C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 TFT 02 del 26/07/2022 – Delibera – Procedimento n. 3/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Il sig. FRANCESCO CHIMENTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. San Giorgio Piana); 2) L’A.S.D. SAN GIORGIO PIANA

Procedimento n. 3/B:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1) Il sig. FRANCESCO CHIMENTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. San Giorgio Piana);

2) L’A.S.D. SAN GIORGIO PIANA

La Procura Federale con nota Prot.20888/534pfi21-22/PM/ps del 30 giugno 2022 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni: a) il sig. Francesco Chimenti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Giorgio Piana, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.2.2022, a seguito dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo relativi alla gara Accademia Trapani-San Giorgio Piana disputata in data 30.1.2022 e valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021/2022, inviato all’arbitro dell’incontro appena citato il seguente messaggio, attraverso il social network Facebook: . il sig. Francesco Chimenti, in particolare, aveva preso parte nelle fila della squadra ospite alla gara Accademia Trapani-San Giorgio Piana disputata in data 30.1.2022 ed era stato espulso dall’arbitro e sanzionato dal Giudice Sportivo con una squalifica “per sette gare effettive”; b) la società A.S.D. San Giorgio Piana a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Chimenti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. All’udienza dibattimentale del 26.07.2022, così fissata l’udienza, nessuno è comparso per i deferiti sebbene agli stessi sia stato ritualmente comunicato l’avviso di trattazione dell’odierna udienza, né gli stessi, nei termini, hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1) Per il sig. Francesco Chimenti, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. San Giorgio Piana, la sanzione di quattro gare di squalifica; 2) Per l’A.S.D. San Giorgio Piana, la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per responsabilità oggettiva. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto. In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione al sig. Francesco Chimenti risulta provato non solo dalla produzione dello screenshot del profilo Facebook riferibile al sig. Francesco Chimenti, ma anche dalla dichiarazione resa da quest’ultimo al rappresentante della Procura Federale, delegato delle indagini, con cui ha ammesso di essere l’autore dello scritto sebbene abbia giustificato il suddetto comportamento riferendo di essere stato preso da un momento di rabbia dovuto alla pesante squalifica subita.

La dichiarazione così come riportata risulta certamente lesiva della reputazione del direttore di gara in quanto tende a mettere in dubbio non solo la imparzialità di quest’ultimo ma anche la veridicità di quanto dallo stesso riportato in sede di refertazione; la stessa risulta lesiva anche dell’intera classe arbitrale che si fa garante del rispetto delle regole e del regolare svolgimento dei campionati. La dichiarazione lesiva inoltre è da considerarsi pubblica per essere stata riportata sul social network “Facebook” che per sua natura è diretta ad una platea indeterminata di soggetti. Alla declaratoria di colpevolezza in capo al già menzionato tesserato consegue la responsabilità indiretta della Società deferita. Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - al Sig. Chimenti Francesco, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.S.D. San Giorgio Piana, la squalifica per tre gare; - all’A.S.D. San Giorgi Piana, ammenda di € 200,00 per responsabilità oggettiva. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S

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