DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 562 del 27.01.2023 – Delibera – GARA DEL 15/01/2023: ASD LEVANTE CAPRARICA – APS REGGIO SPORTING CLUB Reclamo proposto dalle Società: Levante Caprarica

GARA DEL 15/01/2023: ASD LEVANTE CAPRARICA – APS REGGIO SPORTING CLUB

Reclamo proposto dalle Società: Levante Caprarica

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo regolarmente presentato dalla Società A.S.D. LEVANTE CAPRARICA avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi le calciatrici Corrao Stefania e Carluccio Beatrice in posizione irregolare in quanto non tesserate alla data della disputa dell’incontro e comunque per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici formate non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.01/22 del 19/07/2022 per le gare del campionato Femminile di Serie A2. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che aveva schierato n.7 calciatrici formate e che le due calciatrici in questione, pur non figurando alla data della disputa dell’incontro nell’elenco delle calciatrici tesserate per la propria società, dovevano entrambe considerasi regolarmente tesserate in quanto la relativa richiesta di tesseramento era stata depositata telematicamente il giorno antecedente la disputa della gara e che quindi non era incorsa in alcuna violazione di regolamento del campionato Femminile di Seria A2 rispettando il numero minimo di formate. Il ricorso è fondato e va accolto. Secondo quanto previsto dal C.U. n.01/2022, che regolamenta il campionato di Serie A2 Femminile, “Nelle gare del Campionato Femminile di A2, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le giocatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2022/2023 alla data del 4 Febbraio 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 5 Febbraio 2023, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. (…omissis….) Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatrici formate.” In caso di inosservanza di tale disposizione da parte delle società è stata espressamente prevista la sanzione della perdita dell’incontro (“Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni”). Dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che la calciatrice CORRAO STEFANIA non risultava tesserata presso la Società A.P.S. REGGIO SPORTING CLUB alla data della disputa dell’incontro (15/01/2023), poiché il tentativo di tesseramento cui ha fatto riferimento la resistente in realtà non ha avuto esito positivo, in quanto la società non ha seguito il corretto iter di tesseramento previsto dallo status della calciatrice, la cui domanda telematica di tesseramento risulta essere stata presentata presso un portale errato e per questo respinta. La predetta calciatrice, pertanto, alla data di disputa della gara si trovava in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte all’incontro in oggetto in violazione dei limiti di partecipazione previsti dal C.U. 02/2021 per le gare del Campionato di Seria A2 Femminile.

P.Q.M.

Visto il C.U. n.01/2022 e l’art.10 comma 6 lett. a del C.G.S. scioglimento della riserva di cui al C.U. 505 del 18/01/2023 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : A.P.S. REGGIO SPORTING CLUB la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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