F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0065/CFA pubblicata il 30 Gennaio 2023 (motivazioni) – Procura Federale/Sig. Claudio Lazzaretti e U.S.D. Athletic Carpi 2021

 

Decisione/0065/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0070/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Silvia Coppari - Componente (Relatore)

Federica Varrone - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0070/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Federale

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0093/TFNSD-2022-2023 del 12 dicembre 2023;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visto l’atto di intervento ex art. 104 C.G.S. di Matteo Serrotti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 18 gennaio 2023, tenutasi tramite videoconferenza, il Cons. Silvia Coppari e uditi il sostituto Procuratore Federale Avv. Veronica Ottaviani; per il Sig. Claudio Lazzaretti e per la società U.S.D. Athletic Carpi 2021 l'Avv. Matteo Sperduti e l'Avv. Marco Vezzani; per il Sig. Matteo Serrotti l'Avv. Priscilla Palombi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo rubricato al numero 70 CFA 2022/2023, la Procura Federale ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0093/TFNSD-2022-2023, resa in data 12 dicembre 2022, con la quale veniva esclusa la responsabilità del sig. Claudio Lazzaretti e della società Unione Sportiva Dilettantistica (U.S.D.) Athletic Carpi 2021, ora A.C. Carpi SSD a r.l., in ordine, quanto al primo, alla presunta violazione dei principi e dei doveri di lealtà, correttezza e probità nell’ambito del rapporto sportivo intrattenuto con un proprio tesserato (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva), per avere lo stesso, “quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della A.S.D. Athletic Carpi 2021, in occasione del trasferimento del calciatore Serrotti Matteo da suddetta società alla società A.C. Prato, subordinato il trasferimento stesso alla condizione che il calciatore sottoscrivesse liberatoria di nulla a pretendere dalla A.S.D. Athletic Carpi 2021, e comunque per aver ottenuto la sottoscrizione di detta liberatoria con la minaccia di non far giocare il Serrotti fino a fine campionato”; quanto alla società U.S.D. Athletic Carpi 2021, in ordine alla responsabilità diretta derivante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dai fatti sopra descritti, attribuiti al presidente Sig. Lazzaretti Claudio.

1.1. Il Tribunale di primo grado ha escluso che dalla ricostruzione dei fatti operata in giudizio potesse ricavarsi alcuna “ minaccia o tentativo estorsivo” volti a carpire, da parte del presidente (e nell’interesse) della società carpigiana, la sottoscrizione del Sig. Serrotti di una liberatoria datata 30 dicembre 2021 in base alla quale quest’ultimo rinunciava a una parte del compenso per le prestazioni rese fino al momento del trasferimento richiesto da quest’ultimo ad altra società sportiva (con sede in Prato).

1.2. In particolare, a fronte della liquidazione di una somma di euro 5.600,00 da parte della società carpigiana in considerazione della risoluzione anticipata del rapporto di tesseramento con la U.S.D. Carpi, il Sig. Serrotti rilasciava “ampia quietanza

dichiarando di non avere più nulla a pretendere per la stagione sportiva 2021/2022”, così rinunciando alla somma residua  (ammontante a 1.171,28 euro) che sarebbe stata ancora dovuta (in base al citato accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022) per le prestazioni sportive rese nel mese di dicembre 2021, ossia fino al momento della cessione del calciatore medesimo al club A.C. Prato. Ad avviso del Giudice di primo grado, detta rinuncia andava piuttosto ricondotta nel quadro di una “ordinaria trattativa finalizzata a risolvere un contenzioso con reciproche concessioni”.

1.3. Secondo la Procura federale, invece, dagli elementi di prova acquisiti in giudizio e, in particolare, dal messaggio vocale inoltrato dal Presidente dell’U.S.D. Athletic Carpi 2021 (Sig. Lazzaretti) al Presidente della società A.C. Prato in occasione delle trattative per il trasferimento chiesto dal calciatore Serrotti a quest’ultima società, emergerebbe una chiara coartazione della volontà del calciatore medesimo, in quanto “estorta dalla società a fronte della minaccia di non concedere il trasferimento richiesto e soprattutto della minaccia di non giocare sino a fine campionato”. Il vizio della volontà del calciatore a sottoscrivere la liberatoria in questione, infatti, si ricaverebbe “oggettivamente” dal tenore letterale di tale messaggio, in cui il Sig. Lazzaretti, riferendosi al Serrotti, aveva detto testualmente al Presidente della società A.C. Prato che “Lui non vuole rinunciare all’ultima mensilità. Quindi per me il trasferimento salta e lui rimarrà a casa e fermo fino a giugno”, in tal modo minacciando di lasciare il giocatore “a casa fermo”, ossia “fuori rosa”, fino a fine campionato qualora non avesse rinunciato a parte dei compensi maturati.

