FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 195/AA del 26/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARROCCO CORSETTI VIRTUS LAURENTINO 80
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 397 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Sabato MARROCCO, Andrea CORSETTI, e della società VIRTUS LAURENTINO 80, avente ad oggetto la seguente condotta:
SABATO MARROCCO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. VIRTUS LAURENTINO 80 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 129 del 7.12.2022 del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti nel quale è pubblicato l’esito del ricorso presentato dalla società A.S.D. VIRTUS LAURENTINO 80 avverso il risultato della gara del 12.11.2022 disputata contro la società F.C. CITTÀ ETERNA, a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata avente quale oggetto “Ricorso Virtus Laurentino 80 – Città Eterna” inviato in data 9.12.2022 dall’indirizzo di posta elettronica certificata della società rappresentata all’indirizzo posta elettronica certificata del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, della Lega Nazionale Dilettanti, e degli Organi di Giustizia Sportiva;
ANDREA CORSETTI, Dirigente tesserato per la società A.S.D. VIRTUS LAURENTINO 80 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 129 del 7.12.2022 del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, nel quale è pubblicato l’esito del ricorso presentato dalla società A.S.D. VIRTUS LAURENTINO 80 avverso il risultato della gara del 12.11.2022 disputata contro la società F.C. Città Eterna, a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata avente quale oggetto “Ricorso Virtus Laurentino 80 – Città Eterna”, inviato in data 9.12.2022 dall’indirizzo di posta elettronica certificata della società rappresentata all’indirizzo posta elettronica certificata del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, della Lega Nazionale Dilettanti, e degli Organi di Giustizia Sportiva;
A.S.D. VIRTUS LAURENTINO 80, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Sabato MARROCCO, e Andrea CORSETTI;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sabato MARROCCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS LAURENTINO 80, e dal Sig. Andrea CORSETTI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Sabato MARROCCO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Andrea CORSETTI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS LAURENTINO 80;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.