C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 31/08/2022 – Delibera – gara del 28/ 8/2022 PETROSINO 1969 – FOLGORE CALCIO C.VETRANO

gara del 28/ 8/2022 PETROSINO 1969 - FOLGORE CALCIO C.VETRANO

Dato atto della segnalazione da parte della Società Folgore Calcio C.Vetrano, pervenuta successivamente alla pubblicazione del C.U. n 52 del 30/8/2022 con il quale veniva omologato il risultato della gara di Coppa Italia Promozione, Petrosino 1969/Folgore Calcio C.Vetrano del 28/8/2022;

Esperite le consequenziali verifiche con il provider di posta certificata, si è accertato che la Società FOLGORE CALCIO C.VETRANO ha correttamente trasmesso a mezzo PEC, non recepita in tempo utile a causa di un disguido tecnico, i motivi di ricorso in relazione alla gara di cui trattasi, ottemperando alle norme relative alla proposizione di ricorso di primo grado per le gare di Coppa Italia di Promozione;

Quest'Organo di Giustizia Sportiva, in autotutela, pertanto, annulla l'omologazione della gara Coppa Italia Promozione, Petrosino 1969 - Folgore Calcio C.Vetrano del 28/8/2022 e procede con l'esame del ricorso:

1-0; Ricorso Folgore Calcio C.Vetrano;

Con ricorso ritualmente proposto, la Società Folgore Calcio C.Vetrano segnala la posizione irregolare dei calciatori Amodeo Giovanni e York Kawi, impiegati dalla Società Petrosino 1969 sebbene squalificati;

Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che:

I calciatori Amodeo Giovanni e York Kawi, impiegati dalla Società Petrosino 1969, risultano entrambi colpiti da squalifica per una gara, con provvedimenti pubblicati sul C.U. n 488 del 10/6/2022, in relazione alla gara di Coppa Sicilia I Categoria, Petrosino 1969/Villarosa Calcio dell'8/6/2022, squalifiche che, non scontate nel corso della precedente stagione, andavano scontate nella gara di cui si tratta ed alla quale, pertanto, i predetti non avevano titolo per parteciparvi;

Pertanto, visti l'art. 10, comma 6, del C.G.S. ed il punto 4 del Regolamento della Coppa Italia Promozione pubblicato sul C.U. n. 41 dell'11/08/2022;

Si delibera:

Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Folgore Calcio C.Vetrano, restituendo alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S. già versato;

Di infliggere alla Società Petrosino 1969 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 nonché l'esclusione dal prosieguo della manifestazione;

Di infliggere ai calciatori Amodeo Giovanni (25/4/1982) e York Kawi (3/12/1998), Società Petrosino 1969, una ulteriore giornata di squalifica;

Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Petrosino 1969, Licari Davide, la sanzione dell'inibizione fino al 20/09/2022.

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