C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 CSAT 6 del 08/11/2022 – Delibera – Procedimento 13/A A.S.D. AC GERACI (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Valor Kritoser Pablo Agustin. Campionato Promozione Girone “B” Gara: Pro Falcone – A.S.D. AC Geraci del 23.10.2022. C.U. n. 135 del 25.10.2022

Procedimento 13/A

A.S.D. AC GERACI (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Valor Kritoser Pablo Agustin.

Campionato Promozione Girone “B” Gara: Pro Falcone – A.S.D. AC Geraci del 23.10.2022. C.U. n. 135 del 25.10.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo l’A.S.D. AC Geraci, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione “in melius” poiché quanto posto in essere dal proprio tesserato sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria senza causare alcun danno all’avversario. Inoltre, il proprio atleta si sarebbe immediatamente scusato sia con l’avversario sia con il direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S., fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 25’ del 2° t. il calciatore sig. Valor Kritoser Pablo Agustin è stato espulso perché ha colpito con un pugno al costato un calciatore avversario. Pertanto, alla luce di quanto sopra, sebbene la tesi difensiva della reclamante non trovi riscontro negli atti ufficiali di gara, si ritiene che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure possa essere rideterminata nel minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S. in ragione del fatto che il calciatore avversario non risulta avere subito conseguenze fisiche.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Valor Kritoser Pablo Agustin e, per l’effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

 

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