C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 150 CSAT 5 del 03/11/2022 – Delibera – Procedimento 10/A A.S.D. PRO RAGUSA, Avverso squalifica per tre gare effettive al giocatore Borrometi Samuele; Campionato di Eccellenza Girone “D” Gara Pro Ragusa-Misterbianco calcio del 15.10.2022; C.U. n. 123 del 18.10.2022.

Procedimento 10/A

A.S.D. PRO RAGUSA, Avverso squalifica per tre gare effettive al giocatore Borrometi Samuele; Campionato di Eccellenza Girone “D” Gara Pro Ragusa-Misterbianco calcio del 15.10.2022; C.U. n. 123 del 18.10.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, e successivo invio dei motivi nei termini, la A.S.D. Pro Ragusa, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede di rivedere la sanzione irrogata al calciatore Borrometi Samuele in quanto la stessa risulterebbe, a suo dire, non proporzionata a quanto effettivamente accaduto, per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, rileva che al 45'+3 del secondo tempo è stato espulso il giocatore Borrometi Samuele perché rivolgeva frasi irriguardose ed offensive al direttore di gara. Le argomentazioni e le giustificazioni addotte dalla reclamante sono prive di pregio e non scalfiscono minimamente quanto riportato nel referto arbitrale che si presenta preciso e dettagliato nel rappresentare quanto accaduto in occasione dell'espulsione del giocatore Borrometi. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento neanche parziale risultando le sanzioni così come irrogate dal G.S.T. congrue e non suscettibili della benché minima riduzione.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo e, per l’effetto, dispone l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00.

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