C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 124 CSAT 3 del 18/10/2022 – Delibera – Procedimento 6/A A.S.D. CASTELTERMINI (PA) Avverso squalifica fino al 30.06.2026 del calciatore sig. Giuliano Eduardo Cruc. Campionato Promozione Girone “A” Gara: A.S.D. Casteltermini – A.S.D. Città di Carini del 02.10.2022 – C.U. n. 103 del 04.10.2022.
Procedimento 6/A
A.S.D. CASTELTERMINI (PA) Avverso squalifica fino al 30.06.2026 del calciatore sig. Giuliano Eduardo Cruc. Campionato Promozione Girone “A” Gara: A.S.D. Casteltermini – A.S.D. Città di Carini del 02.10.2022 – C.U. n. 103 del 04.10.2022.
Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo seguito, nei termini, dai motivi, l’A.S.D. Casteltermini, in persona del suo Presidente pro tempore, assistita dal proprio legale di fiducia giusta procura in atti, ha impugnato la decisione assunta dal G.S.T. , come in epigrafe riportata, e ne chiede in via principale la revoca e/o l’annullamento ed in subordine una revisione ”in melius”, sostenendo, in buona sintesi che il calciatore in questione si sarebbe limitato a spintonare il direttore di gara e non ad aggredirlo come sostenuto da quest’ultimo nel referto. Tale circostanza sarebbe, secondo l’assunto difensivo, comprovata, per un verso, da un video di cui ne chiede l’acquisizione indicandone il relativo link e, per altro verso, dal certificato medico rilasciato dal pronto soccorso ospedaliero che avrebbe rilevato solo “una piccola lesione iperemica da graffio”. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza odierna avendone fatto tempestiva e rituale richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta istruttoria tendente all’acquisizione del video in quanto tale mezzo istruttorio non è finalizzato a dimostrare che l’autore dell’aggressione sia persona diversa da quella indicata in referto (art. 61 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 58 comma 1 C.G.S.) ma bensì a provare una modalità di esecuzione diversa da quella riferita dall’arbitro nel suo rapporto, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa “piena prova” (circa i fatti accaduti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara) nel senso che essa è piena, autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. (ex plurimis cfr. CFA n.02/CFA/2022-2023 del 01/07/2022). Passando al merito dalla lettura del referto e del relativo supplemento, appositamente richiesto, si rileva che al 15’ del 1° t. il DDG ha espulso il calciatore sig. Giuliano Eduardo Cruc perché: “a gioco in svolgimento ed a palla lontana, disinteressandosi completamente dell’azione di gioco … si rende colpevole di condotta violenta sferrando nei confronti del giocatore n.5 della Società Carini prima un pugno all’addome e in un secondo momento una manata al volto facendolo così cadere a terra causandogli una piccola fuoriuscita di sangue al labbro superiore”. Alla notifica del provvedimento disciplinare dell’espulsione il già menzionato calciatore, unitamente a due suoi compagni di squadra, si dirigeva correndo verso il direttore di gara. Questi, al fine di evitare il contatto con i predetti calciatori, indietreggiava di qualche metro ma, nonostante ciò, il sig. Giuliano Eduardo Cruc arrivato nei suoi pressi allungava repentinamente il braccio afferrandolo per il collo. Infine, l’arbitro riferisce che nonostante la presa sia stata breve, sia per effetto della sudorazione e sia perché in quel momento stava indietreggiando, accusava, comunque, un forte dolore “alla deglutizione”. A seguito di ciò, non essendo più nelle condizioni di dirigere serenamente la gara, la sospendeva. Una volta lasciato l’impianto sportivo si dirigeva al pronto soccorso presso il P.O. “Giovanni Paolo II” di Sciacca dove, all’esame obbiettivo, gli veniva riscontrata: “una piccola lesione iperemica da graffio ed iperemia cutanea in sede m. S.C.M”. Lo stesso, dopo essere stato sottoposto ad alcuni accertamenti diagnostici, veniva dimesso con una diagnosi di “cervicalgia post aggressione” con conseguente prognosi di gg 5 s.c. Da quanto sopra la linea difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e l’azione posta in essere dal sig. Giuliano Eduardo Cruc in danno dell’arbitro è da considerarsi violenta ai sensi del comma 1 dell’art. 35 C.G.S. con la conseguenza che essendone derivate delle lesioni, così come certificate dal pronto soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca, gli vanno applicate le sanzioni previste dal successivo comma “4” della medesima disposizione.
Ai fini della irrogazione della squalifica va considerato che l’azione si è svolta in unico ed isolato contesto e che le lesioni causate risultano, comunque, lievi per cui si ritiene doverla contenere quanto più prossima al minimo edittale, ragion per cui appare equo determinarla in anni due e mesi due. Alla sanzione così come determinata deve essere comminato un ulteriore aumento, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., per il comportamento violento in danno del calciatore avversario per cui in concreto la squalifica a carico del calciatore va definitivamente rideterminata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 31.12.2024 la squalifica a carico del calciatore sig. Giuliano Eduardo Cruz. Per l’effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.
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