C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 152 del 04/11/2022 – Delibera – gara del 29/10/2022 RIPOSTO CALCIO 2016 – CITTA DI LINGUAGLOSSA

 

gara del 29/10/2022 RIPOSTO CALCIO 2016 - CITTA DI LINGUAGLOSSA

0-0; Ricorso Città di Linguaglossa

Con ricorso ritualmente proposto la Società Città di Linguaglossa chiede che venga disposta la ripetizione della gara sostenendone l'irregolare svolgimento in quanto viziata da un "errore tecnico" commesso dall'arbitro; fa rilevare, la ricorrente, come quest'ultimo abbia erroneamente espulso, al 6' del s.t., il proprio calciatore Gerbino Federico per doppia ammonizione mentre in effetti una presunta prima ammonizione attribuita al Gerbino andava invece attribuita ad altro calciatore; la Società Città di Linguaglossa chiede inoltre l'annullamento della squalifica automatica, derivante dalla espulsione, a carico del Gerbino;

Esaminato il referto arbitrale, dallo stesso si rileva che al 6' del s.t. l'arbitro espelleva il calciatore Gerbino Federico, n. 8 Società Città di Linguaglossa, per doppia ammonizione, ammettendo che tale espulsione veniva comminata a causa di un proprio errore;

Chiesto all'arbitro un supplemento a chiarimento di quanto accaduto, lo stesso ha dichiarato che "al 6º minuto del 2º tempo Gerbino Federico n. 8 del Città di Linguaglossa viene espulso per doppia ammonizione per proteste ma in realtà dopo averlo espulso mi rendo conto che non era stato ammonito lui precedentemente ma un altro giocatore ovvero il numero 18; inizialmente non mi sono accorto subito della svista e il gioco ha proseguito fino a fine gara lasciando in 10 uomini la squadra ospite.";

L'errore commesso dall'arbitro, e dallo stesso ammesso nel proprio referto, è di tutta evidenza avere influito in modo ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara che va, conseguentemente, annullata, così come l'espulsione a carico del Gerbino Federico al quale va invece attribuita una ammonizione, così come pubblicato sul C.U. n. 148 del 2/11/2022;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di accogliere il ricorso avanzato dalla Società Città di Linguaglossa, annullando la gara in epigrafe e disponendone la ripetizione;

Di non addebitare alla Società Città di Linguaglossa, in quanto accolto, il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S.;

Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it