1.4. Sulla base di tali motivi di reclamo, la Procura federale ha chiesto quindi che venga accertata “ la responsabilità disciplinare a carico dei predetti soggetti e, per l’effetto”, che siano irrogate le sanzioni già formalizzate in primo grado, consistenti, nei confronti del Sig. Lazzaretti Claudio, in mesi 3 (tre) di inibizione; e, nei confronti della società USD Athletic Carpi 2021, in euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

2. Si sono costituiti in giudizio sia il sig. Lazzaretti, sia la U.S.D. Athletic Carpi 2021 (ora A.C. Carpi SSD a r.l.), con articolata memoria, chiedendo il rigetto del reclamo, in sostanza evidenziando la coerenza logica della decisione di primo grado, tenuto conto delle emergenze di fatto acclarate in giudizio, e mettendo altresì in luce l’evidente strumentalità delle accuse mosse dal Sig. Serrotti solo ex post, ossia una volta ricevuto il provvedimento negativo della Commissione Accordi Economici (C.A.E) in data 4 luglio 2022, alla quale si era rivolto ex art. 94-ter NOIF, per ottenere il pagamento in suo favore delle somme, asseritamente rimaste insolute, maturate sino alla data di trasferimento (pari ad euro 1.171,28), omettendo dolosamente di fare qualunque riferimento all’esistenza della liberatoria nei confronti della ASD Athletic Carpi 2021.

3. Con atto depositato in data 13 gennaio 2023, è intervenuto in giudizio ex art. 104 del CG, ad adiuvandum, il Signor Matteo Serrotti, allegando l’idoneità “del presente giudizio ad incidere significativamente” sul proprio diritto economico, tenuto conto dell’eventuale interesse, successivamente all’odierna decisione, a “proporre un giudizio di revocazione ovvero di revisione ai sensi dell’art. 63 del CGS” a tutela delle proprie ragioni.

4. All’udienza del 18 gennaio 2023, tenutasi tramite videoconferenza, sentiti il rappresentante della Procura federale e la difesa del Lazzaretti e della società U.S.D. Athletic Carpi, che hanno insistito nelle rispettive opposte conclusioni, nonché la difesa del Sig. Serrotti, e quest’ultimo personalmente, a sostegno dell’intervento spiegato in giudizio, il reclamo passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere valutata l’ammissibilità dell’intervento proposto nell’interesse del sig. Serrotti, ai sensi dell’art. 104 C.G.S., la cui legittimazione risiederebbe, secondo la difesa, nelle (eventuali) conseguenze che deriverebbero dalla decisione del presente giudizio di appello sulla situazione economica del proprio assistito.

1.1. L’intervento, ancorché proposto entro il termine di cinque giorni previsto dal secondo comma dell’art. 104 CGS – giacché, in mancanza di un’espressa previsione di legge che qualifichi il termine ivi previsto quale “termine libero”, opera il criterio generale per cui non devono essere conteggiati il giorno e l’ora iniziali, computandosi invece quelli finali (così CFA, Sezioni Unite, decisione n. 72/CFA/2020-2021) – deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Al riguardo, è noto che nella disciplina del Codice previgente, il Legislatore federale aveva previsto la legittimazione ad intervenire da parte di terzi portatori di interessi indiretti nei soli casi di illecito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 8/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 14/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 22/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 43/2018-2019).

Allorché, peraltro, tale intervento era ritenuto ammissibile in via generale, la concreta predicabilità di esso era stata comunque subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 70/2014-2015).

Per quanto concerne, in particolare, il procedimento disciplinare, si è poi ritenuto che tale procedimento, per sua intrinseca natura, abbia una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso). A questa logica fanno eccezione – appunto - i casi di illecito sportivo. Ma si tratta di eccezioni, espressamente previste e giustificate dall’esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente; onde l’opportunità di ammetterne l’esame nell’ambito dello stesso procedimento (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 39/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2019; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 65/2019; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 82/2019).

Con il nuovo Codice anche nel processo sportivo è configurabile l’intervento in giudizio, sia in primo grado che in appello.

Riguardo a quest’ultimo, dispone l’art. 104 del CGS che “ Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte di Appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. Analoga disposizione è prevista nell’ambito del giudizio di primo grado che, con norma corrispondente al contenuto dell’art. 34 C.G.S. CONI, consente l’intervento in giudizio di un terzo davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.

Resta, però, confermato che la concreta predicabilità di un intervento del terzo – sia in primo grado che in sede di reclamo - è da ritenersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/2021-2022).

Orbene il Sig. Serrotti non ha invero allegato né dimostrato di essere titolare di alcuna “ posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata” dalla presente decisione.

L’oggetto dell’odierno giudizio attiene, infatti, alla sola responsabilità disciplinare degli odierni deferiti, come tale insuscettibile di estendersi all’interesse vantato dall’interveniente, il quale si configura rispetto a tale oggetto in termini del tutto eterogenei (sia sul piano soggettivo che oggettivo, avendo natura esclusivamente economica).

Con la conseguenza che la decisione di questa Corte non potrebbe comunque esplicare alcun effetto se non in via meramente indiretta e riflessa sulla posizione giuridica vantata dall’interveniente. Né è stato allegato alcun fatto nuovo, rispetto a quanto considerato in primo grado, che potrebbe giustificare l’ingresso di tale interesse nel giudizio dinanzi a questa Corte.

