C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 30/09/2022 – Delibera – gara del 17/ 9/2022 FUTSAL ROSOLINI – CITTA’ DI ADRANO C5

gara del 17/ 9/2022 FUTSAL ROSOLINI – CITTA’ DI ADRANO C5

8-3; Ricorso Città di Adrano

Con ricorso ritualmente proposto la Società Città di Adrano segnala la posizione irregolare del calciatore Spatola Antonio, impiegato dalla Società Futsal Rosolini sebbene non provvisto del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica o di altra certificazione equipollente;

La Società Futsal Rosolini ha prodotto proprie controdeduzioni che non possono essere prese in considerazione stante che le stesse non sono state inviate alla Società controparte come prescritto dall’art. 49, comma 5, del C.G.S.;

Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si è verificato che lo Spatola è in possesso di idonea certificazione, con scadenza 2/12/2022, come può rilevarsi dalle AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI, ART. 34 N.O.I.F., pubblicate sul C.U. n. 197 del 9/12/2021;

Il calciatore in questione aveva pertanto titolo a prendere parte alla gara oggetto del presente ricorso;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di respingere il ricorso proposto dalla Società Città di Adrano, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cuiall'art.48, comma 2, del C.G.S.;

Di dare atto del risultato conseguito in campo.

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