DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 531 del 23.01.2023 – Delibera – GARA DEL 14/01/2023: SSD ARL FUTSAL PISTOIA – ASD NAPOLI FUTSAL Reclamo proposto dalle Società: Futsal Pistoia

GARA DEL 14/01/2023: SSD ARL FUTSAL PISTOIA – ASD NAPOLI FUTSAL Reclamo proposto dalle Società: Futsal Pistoia

Il Giudice Sportivo;

Esaminato il reclamo proposto dalla Società SSDARL FUTSAL PISTOIA avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Borruto Cristian Alejan in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.1528 del 27/06/2022 nella stagione agonistica 2021/2022 mentre lo stesso militava nelle file della Italservice C5. Sostiene la ricorrente che tale sanzione non sarebbe mai stata scontata nel prosieguo della manifestazione in quanto il calciatore in questione, dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale contenente le sanzioni, veniva tesserato presso altra Società appartenente ad una Federazione estera e lo stesso durante la sua militanza nel campionato estero avrebbe scontato solo una delle quattro giornate di squalifica ricevute; successivamente lo stesso faceva al rientro nella Federazione italiana venendo tesserato col Napoli ma avrebbe scontato solo due giornate delle tre giornate residue di squalifica prima di essere inserito in distinta nella gara oggetto del presente ricorso. Controdeduce nei termini la convenuta eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto il relativo preannuncio sarebbe stato inoltrato ad un indirizzo pec errato, nel merito sostiene che il nominato in questione, a seguito del suo trasferimento avvenuto nel mese di luglio 2022 presso il Club Atletico Boca Juniors che partecipa al campionato estero organizzato dalla Asociacion De Futbol Agentina, avrebbe scontato la squalifica di che trattasi nel corso del “torneo de Futsal 2022” e che lo stesso all’atto del trasferimento avvenuto in data 22/12/2022 non riportava alcuna sanzione all’interno del certificato internazionale di transfer. Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi.

In primo luogo va superata e respinta, ad avviso dello scrivente, la questione formale dell’invio del preannuncio di reclamo ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nel Comunicato n.1/2022, posto che il diverso indirizzo pec a cui è stato per errore indirizzato è comuque appartenente alla Divisione Calcio a Cinque, e soprattutto che la ricorrente ha correttamente inviato il preannuncio anche all’indirizzo pec della controparte, salvaguardando così i principi del contradittorio, potendo quest’ultima far valere le proprie argomentazioni in virtù del fatto che il preannuncio e il reclamo successivo hanno raggiunto lo scopo al quale erano destinati (cfr. ex plurimis, cfr. Cass., Sez. unite, 18 aprile 2016, n.7665; nonché, più di recente, Cass., ord., 14 febbraio 2019, n. 4505). Nel merito, dagli accertamenti esperiti si precisa che il suddetto atleta, nel corso della fase Play Off scudetto del Campionato Nazionale di Serie A 2021/2022, militando nelle file della Italservice C5 venne squalificato per quattro giornate effettive di gara come da C.U. n.1528 del 27/06/2022. Come è noto le norme che regolamentano l’esecutività ed effettività delle sanzioni della squalifica dei calciatori debbono essere coordinate anche con il Regolamento FIFA sullo Status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori, che costituisce una norma precettiva di diretta applicazione alle Federazioni nazionali. L’art. 12 del Regolamento FIFA, infatti, prevede che “qualsiasi sospensione disciplinare fino a quattro gare o fino a tre mesi che sia stata imposta a un calciatore della Federazione di provenienza, e che non sia stata interamente scontata al momento del trasferimento, dovrà essere ugualmente applicata dalla Federazione di destinazione presso la quale il calciatore in questione verrà tesserato, affinché tale sospensione possa essere scontata all’interno della Federazione stessa. Quanto viene rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento, la Federazione di provenienza ha l’obbligo di notificare la Federazione di destinazione per iscritto, per i calciatori tesserati come dilettanti, eventuali sospensioni disciplinari che debbano ancora essere (interamente) scontate”. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramenti Centrale FIGC risulta che la Federazione Italiana ha effettuato la dovuta comunicazione di cui all’art. 12 suddetto alla Federazione argentina, annotando all’interno del Certificato di trasferimento internazionale la sanzione della quattro giornate di squalifica residue da dover scontare a carico del calciatore Borruto Cristian Alejan . Al contrario nel transfer ricevuto dalla Federazione argentina a seguito della richiesta di tesseramento della società A.S.D. NAPOLI FUTSAL non compare nessuna sanzione residua da scontare, dovendosi pertanto considerare che lo stesso abbia scontato le squalifiche nel periodo di militanza nel campionato estero. In ogni caso, proprio in forza del dettato normativo sopra richiamato, si deve ritenere che l’obbligo da parte della Federazione di destinazione di far scontare la sanzione trova il suo presupposto indispensabile proprio nell’annotazione riportata all’interno del Certificato di trasferimento internazionale da parte della Federazione di provenienza, che nella fattispecie in esame è mancante. Da ciò consegue che, allorquando il calciatore Borruto Cristian Alejan è stato nuovamente trasferito in Italia e tesserato presso la A.S. D NAPOLI, la squalifica comminatagli con il comunicato ufficiale n.1528 del 27/06/2022 deve intendersi scontata ed i l calciatore medesimo ha partecipato in posizione regolare all’incontro in epigrafe.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 493 del 17/01/2023 decide: a) di respingere il reclamo, omologando il risultato conseguito sul campo SSDARL FUTSAL PISTOIA - A.S.D. NAPOLI FUTSAL 4 - 4; b) la tassa reclamo è addebitata.

 

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