C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 137 CSAT 4 del 25/10/2022 – Delibera – Procedimento 7/A A.S.D. CASTELTERMINI (AG) Avverso punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla Società – Campionato di Promozione Regionale (Gir. A): A.S.D. Casteltermini / A.S.D. Città di Carini del 2/10/2022. C.U. n. 111 dell’11/10/2022.

Procedimento 7/A

A.S.D. CASTELTERMINI (AG) Avverso punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla Società - Campionato di Promozione Regionale (Gir. A): A.S.D. Casteltermini / A.S.D. Città di Carini del 2/10/2022. C.U. n. 111 dell'11/10/2022.

Con ricorso in appello del 17/02/2022 la A.S.D. Casteltermini, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal G.S.T. della perdita della gara per 0-3, chiedendo la revoca e/o l'annullamento della stessa decisione in ragione della asserita violazione dell'art. 62, comma 10 N.O.I.F. e, per l’effetto, di disporre la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. C) C.G.S. ovvero, in subordine, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo. La reclamante asserisce, in buona sostanza, che ha errato l’arbitro a decretare definitivamente la fine anticipata della gara, dapprima temporaneamente sospesa, poiché ai sensi dell'art. 62, comma 10 N.O.I.F. «Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell’ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall’arbitro». Decisione, pertanto, che a dire dell’appellante doveva essere assunta dal responsabile dell’ordine pubblico e non dall’arbitro, come effettivamente avvenuto. A sostegno di tale tesi, la A.S.D. Casteltermini produceva, in uno col ricorso, la relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri di Casteltermini. Premesso quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale si evince che al 15' del 1° tempo, il calciatore Giuliano Eduardo spingeva l'arbitro per la gola provocandone un forte dolore, tale da indurre lo stesso a non proseguire la direzione della gara. A seguito di quanto sopra, si introducevano sul terreno di gioco e dinanzi gli spogliatoi soggetti riconducibili alla Società Casteltermini che assumevano contegno minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara che, tuttavia, riuscivano a raggiungere gli spogliatoi grazie all'intervento delle Forze dell’Ordine, dalle quali successivamente venivano scortati per lasciare l'impianto sportivo. Lo stesso direttore di gara, con successivo supplemento di referto, confermava sostanzialmente quanto già annotato durante la gara specificando che a seguito dell’aggressione subita «…ritenendo di non avere più le capacità psicofisiche per proseguire la gara decidevo di sospenderla. Il triplice fischio arrivava circa due minuti dopo l’aggressione in quanto ritenevo opportuno confrontarmi con in miei assistenti per sapere se avessero visto ulteriori comportamenti passibili di sanzione disciplinare». Ebbene, come noto i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal referto e dal citato supplemento, appare indubbio che la decisione assunta dal direttore di gara, condivisa dal G.S.T., sia corretta. E invero, non sembra cogliere nel segno la ricostruzione dell’appellante circa l’applicazione delle norme N.O.I.F. e del C.G.S. ritenute violate. Il direttore di gara, infatti, a seguito dell’aggressione subita dal calciatore del Casteltermini, interrompeva temporaneamente la gara e, subito dopo, trascorsi appena due minuti dall’evento – come chiarito nel supplemento di referto – sospendeva definitivamente la gara col triplice fischio finale. Non può trovare applicazione, pertanto, il comma 10 dell’art. 62 N.O.I.F. che attiene alla decisione di “riprendere” la gara ad opera esclusiva del responsabile dell’ordine pubblico, poiché tale possibilità sussiste soltanto «nel caso di prolungamento della interruzione temporanea», circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata proprio in ragione della immediatezza del triplice fischio finale, assunto dal direttore di gara dopo l’avvenuta interruzione. Infine, e ad ogni buon conto, è d’uopo precisare come non possa non tenersi conto di quanto risulta desumibile dal referto ed è stato ribadito nel successivo supplemento, laddove il direttore di gara ha dichiarato di «non avere più le condizioni psicofisiche per proseguire la gara» a seguito dell’aggressione subita che gli causava lesioni guaribili in giorni cinque s.c. come attestato dal certificato rilasciato dal pronto soccorso del P.O. Giovanni Paolo II° di Sciacca. Tale affermazione, da cui è scaturita la decisione di interrompere definitivamente la gara, non è sindacabile da questa Corte che, pertanto, può che limitarsi a prenderne atto. Non si ravvisano, pertanto, validi motivi per riformare la sanzione inflitta alla Società in primo grado che appare correttamente assunta e, quindi, deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma la decisione del Giudice di primo grado a carico della Società. Con addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

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