F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 123/CSA pubblicata del 31 Gennaio 2023 – S.S.D. Trapani 1905

Decisione n. 123/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 141/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

compsta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 141/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Trapani 1905 in data 19 gennaio 2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.80 del 17/01/2023, avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e una gara a porte chiuse inflitta alla reclamante in relazione alla gara Trapani/Locri del 15.01.2023; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.01.2023, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Trapani 1905 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023), in relazione alla gara di Serie D (Girone I) Trapani/Locri del 15.01.2023, terminata con il risultato di 1-1.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e una gara a porte chiuse, in relazione alla gara Trapani/Locri del 15.01.2023 con la seguente motivazione: “Per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolte reiterate espressioni implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario che si protraevano per circa 10 minuti”.

La società S.S.D. Trapani contesta la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e in particolare la stessa sussistenza dei fatti ascritti nella motivazione.

In particolare la reclamante evidenzia la discrasia sussistente tra i 40 secondi di interruzione della gara riferiti dall’arbitro e i 10 minuti di interruzione sanzionati dal giudice sportivo (questi ultimi in realtà riferiti non alla durata dell’interruzione quanto alla durata in cui si sarebbero protratte le espressioni a contenuto discriminatorio), negando comunque, per quanto qui di interesse, che vi siano stati cori a contenuto razziale e che si siano protratti per tale durata.

Riferisce, la reclamante, che in realtà gli insulti sarebbero stati profferiti da un isolato spettatore ubicato sulla gradinata e che comunque detti insulti, per quanto offensivi, non avrebbero avuto alcun contenuto discriminatorio per motivi di razza.

Chiede pertanto che questa Corte derubrichi la condotta tenuta dallo spettatore e quindi ascritta alla società, da discriminatoria ad offensiva, invocando peraltro le attenuanti di cui all’art.13 C.G.S. per avere immediatamente fatto cessare gli insulti, con conseguente annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e in particolare della sanzione di disputare una gara a porte chiuse, chiedendo in subordine di limitare la chiusura al solo settore dell’impianto sportivo dal quale sono giunte le grida offensive. 

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 27 gennaio 2023, nessuno è intervenuto per la reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.

In particolare, questa Corte rileva che nel rapporto arbitrale è testualmente riferito: “al 44’ del primo tempo il giocatore n.90 del Locri minacciava di volere abbandonare il terreno di gioco se fossero continuati a lui insulti discriminatori nel continuo della gara da parte dei sostenitori del Trapani, il gioco è stato interrotto per 40 secondi per avvisare il dirigente del Trapani affinché avvisasse di tali comportamenti, poi nel secondo tempo tali insulti terminavano”.

Dalla descrizione operata dall’arbitro si evince che non sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie di cui all’art.28, comma 4, C.G.S., il quale prevede che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”

Infatti, nel referto, l’arbitro nulla ha rilevato in ordine a eventuali cori in tesi provenienti da tifosi, o al loro contenuto, o alla loro eventuale reiterazione, o ancora in ordine alla dimensione del fenomeno e alla sua reale percezione e nemmeno ha riferito che il fenomeno si sia protratto per circa 10 minuti, come invece ritenuto dal Giudice Sportivo. Rilevate dette incongruenze, questa Corte ha ritenuto opportuno sentire il Direttore di gara, sig. Riccardo Ghinelli il quale ha precisato di avere interrotto il gioco su sollecitazione del giocatore n.90 del Locri, per gli insulti allo stesso rivolti e distintamente attribuibili ad un isolato tifoso del Trapani ubicato sulla gradinata opposta alle panchine, confermando però che gli insulti avevano effettivamente contenuto discriminatorio per ragioni di razza.

Tutto ciò considerato, questa Corte ritiene che i fatti, per come meglio circostanziati dall’arbitro, possano essere sussunti nella fattispecie disciplinata dall’art.6, comma, 3 C.G.S., atteso che non sono stati ravvisati, ne’ refertati, nel caso in esame, ne’ cori, ne’ grida che, per dimensione e percezione reale del fenomeno, possano far ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S.

Conseguentemente, va annullata la sanzione nella parte in cui dispone la disputa di una gara a porte chiuse, mentre per quanto riguarda la commisurazione della ammenda, tenuto conto che viene in rilievo il comportamento isolato di un singolo tifoso - peraltro prontamente allontanato dalla gradinata dal servizio d’ordine della società - appare congruo rimodularla secondo criteri di proporzionalità, riducendola da € 2.000,00 ad € 1.000,00.

Per tutto quanto precede la domanda di annullamento della sanzione proposto dalla società S.S.D. Trapani 1905 va parzialmente accolta nei sensi sopra precisati.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00 e annulla la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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