C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 102 TFT 03 del 04/10/2022 – Delibera – Procedimento n. 5/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. Fabrizio LAGANA’, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia; 2) Sig. Gino Antonino DI GRAZIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia; 3) Sig. Domenico FIUMARA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia; 4) sig. Simone Rosario SAGGIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia; 5) sig. Daniel VITELLINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia; 6) sig. Alessandro NOLFO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia; 7) sig. Samuele SIMONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia; 8) sig. Matteo Graziano FERRARO FIORENTINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia; 9) sig. Francesco TERMINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova; 10) sig. Antonio GIUFFRIDA all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova; 11) il sig. Mattia MARINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova; 12) il sig. Simone RAPISARDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova; 13) sig. Giambattista FAZIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova; 14) A.S.D. F.C. GYMNICA SCORDIA; 15) A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA.

Procedimento n. 5/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1) Sig. Fabrizio LAGANA’, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;

2) Sig. Gino Antonino DI GRAZIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;

3) Sig. Domenico FIUMARA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;

4) sig. Simone Rosario SAGGIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;

5) sig. Daniel VITELLINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;

6) sig. Alessandro NOLFO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia; 7) sig. Samuele SIMONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;

8) sig. Matteo Graziano FERRARO FIORENTINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;

9) sig. Francesco TERMINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova;

10) sig. Antonio GIUFFRIDA all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova;

11) il sig. Mattia MARINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova;

12) il sig. Simone RAPISARDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova;

13) sig. Giambattista FAZIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova;

14) A.S.D. F.C. GYMNICA SCORDIA;

15) A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA.

