utilizzo di un mezzo analogico o digitale per veicolare il messaggio. Del resto, un’interpretazione restrittiva della lesività delle dichiarazioni pubblicate online o tramite social network sarebbe del tutto ingiustificata anche alla luce delle specifiche caratteristiche di tali strumenti che appaiono maggiormente lesivi rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione e informazione analogica, essendo potenzialmente idonei a raggiungere una platea più numerosa di destinatari, anche in ragione della facoltà degli altri utenti di riprendere e condividere i messaggi.

Ferma restando la pubblicità dello strumento utilizzato per diffondere il messaggio, esso appare privo di qualsivoglia lesività.

In base ai consolidati orientamenti della giustizia federale nell’ambito del divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021/2022). Costituisce presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357).

In tale prospettiva, è stato chiarito che “al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B)” (da ultimo, CFA, I, 2022/2023, n. 23).

In base al precedente richiamato, nell’ambito del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dalla libertà di manifestazione del pensiero, rientra anche l’utilizzo di espressioni oggettivamente offensive, purché non trasmodi in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, configurabile nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (si v. anche CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 10).

In concreto, è stato chiarito che sono considerate lesive le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività, mentre, al contrario, sono ritenute continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 18).

Del resto, in base agli orientamenti univoci della Corte Federale d’appello, la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro non può essere estesa a qualsivoglia caso di contestazione dell'operato altrui, rientrandosi nel legittimo esercizio del diritto di critica, quando i fatti esposti siano veri (o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità) e la forma espositiva non sia ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, dovendo essere “esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi”(CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 41).

Non si lede, dunque, la reputazione di organi federali allorché le espressioni utilizzate non travalicano i limiti di verità, pertinenza e continenza, il linguaggio utilizzato, sebbene in forma critica, rientra nei limiti della correttezza, i fatti riportati risultano corrispondenti alla realtà (CFA, V, 2020/2021, n. 49).

Alla stregua dei richiamati principi e criteri chiariti dalla giurisprudenza della Corte Federale d’appello appare evidente che la condotta contestata al sig. Luis Fernando Muriel Fruto non sia idonea a ledere la reputazione e il prestigio del direttore di gara e della classe arbitrale.

Innanzitutto, il deferito non ha revocato in dubbio la professionalità e l’imparzialità dell’arbitro. Né ha utilizzato espressioni infamanti, umilianti o aggressive, essendosi limitato con tono scherzoso (sottolineato dall’uso degli emoticon con le faccine) a sottolineare un fatto vero (o per lo meno percepito come tale dal dichiarante), concretizzatosi nel rapido allontanamento del campo, alla luce di quanto riportato anche dalle testate giornalistiche nazionali allegate dalle difese avversarie.

Le dichiarazioni del deferito non sono in alcun modo intese né a mettere in dubbio o a criticare la trasparenza e la genuinità del risultato sportivo della gara o del campionato né ad alterare la fiducia degli appassionati, in particolare, e della pubblica opinione, in generale, nella correttezza della condotta delle istituzioni sportive. Il deferito si è limitato, dunque, con tono scherzoso e senza l’utilizzo di espressioni oltraggiose o aggressive, a sottolineare un atteggiamento dell’arbitro non consueto.

Fermo restando, poi, che anche a voler attribuire al messaggio del deferito il diverso significato indicato negli articoli riportati (diverso significato che, tuttavia, non è stato indicato nel deferimento) lo stesso non sembrerebbe comunque lesivo ai sensi dell’art. 23 CGS, stante il tono scherzoso utilizzato, l’assenza di espressioni ingiuriose o aggressive e l’assenza di qualsivoglia lesione della dignità dell’arbitro.

Comunque non può assumere rilievo il significato dato alla storia pubblicata dal deferito da alcune testate giornalistiche online. Il deferito, infatti, non può rispondere del significato attribuito al proprio messaggio dai giornalisti, ovvero il risalto che determinate testate hanno voluto attribuire alle sue dichiarazioni, non essendo tali circostanze a lui imputabili.

Come già rilevato dalla Corte Federale di appello i titoli e gli articoli giornalistici sono del tutto irrilevanti al fine dell’accertamento della responsabilità disciplinare, qualora frutto di interpretazioni del tutto personali degli autori degli stessi e non rispondenti all’univoco contenuto delle parole rese (CFA, SS.UU. 2020/2021, n. 14).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Luis Fernando Muriel Fruto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 27 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it