F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 121/TFN – SD del 2 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 13962/43pf 22-23/GC/SA/mg del 7 dicembre 2022, nei confronti del sig. Stefano Commini e della società AC Prato – Reg. Prot. 97/TFN-SD

 

Decisione/0121/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0097/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 24 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13962/43pf 22-23/GC/SA/mg del 7 dicembre 2022, nei confronti del sig. Stefano Commini e della società AC Prato,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 7 dicembre 2022, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:

1) il sig. Stefano Commini, tesserato per la corrente stagione sportiva quale Presidente e legale rappresentante della società AC Prato, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito al sig. Andrea Maretto, responsabile tecnico della scuola calcio del settore giovanile dell’AC Prato, di svolgere attività di proselitismo sostanziatasi nel contattare, in data 1° settembre 2022 mediante messaggi WhatsApp, il giovane calciatore Gianmarco Piccione, tesserato per la società Zenith Prato SSDARL, chiedendogli espressamente di tesserarsi per la stagione 2022-2023 per la AC Prato;

2) la società AC Prato a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, sig. Stefano Commini, così come riportato nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 12 luglio 2022 la Procura federale, a seguito della pubblicazione di un articolo giornalistico sul quotidiano “La Nazione” in ordine alla campagna condotta dell’A.C. Prato per ricostituire la propria scuola calcio, iscriveva nel registro il procedimento n. 43pf22-23, avente ad oggetto “Notizie stampa in ordine alla condotta dell’AC Prato la quale starebbe svolgendo attività di proselitismo con tesserati di altre società”.

Nel citato articolo si riportavano le dichiarazioni di alcuni dirigenti di società calcistiche locali, i quali contestavano all’AC Prato di portare avanti una campagna di tesseramenti a tappeto di giovani calciatori, mediante la loro sottrazione, con metodi ritenuti non corretti, alle loro più piccole società.

L’attività istruttoria posta in essere dalla Procura è consistita, anzitutto, nell’acquisizione dei fogli di censimento relativi alla stagione 21/22 e 22/23 delle società dilettantistiche Chiesanuova 1975 ASD, SSD Galcianese ASD, SSD Coiano Santa Lucia Social Club e ASD Viaccia Calcio. Inoltre sono stati acquisiti i fogli di censimento relativi alla stagione sportiva 22/23 relativi all’Associazione Calcio Prato SDD ARL.

La Procura procedeva, quindi, all’audizione degli esponenti delle predette società.

Il sig. Andrea Andreini, Presidente della SSD Galcianese ASD, precisava che le lamentele espresse nell’articolo giornalistico erano solo “di carattere morale”, non essendo a conoscenza di particolari comportamenti scorretti da un punto di vista di giustizia sportiva. Il sig. Sauro Ravai, Presidente della SSD Viaccia Calcio, affermava di essersi già in precedenza dissociato, in termini ufficiali, dal contenuto dell’intervista, che era stata rilasciata dal vice Presidente della stessa società sig. Gianni Esposito; quest’ultimo, a sua volta, smentiva il contenuto della medesima intervista che affermava essere frutto di fraintendimenti da parte dell’intervistatore. Il sig. Roberto Macrì, Presidente della società Coiano Santa Lucia Social Club, precisava di non essere al corrente di specifici fatti, relativi alla predetta presunta attività di proselitismo condotta dalla AC Prato, che potessero avere rilievo penale/disciplinare.

Tutti i predetti rappresentanti riferivano che i reclutamenti dei giovani calciatori da parte dell’AC Prato erano avvenuti a partire dall’1 luglio, data a partire dalla quale essi erano liberi da ogni vincolo.

Il sig. Giovanni Moschiti ed il sig. Gabriele Pecoraro, rispettivamente Presidente e responsabile sportivo della società Chiesanuova 1975 ASD, dichiaravano di non essere a conoscenza di alcun reclutamento da parte dell’AC Prato nei confronti del settore giovanile del Chiesanuova.

Infine, veniva sentito il sig. Pierpaolo Biagi, Responsabile della Scuola Calcio della società AC Prato, il quale metteva in evidenza che il reclutamento di giovani calciatori per la Scuola calcio rifondata per la stagione sportiva 2022-2023 era avvenuta tramite open days ai quali i ragazzi si erano presentati senza alcuna preventiva chiamata diretta da parte della società.

