FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 115/DCF del 26.01.2023 – Gara ASD FC Sassari Torres Femm.le – ASD Apulia
Gara ASD FC Sassari Torres Femm.le - ASD Apulia Trani del 15 gennaio 2023
Il Giudice Sportivo:
letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società ASD Apulia Trani, con il quale si chiede di valutare i fatti esposti ed eventualmente venga inflitta alla società ASD FC Sassari Torres Femm.le la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del C.G.S., per avere detta società violato la norma che dispone l’obbligo di inserire nella distinta ufficiale della gara un minimo di 15 calciatrici cosiddette “formate”, in violazione del Regolamento del Campionato di Serie B C.U. FIGC n. 288/A Lett. B art. 7 del 30 giugno 2022; lette le memorie difensive fatte pervenire dalla ASD Apulia Trani a mezzo delle quali si insiste nella richiesta formulata, e dall' ASD FC Sassari Torres Femm.le in cui si rappresenta l’inammissibilità del ricorso per aver presentato un ricorso non corrispondente al preavviso e per la non specificità delle richieste, nonché l’assoluta insussistenza delle ragioni indicate nel ricorso; rilevato preliminarmente che il preavviso presentato dalla società ASD Apulia Trani si fondava sulla mancanza dei requisiti della sola calciatrice DEIANA Marica mentre nel ricorso si contesta anche la posizione delle calciatrici CONGIA Angela, PONTILLO Adele, e PITITTU Francesca; nel ricorso, inoltre, non vi è una specifica domanda ma una mera esposizione dei fatti rimessi alla valutazione del Giudice Sportivo. Assumono, pertanto, rilievo le contestazioni dell’ASD FC Sassari Torres Femm.le e va stigmatizzato un ricorso privo dei requisiti di efficacia e validità; rilevato che il ricorso appare del tutto infondato;
rilevato che il ricorso appare del tutto infondato; si ritiene, comunque, di poter procedere all’esame della questione risultando i fatti evidenziati dal referto ufficiale di gara; esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale della ASD FC Sassari Torres Femm.le risultano schierate, ai fini della gara le calciatrici: DEIANA Marica nata dopo il 1º gennaio 2004, tesserata presso la F.I.G.C. sin dal primo tesseramento dalla stagione 2012/13 in maniera continuativa sino alla stagione corrente; CONGIA Angela nata dopo il 1º gennaio 2004 tesserata presso la F.I.G.C. sin dal primo dalla stagione 2011/12 in maniera continuativa sino alla stagione corrente; PONTILLO Adele nata dopo il 1º gennaio 2004 tesserata presso la F.I.G.C. sin dal primo dalla stagione 2016/17 in maniera continuativa sino alla stagione corrente; PITITTU Francesca nata dopo il 1º gennaio 2004, tesserata presso la F.I.G.C. sin dal primo dalla stagione 2061/17 in maniera continuativa sino alla stagione corrente. rilevato che le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 288/A del 30 giugno 2022 (Regolamento Campionato Serie B) che alla lettera B – punto 7 -“Partecipazione delle calciatrici” dispongono: “Le società di Serie B dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici: - nate dopo l’anno 2004 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento; - rilevato che la società ASD FC Sassari Torres Femm.le non ha violato la norma e ha ottemperato agli obblighi imposti;
P.Q.M.
Delibera: 1) di non accogliere il reclamo. 2) Conferma il risultato della gara acquisito sul campo ASD FC Sassari Torres Femm.le - ASD Apulia Trani 0- 0. Si addebita la tassa di reclamo.