F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN-SVE del 30 Gennaio 2023 (motivazioni) – GS San Miniato / ACR Siena 1904 Spa – Reg. Prot. 16/TFN-SVE

Decisione/0025/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0016/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Roberta Landi – Componente

Carmine Fabio La Torre – Componente

Antonino Piro – Componente

Enrico Vitali – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 gennaio 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società GS San Miniato (matr. 750516) nei confronti della società ACR Siena 1904 Spa (matr. 953165), al fine di richiedere il pagamento delle rate maturate sulla base di una “Convenzione Settore Giovanile Femminile” del 31 agosto 2022, alla data di presentazione del ricorso oltre alle rate maturande fino alla data della decisione,

la seguente

DECISIONE

Con l’atto introduttivo del 10 gennaio 2023, il GS San Miniato si è ritualmente rivolto a questo Tribunale chiedendo la condanna della ACR Siena 1904 Spa al pagamento dei ratei scaduti di novembre 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023 da quest’ultima dovuti in forza alla Convenzione Settore Giovanile Femminile sottoscritta inter partes in data 31 agosto 2022.

Deduce, la parte ricorrente, di avere adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla suddetta Convenzione che prevede il pagamento da parte della ACR Siena 1904 Spa del complessivo importo di euro 40.000,00 oltre iva, da corrispondersi in numero otto ratei di euro 5.000,00 oltre iva ciascuno a decorrere dal novembre 2022.

Per l’effetto, il GS San Miniato chiede condannarsi l’ACR Siena 1904 Spa al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 18.300,00 (15.000,00 oltre IVA) con gli interessi di mora al tasso delle transazioni commerciali e il favore delle spese di lite. Si difende l’ACR Siena 1904 Spa con tempestiva memoria del 17 gennaio 2023 nella quale, nulla eccependo in ordine all’adempimento degli obblighi assunti nella Convenzione da parte del GS San Miniato, deduce la nullità e/o invalidità della stessa in ordine alla propria obbligazione di pagamento in quanto del tutto indeterminata e indeterminabile.

Per l’ACR Siena 1904 Spa, il ricorso sarebbe inoltre infondato non avendo il GS San Miniato emesso regolari fatture per i ratei richiesti e ciò in difformità a quanto previsto dalla Convenzione del 31 agosto 2022.

In via gradata l’ACR Siena 1904 Spa chiede ridursi la pretesa di parte ricorrente ai soli ratei di novembre e dicembre 2022, non essendo ancora scaduto il termine di pagamento per il rateo di gennaio 2023.

Acquisita agli atti la Convenzione inter partes del 31 agosto 2022, nella riunione del 25 gennaio 2023, tenutasi in modalità mista di videoconferenza, sono stati sentiti i difensori delle parti i quali hanno discusso la controversia riportandosi alle rispettive conclusioni e la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo risulta parzialmente fondato.

Verificato il rituale deposito della Convenzione 31 agosto 2022 presso i competenti uffici federali, si rileva in via preliminare l’assolvimento da parte della Società ricorrente delle obbligazioni dalla stessa assunte in ordine al tesseramento delle calciatrici e alla partecipazione ai vari campionati di categoria: la circostanza non solo è documentata per tabulas dal GS San Miniato, ma non è neanche contestata dalla ACR Siena 1904 Spa.

Ciò posto, occorre valutare la controprestazione concordata nella suddetta Convenzione a carico dell’ACR Siena 1904 Spa.

Al riguardo, la convenzione testualmente recita: Gli oneri sostenuti per i punti 1 e 2 e 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore a Euro 40.000,00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella stagione sportiva 2022/2023 in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura. Ebbene, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici non può accogliersi l’eccezione di nullità della suddetta previsione dedotta dall’ACR Siena 1904 Spa per indeterminabilità e indeterminatezza del quantum debeatur.

La su riportata statuizione contrattuale deve essere infatti intesa, cosi come redatta e concepita, come partecipazione della ACR Siena 1904 Spa agli oneri sostenuti dal GS San Miniato per le attività concordate in convenzione, nella misura massima di euro 40.000,00 oltre iva, da versarsi in 8 rate di pari importo.

Ne deriva che i ratei da corrispondere rappresentano degli acconti e al termine della stagione sportiva 2022/2023 occorrerà operare l’eventuale conguaglio tra gli oneri complessivi sostenuti dal GS San Miniato e dallo stesso documentati e quanto percepito a titolo di acconti dall’ACR Siena 1904 Spa.

Solo con tale esegesi la Convenzione inter partes trova una sua conferente validità ed efficacia.

Ragionando invece come dedotto dall’ACR Siena 1904 Spa, la Società ricorrente verrebbe a subire un nocumento non consentito né dalla Convenzione né dal Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 della Lega Italiana Calcio Professionistico, Titolo III.

Deve infine imporsi alla Società ricorrente la previa emissione di regolare fattura per ottenere il pagamento dei ratei concordati, essendo ciò espressamente previsto dalla richiamata Convenzione, ma ciò limitatamente ai ratei relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 non essendo in alcun modo evincibile il termine di scadenza di detti pagamenti che deve quindi essere fissato al termine di ciascun mese.

La reciproca soccombenza impone la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società GS San Miniato e accerta il diritto della ricorrente a percepire la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) riferita alle mensilità di novembre e dicembre del 2022, previa emissione di regolare fattura.

Nulla in ordine alle spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 30 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

 

 

 

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