C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 138 TFT 05 del 25/10/2022 – Delibera – Procedimento n. 8/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. il sig. Sebastiano Alessi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società Pol. Catania 1980; 2. il sig. Salvatore Arezzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pol. Catania 1980. Stagione Sportiva 2021-2022 – Campionato Under 17

Procedimento n. 8/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. il sig. Sebastiano Alessi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società Pol. Catania 1980; 2. il sig. Salvatore Arezzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pol. Catania 1980. Stagione Sportiva 2021-2022 - Campionato Under 17

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6886/693 del 22 settembre 2022: 1. il sig. Sebastiano Alessi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società Pol. Catania 1980; 2. il sig. Salvatore Arezzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pol. Catania 1980; per rispondere: 1. sig. Sebastiano Alessi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società Pol. Catania 1980: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla Pol. Catania 1980, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, alle gare La Meridiana - Pol. Catania 1980 del 28.11.2021 e Pol. Catania 1980 - Play Soccer School del 14.02.2022 (per quest’ultima con indicazione in distinta con il nome non veridico “Alessio Sebastian”), entrambe valevoli per il Campionato Under 17; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla Pol. Catania 1980, alle gare La Meridiana - Pol. Catania 1980 del 28.11.2021 e Pol. Catania 1980 - Play Soccer School del 14.2.2022 valevoli per il Campionato Under 17, benché allo stesso fosse preclusa la partecipazione alle gare appena citate in quanto riservate ai nati negli anni 2005 e 2006 come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC n. 1 dell’1 luglio 2021; il Sig. Sebastiano Alessi, invece, è nato nell’anno 2004; 2. sig. Salvatore Arezzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pol. Catania 1980: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla Pol. Catania 1980, alla gara Pol. Catania 1980 - Play Soccer School del 14.2.2022 valevole per il Campionato Under 17, benché allo stesso fosse preclusa la partecipazione alla gara appena citata in quanto riservata ai nati negli anni 2005 e 2006 come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC n. 1 dell’1 luglio 2021; il sig. Salvatore Arezzi, invece, è nato nell’anno 2004. Fissata l’udienza dibattimentale la parte deferita, benché ritualmente convocata, non si è presentata né ha fatto pervenire memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per n.5 (cinque) gare a carico sig. Sebastiano Alessi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società Pol. Catania 1980; squalifica per n.4 (quattro) gare a carico del sig. Salvatore Arezzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pol. Catania 1980. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che i documenti prodotti dalla Procura Federale, fra i quali assumono particolare valenza probatoria: 1) segnalazione del Comitato Regionale Sicilia del 5 aprile 2022 avente ad oggetto le presunte posizioni irregolari dei calciatori sigg.ri Sebastiano Alessi e Salvatore Arezzi; 2) verbale di audizione del 10.5.2022 del sig. Sebastiano Alessi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della Società Pol. Catania 1980; 3) verbale di audizione del 10.5.2022 del sig. Salvatore Arezzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pol. Catania 1980; 4) verbale di audizione del 24.5.2022 del sig. Salvatore Scollo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol. Catania 1980; 5) verbale di audizione del 24.5.2022 del sig. Salvatore Bianchetti, all’epoca dei fatti presidente della società Pol. Catania 1980; 6) verbale di audizione del 7.6.2022 del sig. Tommaso Napoli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol. Catania 1980; 7) distinta di gara e referto dell’incontro Pol. Catania 1980 - Play Soccer School del 14.2.2022, valevole per il Campionato Provinciale under 17; 8) distinta di gara e referto dell’incontro La Meridiana - Pol. Catania 1980 del 28.11.2021, valevole per il Campionato Provinciale under 17; 9) scheda storica di tesseramento del calciatore sig. Sebastiano Alessi; 10) scheda storica di tesseramento del calciatore sig. Salvatore Arezzi; 11) foglio censimento della Società Pol. Catania 1980 per la stagione sportiva 2021 – 2022. inducono a ritenere fondato il deferimento atteso che risulta ampiamente provato che il calciatore Sebastiano Alessi, nato il 18/06/2004, in violazione agli obblighi nascenti dalle indicate norme del C.G.S. e delle N.O.I.F., ha partecipato nelle fila delle squadre schierate dalla Pol. Catania 1980, senza essere ancora tesserato per tale società alle seguenti due gare del campionato Under 17 con inserimento nelle distinte di gara di un anno di nascita non veridico (vale a dire 2005 invece del 2004): La Meridiana - Pol. Catania 1980 del 28.11.2021 e Pol. Catania 1980 - Play Soccer School del 14.02.2022 (per quest’ultima con indicazione in distinta con il nome non veridico “Alessio Sebastian”). Parimenti risulta ampiamente provato che il calciatore sig. Salvatore Arezzi, nato il 20.12.2004, per la stagione sportiva 2021-2022 era tesserato per la società Pol. Catania 1980 e, in violazione agli obblighi nascenti dalle indicate norme del C.G.S., ha partecipato, attestando in maniera non veridica di essere nato in data 20.12.2005, alla gara Pol. Catania 1980-Play Soccer School del 14.02.2022 valevole per il campionato Under 17 benché allo stesso preclusa in quanto riservata ai nati negli anni 2005 e 2006. Da un attento esame dell’intera vicenda appare equo e conforme a giustizia l’applicazione della squalifica per tre gare a carico del Sig. Alessi Sebastiano e per due gare a carico del sig. Arezzi Salvatore. Ciò posto deve trovare parziale accoglimento la richiesta della Procura Federale con applicazione della sanzione come indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone: la squalifica per tre gare a carico del calciatore Alessi Sebastiano; la squalifica per due gare del calciatore Arezzi Salvatore. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 51, comma 4, e 53 del C.G.S.

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