C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 150 CSAT 5 del 03/11/2022 – Delibera – Procedimento 11/A A.S.D. AKRAGAS FUTSAL (AG) Avverso decisione del G.S.T. che ha disposto l’assegnazione di gara perduta per 0 – 6. Campionato C5 Serie C2 Girone “A” Gara: A.S.D. Favignana – A.S.D. Akragas Futsal del 08.10.2022 – C.U. 132 del 21.10.2022.

Procedimento 11/A

A.S.D. AKRAGAS FUTSAL (AG) Avverso decisione del G.S.T. che ha disposto l’assegnazione di gara perduta per 0 – 6. Campionato C5 Serie C2 Girone “A” Gara: A.S.D. Favignana – A.S.D. Akragas Futsal del 08.10.2022 – C.U. 132 del 21.10.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la A.S.D Akragas Futsal, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, giusta procura in atti, impugna la decisione assunta dal G.S.T. che nell’accogliere il reclamo dell’A.S.D. Favignana ha assegnato gara perduta all’odierna reclamante per 0 – 6 per avere, quest’ultima, violato le norme sull’utilizzo dei calciatori giovani, sostenendo, in buona sintesi, che il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile per non avere, la ricorrente, allegato la ricevuta attestante il versamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva e comunque per non averne chiesto l’addebito in conto; a tal fine allega alcune decisioni emesse da altri organi della giustizia sportiva; nel merito si limita, a sostenere che il ricorso era del tutto generico e privo di conclusioni per cui si sarebbe dovuto rigettare. La Soc. Favignana resiste, giusta pec del 30.10.2022, (inviata per conoscenza alla consorella) depositando copia del preannuncio reclamo (peraltro già in atti) in cui la reclamante chiede che la relativa tassa sia eventualmente addebitata sul conto società. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la richiesta di avere copia degli atti ufficiali, formulata dalla reclamante, per la prima volta, in uno con i motivi di gravame, in quanto la stessa doveva essere formulata, ai sensi del comma 5 dell’art. 76 C.G.S., con il preannuncio di reclamo. Nel merito, il gravame è palesemente infondato in quanto sia con il preannuncio di reclamo che con i motivi di ricorso, depositati in atti, l’A.S.D. Favignana ha chiesto che le venisse addebitato sul proprio conto società, se dovuto, il relativo contributo di accesso alla giustizia sportiva. Per altro verso il reclamo è inammissibile in quanto risulta del tutto generico non indicando specifici motivi di censura alla decisione del giudice sportivo e ciò senza contare che la ricorrente Favignana nei motivi di ricorso non solo aveva ben specificato che la consorella non aveva adempiuto all’utilizzo del numero minimo di calciatori della categoria “juniores” ma aveva anche chiesto che le venisse assegnata gara vinta per 0 – 6. Infine, occorre precisare che, indipendente dal ricorso dell’A.S.D. Favignana, il mancato utilizzo da parte dell’A.S.D. Akragas Futsal di due calciatori nati dall’ 01.01.1999 e uno nato dall’01.01.2001 così come previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.2022 sarebbe stato, comunque, rilevabile d’ufficio. Infine si osserva come l’A.S.D. Akragas Futsal nulla deduca sul mancato inserimento nella distinta gara di due calciatori nati successivamente allo 01.01.1999 (in distinta risultano inseriti solo un calciatore nato il 20.09.2000 ed uno il 05.12.2002). Da quanto sopra risulta evidente la temerarietà del gravame con la conseguenza che l’A.S.D. Akragas Futsal deve essere condannata, ai sensi dell’art. 55 C.G.S., al pagamento delle spese processuali a favore dell’A.S.D. Favignana, che si ritiene equo liquidare nel minimo edittale di € 500,00 omnia comprensivi di oneri accessori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato e, conseguentemente, condanna la reclamante alla refusione delle spese processuali a favore dell’A.S.D. Favignana così come liquidate in parte motiva.

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