C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 CSAT 1 del 27/09/2022 – Delibera – Procedimento 1/A A.S.D. VIAGRANDE C/5 (CT) avverso squalifica per tre gare effettive del calciatore Di Mauro Davide. Campionato Serie C1 Calcio A5, gara SOCIETA’ CALCISTICA GELA – VIAGRANDE C5 del 10/09/2022. Comunicato Ufficiale N. 74 del 13/09/2022

Procedimento 1/A

A.S.D. VIAGRANDE C/5  (CT) avverso squalifica per tre gare effettive del calciatore Di Mauro Davide. Campionato Serie C1 Calcio A5, gara SOCIETA’ CALCISTICA GELA – VIAGRANDE C5 del 10/09/2022.

Comunicato Ufficiale N. 74 del 13/09/2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e contestuale richiesta atti, cui è seguito invio motivi a mezzo pec del 16.09.2022, la A.S.D. VIAGRANDE C5, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e, denegando l’atto di violenza del proprio tesserato nei confronti di un calciatore avversario, chiede l’annullamento della squalifica applicata al calciatore ovvero la riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione della sanzione perché, come da immagini di due video allegati ai motivi di reclamo, non sarebbe stato commesso nessun atto di violenza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, dichiara inammissibile la produzione video allegata al reclamo poiché ai sensi del comma 2 art. 61 C.G.S. i filmati possono essere utilizzati qualora mostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso, allontanato, un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (cfr. CFA decisione 2/cfa/2223 dec.02 del 01/07/2022).

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 13’ del 2° T. il sig. Di Mauro Davide è stato espulso per aver colpito da tergo con una gomitata un avversario durante lo svolgimento di un’azione di gioco.

In ragione di quanto sopra la Corte Sportiva rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e, purtuttavia, ritiene di dovere parzialmente accogliere il gravame, riqualificando la condotta come gravemente antisportiva e per l’effetto rideterminando la sanzione nel minimo edittale di cui al comma 1 dell’art. 39 C.G.S., in considerazione del fatto che, avuto riguardo alle modalità della condotta, come desumibili dagli atti, non si può ritenere che la stessa possa essere qualificata quale violenta, non essendo il gesto, connotato da intenzionalità e volontarietà nè teso tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce né tantomeno essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri.

Pertanto, il comportamento del giocatore deve essere considerato nella forma meno grave della condotta antisportiva trattandosi di un comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Di Mauro Davide e, per l’effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

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