FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 202/AA del 02/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SCARABATTOLI ASD SAN SISTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 392 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Fabio SCARABATTOLI e della società ASD SAN SISTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO SCARABATTOLI, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della A.S.D. San Sisto, in quanto amministratore di fatto di tale società, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in sede di commento della gara Branca 1969 – San Sisto disputata in data 8.12.2022 e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza della stagione sportiva in corso, leso l’onore, il prestigio ed il decoro propri della terna arbitrale che ha diretto la gara appena citata nonché, per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, utilizzando le espressioni lesive nel corso di dichiarazioni rilasciate ad una emittente TV e reperibili sulla piattaforma “Youtube”. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Branca 1969 – San Sisto disputata in data 8.12.2022, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza della stagione sportiva in corso, offeso, minacciato e tentato di aggredire fisicamente la terna arbitrale che ha diretto la gara appena citata;

ASD SAN SISTO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società all’interno e nell’interesse della quale il sig. Fabio Scarabattoli operava all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio SCARABATTOLI, e dal Sig. Giorgio Perini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SAN SITO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio SCARABATTOLI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD SAN SISTO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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