La Procura Federale con nota 5936/737 pfi 21-22/PM/ag del 9 settembre 2022 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni: 1. il sig. Fabrizio LAGANA’, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 2. il sig. Gino Antonino DI GRAZIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 3. il sig. Domenico FIUMARA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 4. il sig. Simone Rosario SAGGIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 5. il sig. Daniel VITELLINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 6. il sig. Alessandro NOLFO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 7. il sig. Samuele SIMONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 8. il sig. Matteo Graziano FERRARO FIORENTINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 9. il sig. Francesco TERMINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 10. il sig. Antonio GIUFFRIDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 11. il sig. Mattia MARINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 12. il sig. Simone RAPISARDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 13. il sig. Giambattista FAZIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova; 14.- la società A.S.D. F.C. GYMNICA SCORDIA-a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; 15.- la società A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda e Giambattista Fazio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza dibattimentale del 04/10/2022 così fissata l’udienza, sono comparsi l’Avv. Antonio Torrisi per i deferiti sig.ri Saggio Rosario Simone, Di Grazia Gino Antonio, Laganà Fabrizio e Vitellino Daniel il quale ha depositato, nei termini memoria difensiva; sono altresì comparsi i Sigg.ri Fiumara Domenico e Simone Samuele, tutti della A.S.D. Gymnica Scordia. Sono altresì comparsi i Sigg.ri Termini Francesco, Giuffrida Antonio, Marino Mattia, Rapisarda Simone e Fazio Giambattista, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova, nonché il Sig. Russo Fabrizio Stefano per la A.P.D. Libertas Catania Nuova, giusta delega in atti. Non sono comparsi, sebbene agli stessi sia stato ritualmente comunicato l’avviso di trattazione dell’odierna udienza nei termini, il sig. Nolfo Alessandro e Ferraro Fiorentino Matteo Graziano, entrambi tesserati per la A.S.D. Gymnica Scordia nonché quest’ultima Società. Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: per i sigg.ri Laganà Fabrizio, Di Grazia Gino Antonino, Fiumara Domenico, Saggio Simone Rosario, Vitellino Daniel, Nolfo Alessandro, Simone Samuel, Ferraro Fiorentino Matteo Graziano, la squalifica per tre gare ciascuno; per la società A.S.D. FC Gymnica l’ammenda di € 600,00; ai Sigg.ri Termini Francesco, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Rapisarda Simone e Fazio Giambattista, tutti calciatori tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova, cinque gare di squalifica per ciascuno; € 300,00 di ammenda per la A.P.D. Libertas Catania Nuova. L’Avv. Antonio Torrisi per i suoi assistiti ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito disciplinare ed in via subordinata l’applicazione della sanzione nel minimo edittale. Tutti gli altri deferiti presenti hanno respinto ogni addebito ed hanno chiesto di essere prosciolti. La società A.P.D. Libertas Catania Nuova ha eccepito di essere stata già sanzionata per i medesimi fatti dal GST. Il Tribunale Federale visti gli atti ed i documenti allegati al fascicolo rileva che come riferito dal direttore di gara al termine dell’incontro Gymnica Scordia – Libertas Catania Nuova disputatasi a Scordia il 6/5/2022, semifinale campionato provinciale Under 17, i giocatori della Libertas Nuova Catania, senza alcun apparente motivo, hanno aggredito i calciatori della Gymnica Scordia che, in quel momento stavano festeggiando la vittoria appena ottenuta in campo, scatenando, in tal modo, una rissa che vedeva coinvolti la quasi totalità dei calciatori in campo. In base a quanto riportato in referto il giudice territoriale competente assumeva i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati individuati dall’arbitro e sanzionava con una ammenda la sola Libertas Catania Nuova rimettendo per il resto gli atti alla Procura Federale. A seguito delle indagini espletate la Procura Federale deferiva a questo TFT i soggetti meglio indicati in epigrafe. Ciò posto si ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto poiché i fatti sono ampiamente documentati dalle immagini video prodotte in atti e ciò senza contare che alcuni dei partecipanti alla rissa sono stati oggetti del provvedimento amministrativo del DASPO. Peraltro la difesa dei sig.ri Vitellino (n.9), Laganà (n.2) Saggio (n.6) e Di Grazia (n.3) sembra sostenere, in parte la non partecipazione alla rissa dei suoi assistiti, ed in parte la scriminate della legittima difesa, linea difensiva questa che non trova riscontro dall’esame dei due video prodotti dalla Procura Federale. Più precisamente dall’esame del video della durata di 25” sec. si vede chiaramente al minuto 00.00.08 che il n.9 della Gymnica Scordia sferra un calcio ad un avversario che in quel momento si trova a terra; sempre da tale video si vede al minuto 00.00.05 il n.2 Laganà colpire con pugni un avversario e al minuto 00.00.12 lo stesso calciatore colpisce altro calciatore avversario con un calcio. Infine il n.2 Laganà è presente anche nel secondo filmato della durata di 2’ circa e più precisamente al minuto 01.31.00 dove lo si vede colpire con un calcio al petto un calciatore avversario. Il n.6 Saggio nel video di 2’ lo si vede colpire un avversario a terra nei momenti iniziali della rissa (00.01.12 del video). Il n.3 Di Grazia dal video di 25” sec. lo si vede che tenta di aggredire uno dello staff della squadra avversaria (min. 00.00.07), così come il n. 18 Simone Samuele (min. 00.01.26) colpisce calciatori avversari. A ciò si aggiunga che gli stessi sono stati comunque riconosciuti come partecipanti alla rissa dai sig.ri Castiglia e Di Stefano (vedi dichiarazioni rese al rappresentante della Procura Federale) insieme al n.4 Fiumara al n.14 Nolfo e 21 Fiorentino. Ciò vale anche per gli atleti tesserati, all’epoca dei fatti, per l’A.P.D. Libertas Catania Nuova in quanto la loro partecipazione risulta provata non solo dall’esame delle immagini video ma anche dalla circostanza che gli stessi sono stati riconosciuti dai propri dirigenti Marletta e Russo (vedi dichiarazioni rese al rappresentante della Procura Federale). In particolare dal video della durata di 25” sec. si nota il n.6 Giuffrida colpire un avversario con un pugno (min. 00.00.03) e subito dopo colpire altro avversario con un calcio (min. 00.00.11). Sempre da questo video si vede il n. 2 Termini colpire un avversario con pugni (min. 00.00.02). Dal secondo video della durata di min 2’ si rileva che il n. 16 Marino colpisce un avversario con dei pugni (min. 00.01.06). Da quest’ultimo video si rileva anche che il n.18 Rapisarda colpisce un avversario con dei pugni (min. 00.01.30). Sotto altro profilo giova ricordare che secondo il costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione si risponde del reato di rissa per il solo fatto di avervi partecipato risultando del tutto ininfluente, ai fine della configurazione del reato, se l’azione del partecipante sia stata offensiva o difensiva. Infine, per quanto riguarda la contestata responsabilità oggettiva alla Gymnica Scordia e Libertas Catania Nuova per i fatti posti in essere dai loro rispettivi tesserati, questa trova certamente applicazione ma in questa sede deve essere sanzionata la sola Gymnica Scordia poiché, per come risulta dalla decisione del GST pubblicata sul C.U. n.59 dell’11/05/2022 della Delegazione Provinciale di Catania, la soc. Libertas Catania Nuova è stata già sanzionata per i medesimi fatti con la conseguenza che per quest’ultima va applicato il principio del “ne bis in idem”. In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale vanno accolte così come da dispositivo tenendo conto nella quantificazione che la stessa deve essere aggravata per i calciatori tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova poiché con il loro comportamento hanno dato luogo all’origine della rissa. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale definitivamente pronunciando applica Ai tesserati della A.S.D. Gymnica Scordia: Fabrizio LAGANA’ la squalifica per tre gare; Gino Antonino DI GRAZIA la squalifica per tre gare; Domenico FIUMARA la squalifica per tre gare; Simone Rosario SAGGIO la squalifica per tre gare; Daniel VITELLINO la squalifica per tre gare; Alessandro NOLFO la squalifica per tre gare; Samuele SIMONE la squalifica per tre gare; Matteo Graziano FERRARO FIORENTINO la squalifica per tre gare; Ai tesserati della A.P.D. Libertas Catania Nuova: Francesco TERMINI la squalifica per cinque gare; Antonio GIUFFRIDA la squalifica per cinque gare; Mattia MARINO la squalifica per cinque gare; Simone RAPISARDA la squalifica per cinque gare. Alla Società A.S.D. Gymnica Scordia per responsabilità oggettiva per quanto addebitato ai propri tesserati l’ammenda di € 300,00= Proscioglie l’A.P.D. Libertas Catania Nuova perché già sanzionata per i medesimi fatti dal Giudice Sportivo territoriale. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 51, comma 4, e 53 del C.G.S.

 

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