Nella richiesta di prima proroga del termine per la conclusione delle indagini ai sensi dell’art.119, comma 5, del Codice di Giustizia sportiva FIGC e dell’art. 47, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, la Procura precisava di aver ricevuto in data 1 settembre 2022 una mail, inviata dal sig. Enrico Cammelli, Vice Presidente della società sportiva dilettantistica Zenith Prato, in cui si lamentava che un tesserato dell’AC Prato, Andrea Maretto, Responsabile tecnico della Scuola Calcio, avrebbe contattato un tesserato della stessa Zenith Prato, Piccione Gianmarco, appartenente alla categoria degli esordienti, esortandolo a tesserarsi per l’AC Prato.

Ottenuta la proroga dei termini di indagine, la Procura sentiva il sig. Riccardo Tanzini, allenatore della scuola calcio della Zenith Prato, il quale riferiva di aver letto i messaggi con cui il predetto Andrea Maretto aveva cercato di convincere il tesserato Piccione Gianmarco a trasferirsi all’AC Prato, aggiungendo che il Maretto avrebbe avuto i contatti telefonici dei ragazzi e dei genitori della Zenith Prato in quanto fino ad aprile 2022 era stato responsabile della scuola calcio di quest’ultima società.

Veniva quindi sentito dalla Procura il Presidente della società Zenith Prato il quale lamentava che il predetto Andrea Maretto avrebbe contattato decine di giocatori del settore giovanile della Zenith Prato per portarli nella nuova società AC Prato a partire dal 27 aprile 2022, data in cui, nonostante fosse ancora tesserato, sia come giocatore che come tecnico, presso la Zenith Prato era stato presentato su varie testate giornalistiche come nuovo Responsabile tecnico della scuola calcio giovanile dell’AC Prato. Precisava, infine, che, da ultimo, la famiglia di Gianmarco Piccione aveva comunicato di voler ottenere lo svincolo necessario per il trasferimento del giovane calciatore alla scuola calcio dell’AC Prato.

All’esito di tali attività, acquisiti i fogli di censimento relativi alle stagioni 21/22 e 22/23 della società Zenith Prato e lo storico dei tesseramenti di Gianmarco Piccione e di Andrea Maretto, la Procura procedeva, infine, alla comunicazione di conclusione indagini in cui al sig. Andrea Maretto veniva ascritta la violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere un’attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori, concretatasi nei fatti sopra riportati.

Al sig. Stefano Commini e alla società AC Prato venivano ascritte le violazioni oggetto del presente giudizio.

Ricevuta la notifica della comunicazione di conclusione indagini, il sig. Andrea Maretto chiedeva, tramite il suo legale, la definizione del procedimento ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Anche la AC Prato chiedeva, tramite il medesimo legale, di definire ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva la propria posizione con riguardo alla responsabilità oggettiva relativa alle condotte riferite al sig. Andrea Maretto.

Il sig. Stefano Commini non faceva pervenire memorie alla Procura Federale e non chiedeva di essere audito.

In data 15 novembre 2022 veniva comunicato al Presidente della FIGC, l’accordo tra la Procura Federale ed i richiedenti per l’applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, alla luce degli esiti dell’attività istruttoria espletata, tenuto conto degli intervenuti accordi ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, in data 7 dicembre 2022 la Procura Federale provvedeva a notificare al sig. Stefano Commini e all’AC Prato l’atto di deferimento con i capi di incolpazione in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

In conseguenza del deferimento operato dalla Procura Federale il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 21 dicembre 2022.

In data 16 dicembre 2022 il difensore dei deferiti depositava memoria nel loro interesse.

All’udienza del 21 dicembre 2022 veniva disposto il rinvio della trattazione del procedimento all’udienza del 24 gennaio 2023, tenuto conto dell’alta difficoltà di pubblicazione della decisione nel termine dettato dall'art. 82, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva a causa della chiusura degli uffici federali dal 23 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023.

II dibattimento

All’udienza del 24 gennaio 2023 è comparso l’avv. Loredana Fardello, in rappresentanza della Procura Federale, la quale, riportandosi agli atti, concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Stefano Commini, mesi 3 (tre) di inibizione; per la società AC Prato SSD A RL, euro 300 (trecento) di ammenda.

