FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 196/AA del 30/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CALLARI ZOCCATELLI POL PEDEMONTE ASD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 197 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Agostino CALLARI e Alberto ZOCCATELLI, e della società POL. PEDEMONTE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

AGOSTINO CALLARI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore con autorizzazione alla firma tesserato per la società Polisportiva Pedemonte A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40 quater, comma 3, delle NOIF, per aver trasmesso all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., unitamente alla richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2022-2023 del calciatore sig. Semler Holack Joao Vitor, un certificato di stato di famiglia e residenza di tale calciatore omettendo di verificare che lo stesso non fosse alterato nella data di rilascio;

ALBERTO ZOCCATELLI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Polisportiva Pedemonte A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 quater, comma 3, delle NOIF, per avere lo stesso trasmesso per la successiva presentazione all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto della L.N.D. al sig. Agostino Callari, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore con autorizzazione alla firma tesserato per la società Polisportiva Pedemonte A.S.D., unitamente alla richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2022 – 2023, un certificato di stato di famiglia e residenza del calciatore sig. Semler Holack Joao Vitor risultato alterato nella data di rilascio;

POL. PEDEMONTE ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Agostino Callari ed Alberto Zoccatelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Agostino CALLARI e Alberto ZOCCATELLI, e dal Sig. Graziano Baltieri, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. PEDEMONTE ASD;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Agostino CALLARI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alberto ZOCCATELLI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società POL. PEDEMONTE ASD;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it