C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 124 CSAT 3 del 18/10/2022 – Delibera – Procedimento 5/A Pol. A.C.R. Castelluccese (ME) contro Santangiolese avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Lepre Alessandro. Campionato Promozione gir. B. Gara: Santangiolese/A.C.R. Castelluccese dell’1.10.2022. C.U. n.103 C.R.S. del 4/10/2022.

Procedimento 5/A

Pol. A.C.R. Castelluccese (ME) contro Santangiolese avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Lepre Alessandro. Campionato Promozione gir. B. Gara: Santangiolese/A.C.R. Castelluccese dell'1.10.2022. C.U. n.103 C.R.S. del 4/10/2022.

 Con appello ritualmente e tempestivamente inviato, la Pol. A.C.R. Castelluccese impugna le sanzioni in epigrafe, irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore della Pol. A.C.R. Castelluccese, sig. Lepre Alessandro, per atto violento contro un avversario; poiché in realtà, la condotta del suddetto calciatore non potrebbe qualificarsi come violenta; intanto perché l'arbitro, trovandosi a distanza, vicino all'area avversaria dove si svolgeva un'azione d'attacco della Castelluccese, avrebbe visto solo la parte conclusiva dell'accaduto e cioè, il giocatore a terra ed udito le grida e poi, perché il calciatore Lepre, avendo subito la "pestata" di un piede, si sarebbe limitato istintivamente a spingere l'avversario per liberarsi, appoggiandogli appena una mano sulla spalla, il che avrebbe inspiegabilmente provocato un repentino accasciamento a terra del calciatore avversario che "sceneggiava" una perfetta caduta. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara ed in particolare i referti di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituiscono piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva che il calciatore Alessandro Lepre al 45' del 1°T risulta espulso in quanto "a gioco in svolgimento altezza centro campo davanti ai miei occhi, rifilava un colpo di testa ad un calciatore avversario, tuttavia senza arrecare particolari danni fisici ". La reclamante, tuttavia, non adduce alcun elemento, anche solo in via presuntiva, a comprova della propria ricostruzione dei fatti, in tutto divergente da quella riportata dal direttore di gara e ciò, anche in ordine alle presunte attenuanti ("pestata di piede"). La circostanza dell'aver tirato un colpo di testa certamente integra gli estremi della "intenzionalità e volontarietà a produrre danni da lesioni personali " di cui all'art 38 C.G.S., a prescindere da che questi siano effettivamente conseguiti alla condotta in oggetto; conseguentemente, il Giudice Sportivo Territoriale ha correttamente irrogato la sanzione della squalifica per tre gare. In ragione di quanto sopra il gravame non risulta fondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante, solo labialmente asserito, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; ragion per cui si ritiene di dover confermare le superiori sanzioni a carico del calciatore Lepre Alessandro, così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame, conferma il provvedimento della squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Lepre Alessandro; con addebito della tassa reclamo (€ 130,00) a carico della reclamante stante la soccombenza.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it