2. Può ora passarsi all’esame del merito del reclamo.

2.1. La prospettazione dell’odierno gravame si fonda essenzialmente sull’apprezzamento del contenuto “oggettivamente intimidatorio” ricavabile, in tesi, dal tenore letterale del messaggio vocale inviato dal Sig. Lazzaretti Claudio, in qualità di presidente della società U.S.D. Carpi al presidente della società A.C. Prato, in occasione del trasferimento del calciatore Serrotti dalla società carpigiana a quella pratese.

Proprio in considerazione della portata “univocamente” intimidatoria di esso, si dovrebbe ritenere che la sottoscrizione apposta dal calciatore Serrotti in calce all’accordo transattivo siglato il 30 dicembre 2021 sarebbe invalida in quanto “estorta dalla società a fronte della minaccia di non concedere il trasferimento richiesto e soprattutto della minaccia di non giocare sino a fine campionato”.

Ciò troverebbe conferma nel fatto che il messaggio in questione avrebbe “sortito l’effetto voluto dalla società: costringere il Serrotti a rinunciare all’ultima mensilità per ottenere il trasferimento”.

2.2. Tale prospettazione non è accoglibile in quanto si fonda su di una valorizzazione semantica parziale (riferita, cioè, alla sola ultima frase) della comunicazione inviata con il messaggio audio suddetto, oltre che viziata da una non completa considerazione del complessivo contesto fattuale in cui detto messaggio fu trasmesso.

Il testo del messaggio inviato dal Sig. Lazzaretti al presidente della squadra pratese (acquisito in fase di indagine e non contestato in giudizio) va infatti necessariamente considerato nella sua interezza: “Buonasera Presidente, eeehhh … io ho bloccato l’uscita del Serrotti perché non ho trovato un’alternativa, ma davanti all’insistenza del Serrotti io ho deciso, va bene ti libero ti lascio. Giustamente mi metti in difficoltà, rinunci all’ultima mensilità. Lui non vuole rinunciare all’ultima mensilità, quindi per me il trasferimento salta; e lui rimarrà a casa e fermo fino a giugno. Salve, saluti”.

2.3. Dal tenore di tale messaggio si ricava, quindi, che la richiesta della rinuncia alla mensilità di dicembre da parte del Lazzaretti è logicamente collegata alle conseguenze pregiudizievoli subite dalla società (per le comprensibili difficoltà a trovare una sostituzione adeguata a stagione sportiva già iniziata) derivanti dalla richiesta del Serrotti, avanzata a metà della stagione sportiva in corso (2021/2022), di svincolarsi dal rapporto di tesseramento con la società U.S.D. Athletic Carpi 2021, per il campionato di calcio a 11 Serie D, girone D, di durata annuale (con termine nel mese di giugno 2022) e dal relativo accordo economico sottoscritto con quest’ultima in data 25 ottobre 2021.

2.4. Pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale federale nazionale,  la condizione del trasferimento richiesta dalla società carpigiana è priva di qualunque significato “estorsivo”, inquadrandosi pacificamente - proprio alla luce del tenore letterale del messaggio audio sopra riportato - nell’ambito della trattativa finalizzata a comporre, mediante reciproche concessioni e rinunce, la risoluzione anticipata dell’impegno sportivo assunto dal Serrotti nei confronti della società carpigiana per l’intera durata della stagione sportiva 2021/2022, poi culminata nella liberatoria sottoscritta dal calciatore in data 30 dicembre 2021.

L’affermazione secondo la quale la società avrebbe tenuto il calciatore “a casa e fermo fino a giugno” in mancanza della rinuncia suddetta non può quindi essere considerata in alcun modo minacciosa, poiché tale segmento comunicativo, lungi dal rappresentare una ritorsione ingiusta ai danni del calciatore (in quanto tale idonea a conculcarne la volontà), risulta lessicalmente riferita agli effetti concreti del mancato trasferimento richiesto dal giocatore, ossia all’impossibilità per quest’ultimo, non già di svolgere regolarmente la propria attività sportiva, ma di svincolarsi unilateralmente dall’impegno assunto con la società Carpi fino alla fine della stagione sportiva 2021/2022.

2.5. La sottoscrizione da parte del Serrotti della liberatoria, proprio alla luce del quadro fattuale in cui si inserisce, non può quindi considerarsi frutto di alcuna coartazione illecita della volontà del calciatore, esprimendo piuttosto la scelta transattiva, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1965 c.c., finalizzata a comporre in maniera ragionevole ed equilibrata la risoluzione anticipata del rapporto sportivo richiesta dal calciatore medesimo.

Deve conseguentemente escludersi che la condotta attribuita al Sig. Lazzaretti integri alcuna violazione dei principi e dei doveri di lealtà e probità che presidiano l’ordinamento sportivo e cui deve conformarsi ogni attività e rapporto sportivo.

3.Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile l'intervento del sig. Matteo Serrotti;

-  Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE

Silvia Coppari

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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