FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 199/AA del 30/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LO ABDOULAYE PICONE LI VOLSI ASD POLISPORTIV…

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 76 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Papa Dame LO, Gueye ABDOULAYE, Fabio PICONE e Fabio LI VOLSI, e della società ASD POLISPORTIVA NICOSIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAPA DAME LO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Polisportiva Nicosia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso dell’attività del sig. Seck Serigne Maka, il quale svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori per le società Polisportiva Nicosia ed ASD Zena Montecelio, ai fini del proprio tesseramento per la ASD Polisportiva Nicosia nella stagione sportiva 2022 - 2023;

GUEYE ABDOULAYE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Polisportiva Nicosia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso dell’attività del sig. Seck Serigne Maka, il quale svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori per le società Polisportiva Nicosia ed ASD Zena Montecelio, ai fini del proprio tesseramento per la ASD Polisportiva Nicosia nella stagione sportiva 2022 - 2023;

FABIO PICONE, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la ASD Polisportiva Nicosia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere organizzato, in concorso con i sigg.ri Li Volsi Fabio e Seck Maka Serigne, uno "stage" non autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia della LND in Nicosia nei giorni 21 e 22 maggio 2022;

FABIO LI VOLSI, all’epoca dei fatti presidente tesserato per la ASD Polisportiva Nicosia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso nella stagione sportiva 2022-2023 dell’attività del sig. Seck Maka Serigne, che svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori per le società Polisportiva Nicosia ed ASD Zena Montecelio nella stagione sportiva 2022-2023, per ottenere il tesseramento dei calciatori sigg.ri Gueye Abdoulaye e Lo Papa Dame per la società appena citata. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere organizzato, in concorso con i sigg.ri Picone Fabio e Seck Maka Serigne, uno stage non autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia della LND in Nicosia nei giorni 21 e 22 Maggio 2022;

ASD POLISPORTIVA NICOSIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Li Volsi Fabio, Picone Fabio, Gueye Abdoulaye e Lo Papa Dame, ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione il sig. Maka Serigne Seck;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Papa Dame LO, Gueye ABDOULAYE e Fabio PICONE, e dal Sig. Fabio LI VOLSI in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA NICOSIA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Papa Dame LO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gueye ABDOULAYE, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Fabio PICONE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio LI VOLSI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA NICOSIA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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