FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 190/AA del 25/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BERTOLINI LUCHESINI USD DON BOSCO FOSSONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 100 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco BERTOLINI e Massimiliano LUCHESINI, e della società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO BERTOLINI, Allenatore di base UEFA B, svincolato, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore per la società ASD Pietrasanta per la stagione sportiva 2021-2022, poi svincolatosi al termine della stagione sportiva 2021-2022 e dunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’interesse della società USD Don Bosco Fossone, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2021- 2022, ancora in costanza di tesseramento per la società Pietrasanta, ed anche successivamente allo svincolo dalla stessa, attività di proselitismo nei confronti di un giovane calciatore tesserato per la società ASD Pietrasanta, sig. Fazzi Tommaso, convincendolo a tesserarsi per la USD Don Bosco Fossone per la successiva stagione sportiva 2022-2023, trasferimento poi effettivamente avvenuto;

MASSIMILIANO LUCHESINI, Allenatore UEFA C, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore per la società ASD Luni Calcio, ad oggi tesserato per la società USD Don Bosco Fossone, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere durante la stagione sportiva 2021- 2022, nel mese di giugno 2022, ancora in costanza di tesseramento per la società ASD Luni calcio in qualità di allenatore, attività di proselitismo nei confronti di diversi giovani calciatori tesserati per la società ASD Luni calcio, al fine di convincerli a tesserarsi per la USD Don Bosco Fossone per la successiva stagione sportiva 2022-2023, società presso la quale lo stesso Luchesini si è poi trasferito in qualità di allenatore, contattando loro e i loro genitori e organizzando un incontro con gli stessi volto al loro trasferimento presso la USD Don Bosco Fossone per la stagione sportiva 2022-2023, circostanza poi verificatasi in concreto in quanto diversi giovani calciatori tesserati per la stagione sportiva 2021-2022 per la società ASD Luni calcio si sono poi effettivamente trasferiti nell’USD Don Bosco Fossone per la stagione sportiva 2022-2023 e risultano tesserati con la suddetta società;

U.S.D. DON BOSCO FOSSONE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società, a vantaggio della quale, seppur ancora tesserato per il Luni calcio, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ha svolto l’attività di proselitismo il sig. Luchesini Massimiliano, tesserato per la USD Don Bosco Fossone in qualità di allenatore per la stagione sportiva 2022-2023; nonché a vantaggio della quale, seppur ancora tesserato per l’ASD Pietrasanta all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, ha svolto l’attività di proselitismo il sig. Bertolini Marco, oggi svincolato; attività, quella del Bertolini, rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse dell’USD Don Bosco Fossone, svolta anche successivamente al suo svincolo dall’ASD Pietrasanta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco BERTOLINI e Massimiliano LUCHESINI, e dal Sig. Giorgio Boni, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco BERTOLINI, 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Massimiliano LUCHESINI, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. DON BOSCO FOSSONE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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