La decisione

Il Collegio ritiene che gli addebiti ascritti ai deferiti non trovino riscontro negli esiti del procedimento, che si caratterizza per la carenza di attività istruttoria e/o investigativa svolta in relazione alla posizione del Presidente dell’AC Prato, sig. Stefano Commini e per l’assoluta assenza di indizi e prove idonei all’affermazione di una responsabilità disciplinare a suo carico.

Nessun elemento emerge, in effetti, dall’attività istruttoria svolta, per poter affermare la responsabilità del sig. Stefano Comini, nella sua qualità di Presidente dell’AC Prato, per aver consentito o, comunque, non impedito gli atti di proselitismo che la Procura ha addebitato al responsabile tecnico della Scuola Calcio della medesima società, sig. Andrea Maretto (il quale, per parte sua, ha definito il procedimento con un accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva).

A questo proposito deve rilevarsi, come rilevato anche in alcuni precedenti della Corte Federale d’Appello, che la responsabilità imputata al Presidente di una società per il fatto commesso da un componente della stessa compagine sociale non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, prescindente, in quanto tale, da qualsiasi nesso di causalità con il fatto illecito e dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa (CFA, decisione n. 63/CFA/2021-2022).

Ed invero, onde evitare forme di pura responsabilità di posizione (ammissibili, a tutto voler concedere, solo nell’ambito dell’illecito civilistico) è necessario che, in relazione a fatti da cui sia scaturita la violazione delle norme dell’ordinamento federale commessi da parte di esponenti della società, possa affermarsi, quale elemento minimo di imputazione della responsabilità disciplinare in capo al legale rappresentante della società, la conoscenza o, quanto meno, la colpevole ignoranza degli stessi fatti da parte di quest’ultimo, con conseguente violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti proprio dall’assunzione della funzione di Presidente della compagine sociale (cfr. CFA, decisione n. 63/CFA/2021-2022).

Nel caso di specie non possono addebitarsi al rappresentante della società, in base alle emergenze istruttorie, neanche ipotetiche carenze di tipo organizzativo, essendo evidente che i fatti imputati allo stesso Maretto, ed in particolare l’invito rivolto al giocatore della squadra avversaria Giammarco Piccione di trasferirsi all’AC Prato, sono frutto di quella che, in base alle risultanze degli atti di causa, risulta essere solo un’iniziativa strettamente personale dello stesso allenatore, non ascrivibile, sotto alcun profilo, alla violazione di obblighi di garanzia da parte dell’incolpato nella sua qualità di Presidente della squadra. Non emergono, infatti, elementi, per poter affermare che questi, attraverso specifici accorgimenti organizzativi, avrebbe potuto concretamente impedire la commissione dello specifico fatto contestato all’allenatore, ovvero l’invio di comunicazioni personali a tesserati di altre società, né, tanto meno, può dirsi che egli abbia consentito a tali comportamenti.

In definitiva, in base agli esiti dell’attività di indagine compiuta dall’organo inquirente, non emerge alcun indizio, e neanche alcuna dichiarazione o chiamata in causa, comprovante la responsabilità dell’incolpato Presidente della società AC Prato per i fatti la cui commissione è stata addebitata, in via diretta, ad Andrea Maretto.

Ne consegue che neanche la società può, a sua volta, rispondere del fatto infondatamente iscritto, per quanto appena esposto, al proprio Presidente.

L’infondatezza, nel merito, degli addebiti rivolti nei confronti degli incolpati assorbe, e rende pertanto superfluo, l’esame dell’eccezione preliminare, formulata nella memoria di costituzione degli stessi accusati, di asserita improcedibilità del deferimento in conseguenza della mancata iscrizione di un nuovo procedimento a seguito della segnalazione, avvenuta in data 1 settembre 2022, dei fatti imputati al Maretto e, per esso, agli odierni incolpati. Può comunque rilevarsi, in proposito, che la riconducibilità dei fatti denunciati in data 1 settembre 2022 all’oggetto generale delle indagini originariamente avviate, ha reso sin dall’origine assolutamente superflua, e pertanto non dovuta, l’iscrizione di un nuovo ed autonomo procedimento nell’apposito registro, sicché l’eccezione appare priva di fondamento.

Si ritiene, dunque, insussistente ogni responsabilità dei soggetti incolpati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                    Giuseppe Rotondo

 

Depositato in data 2 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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