F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 127/CSA pubblicata del 1 Febbraio 2023 – Alma Juventus Fano 1906 Srl – calciatore Lorenzo Capezzani
Decisione n. 127/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 139/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 139/CSA/2022-2023, proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 Srl, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 75 del 10.01.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.01.2023, l’Avv. Andrea
Galli;
Sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Alma Juventus Fano 1906 Srl ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Lorenzo Capezzani, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 75 del 10.01.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Alma Juventus Fano / Team Nuova Florida 2005 del 08.01.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.
In particolare, la società Fano ha sostenuto che il calciatore Capezzani non ha colpito l’avversario con un colpo o una percossa, ma, al contrario, avvicinandosi a lui, gli ha solamente dato un buffetto bonariamente e senza alcuna intenzionalità violenta, gesto che sarebbe stato interpretato erroneamente dal Direttore di Gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 gennaio 2023 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., dai quali risulta che “A gioco fermo, colpiva con due schiaffi a mano aperta il volto del giocatore avversario che si trovava a terra perché aveva appena subito fallo. Quest'ultimo non subiva danni al volto e non richiedeva l'intervento dei sanitari. Il giocatore reo di aver commesso la violenza si allontanava subito dal recinto di gioco”. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro della gara ha precisato che il calciatore del Fano si è avvicinato da dietro ad un avversario che si trovava a terra, e, seppur con l’evidente intenzione di farlo rialzare velocemente al fine di riprendere la gara, lo ha colpito con due schiaffi al volto, di media intensità.
Le precisazioni fornite dal Direttore di Gara consentono di ritenere che il comportamento tenuto dal Capezzani configuri una condotta sanzionabile in ogni caso con 3 giornate di squalifica e ciò sia che lo si qualifichi come violento, sia che lo si valuti come gravemente antisportivo. In tale ultimo caso, infatti, la sanzione edittale di 2 giornate andrebbe aggravata con l’attribuzione di un’ulteriore giornata di squalifica, tenuto conto delle modalità inopportune e sconvenienti, oltre che irruente, con le quali ha cercato di indurre l’avversario a rialzarsi velocemente, giacché il giocatore attinto dai colpi si trovava a terra ed il tesserato sanzionato gli si è avvicinato da tergo, colpendolo con sorpresa al volto con due schiaffi a mano aperta.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 Srl deve essere respinto, ritenendosi congrua la sanzione della squalifica per tre giornate comminata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce