C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 137 CSAT 4 del 25/10/2022 – Delibera – Procedimento 8/A S.S.D. ALBA ALCAMO 1928: Avverso decisione del G.S.T. che ha disposto la ripetizione della gara. Campionato Promozione Girone “A” Gara Folgore Calcio Castelvetrano – Alba Alcamo 1928 del 02.10.2022 – C.U. 111 del 11.10.2022 e 117 del 14.10.2022.

Procedimento 8/A

 S.S.D. ALBA ALCAMO 1928: Avverso decisione del G.S.T. che ha disposto la ripetizione della gara. Campionato Promozione Girone “A” Gara Folgore Calcio Castelvetrano – Alba Alcamo 1928 del 02.10.2022 – C.U. 111 del 11.10.2022 e 117 del 14.10.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la S.S.D. Alba Alcamo 1928, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, giusta procura in atti impugna la decisione assunta dal G.S.T. che, nel dichiarare inammissibile il proposto ricorso, ha disposto la ripetizione della gara sostenendo, in buona sintesi che: a) ha errato il GST nel dichiarare inammissibile il ricorso per non essere stato inviato il preannuncio anche alla consorella e a tal fine produce le copie della ricevuta di accettazione e della avvenuta consegna del preannuncio di ricorso; b) nel merito sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel disporre la ripetizione della gara anziché dare gara perduta per 0 – 3 alla Folgore Calcio Castelvetrano essendo responsabile dell’ordine pubblico. Nei termini la Folgore Calcio Castelvetrano, per il tramite del proprio difensore, giusta delega in atti, ha depositato memoria difensiva con cui contesta quanto sostenuto dalla reclamante e chiede il rigetto del gravame stante la sua evidente infondatezza sia in fatto sia in diritto. All’udienza odierna è comparso il difensore della reclamante, avendone fatta rituale richiesta, il quale ha insistito nei motivi di reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti rileva che le ricevute attestanti la notifica del preannuncio del ricorso sono state depositate, per la prima volta, con i motivi di reclamo con la conseguenza che il GST correttamente lo ha dichiarato inammissibile né la loro produzione, in questa fase del giudizio, sana il vizio iniziale ostandovi a tal fine il preciso disposto del comma 7 dell’art. 49 del C.G.S. il quale prevede che “le irregolarità formali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo”. Solo per completezza della decisione non può non rilevarsi la palese infondatezza del reclamo. Infatti se per un verso è vero che il DDG riporta nel suo referto che a seguito di una mass confrontation che ha coinvolto i calciatori di entrambe le squadre entravano, dal cancello retro porta, ultras ma lo stesso aggiunge anche: “non arrivando a fare nulla in seguito all’intervento di (del) servizio d’ordine e altri componenti della panchina locale” servizio d’ordine predisposto dalla società ospitante che lo stesso arbitro ha ritenuto “adeguato”. Quindi, in maniera del tutto corretta, il G.S.T. ha rilevato che la decisione assunta dal DDG di sospendere la gara, senza che abbia preventivamente messo in atto quanto fosse in suo potere per consentire la ripresa del gioco, secondo quelle che sono le linee guida emanate dall’A.I.A., era errata e non condivisibile con conseguente ripetizione della gara. Conseguentemente stante l’evidente inammissibilità del reclamo, oltre alla sua manifesta infondatezza, la reclamante va condannata, ai sensi dell’art. 55 C.G.S. al pagamento delle spese processuali a favore della Folgore Calcio Castelvetrano che si liquidano in € 500,00 omnia comprensivi di eventuali oneri di legge.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo. Condanna la S.S.D. Alba Alcamo 1928 al pagamento delle spese processuali a favore della Folgore Calcio Castelvetrano così come liquidati in parte motiva. Per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

 

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