C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 CSAT 6 del 08/11/2022 – Delibera – Procedimento 12/A A.S.D. SIRACUSA CALCIO 1924 (SR) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Ricca Luigi. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: A.S.D. Jonica – A.S.D. Siracusa Calcio 1924 del 23.10.2022 C.U. n. 135 del 25.10.2022

 

Procedimento 12/A

A.S.D. SIRACUSA CALCIO 1924 (SR) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Ricca Luigi. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: A.S.D. Jonica – A.S.D. Siracusa Calcio 1924 del 23.10.2022 C.U. n. 135 del 25.10.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo l’A.S.D. Siracusa Calcio 1924, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che quella posta in essere dal sig. Luigi Ricca non può configurarsi come condotta violenta ma si sarebbe trattato solo di un normale fallo di gioco per come può evincersi da un video che allega ai motivi di reclamo ragione per cui chiede che la sanzione così come irrogata venga in via principale annullata ed in via gradata che venga rideterminata in due giornate di squalifica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del video in quanto tale mezzo istruttorio non è finalizzato a dimostrare che l’autore dell’atto violento sia persona diversa da quella indicata in referto (art. 61 comma 2 CGS in relazione all’art. 58 comma 1 CGS) ma bensì a provare una modalità di esecuzione diversa da quella riferita dall’arbitro nel suo rapporto, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 CGS fa “piena prova” (circa i fatti accaduti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara) nel senso che essa è piena e autosufficiente e munita di fede privilegiata e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. (ex plurimis cfr. CFA n.02/CFA/2022-2023 del 01/07/2022). Nel merito letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al 22’ del 1° t. è stato espulso il sig. Luigi Ricca perché:”… a gioco fermo colpiva volontariamente un avversario con un calcio, senza procurare alcun danno”. In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la condotta posta in essere dal sig. Luigi Ricca va certamente qualificata violenta, non risultando di alcun pregio la richiamata giurisprudenza da parte della reclamante. Peraltro, la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata determinata nel minimo edittale di cui all’art. 38 C.G.S. né nella fattispecie ricorre alcuna delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it